Art. 2.
  Il fabbricante  dell'imbarcazione dovra' fornire  all'acquirente il
manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto
dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.
  La predetta imbarcazione e' soggetta alle verifiche ed ai controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro