IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed in particolare gli articoli 1 e 127; Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86; Visto l'art. 59, commi 44, 45 e 46 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449; Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il dereto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996 con il quale e' stato conferito l'incarico per la solidarieta' sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale, on. Livia Turco; Visto il parere espresso in data 30 luglio 1998 dalla conferenza Statocitta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Viste le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga adottate nella seduta del 16 ottobre 1998; Decreta: Art. 1. In attesa della emanazione, ai sensi dell'art. 132, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle leggi regionali di individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse in materia di tossicodipendenza e alcoldipendenza, gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998 del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali, confluiti nel Fondo nazionale per le politiche sociali istituito dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da destinare al finanziamento di progetti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, sono ripartiti per "settori" nelle seguenti percentuali: 25% delle disponibilita' per il finanziamento di progetti presentati, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita', con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali; 68% delle disponibilita' per il finanziamento di progetti presentati, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dai comuni singoli o associati maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che s'intendono conseguire nel campo della prevenzione dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti posso accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio sulla base della programmazione definita dai piani di zona o dalle conferenze dei sindaci territorialmente competenti. I comuni singoli o associati possono presentare per il finanziamento progetti predisposti dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, approvati con atto formale del competente organo deliberante. 7% delle disponibilita' per il finanziamento di progetti presentati, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalle regioni.