IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, ed in particolare gli articoli 1 e 127;
  Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86;
  Visto  l'art. 59,  commi 44,  45 e  46 del  decreto legislativo  27
dicembre 1997, n. 449;
  Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
  Visto il dereto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18 maggio  1996 con  il quale  e' stato  conferito l'incarico  per la
solidarieta' sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31  maggio  1996, recante  delega  di  funzioni  al Ministro  per  la
solidarieta' sociale, on. Livia Turco;
  Visto il  parere espresso in  data 30 luglio 1998  dalla conferenza
Statocitta'  ed  autonomie  locali  di cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Viste le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga adottate nella seduta del 16 ottobre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attesa  della emanazione,  ai sensi  dell'art. 132,  del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,  delle  leggi  regionali  di
individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli
enti locali  e di  quelle mantenute  in capo  alle regioni  stesse in
materia  di  tossicodipendenza  e alcoldipendenza,  gli  stanziamenti
relativi agli  esercizi finanziari  1997 e  1998 del  Fondo nazionale
d'intervento per la lotta alla droga  di cui all'art. 127 del decreto
del Presidente  della Repubblica  9 ottobre  1990, n.  309, istituito
presso  la Presidenza  del Consiglio  - Dipartimento  per gli  affari
sociali,  confluiti  nel Fondo  nazionale  per  le politiche  sociali
istituito dall'art.  59, comma 44,  della legge 27 dicembre  1997, n.
449, da destinare al finanziamento di progetti per la prevenzione, il
recupero  ed il  reinserimento  sociale  dei tossicodipendenti,  sono
ripartiti per "settori" nelle seguenti percentuali:
  25%  delle   disponibilita'  per   il  finanziamento   di  progetti
presentati,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica   n.  309   del  1990,   dai  Ministri
dell'interno,  di grazia  e giustizia,  della difesa,  della pubblica
istruzione e della  sanita', con particolare riguardo  per i progetti
localizzati nelle regioni meridionali;
  68%  delle   disponibilita'  per   il  finanziamento   di  progetti
presentati,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica n.  309 del 1990,  dai comuni  singoli o
associati maggiormente interessati  dall'espansione di tale fenomeno,
previa presentazione  di progetti di fattibilita'  indicanti i tempi,
le modalita'  e gli  obiettivi che  s'intendono conseguire  nel campo
della  prevenzione  dalle  tossicodipendenze.  Al  finanziamento  dei
progetti posso  accedere prioritariamente i comuni  del Mezzogiorno e
quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul
territorio sulla base della programmazione definita dai piani di zona
o dalle conferenze dei sindaci territorialmente competenti.
  I   comuni  singoli   o   associati  possono   presentare  per   il
finanziamento progetti  predisposti dagli  enti di cui  agli articoli
115 e  116 del decreto  del Presidente della Repubblica  n. 309/1990,
dalle  organizzazioni di  volontariato di  cui alla  legge 11  agosto
1991, n. 266,  dalle cooperative sociali di cui all'art.  1, comma 1,
lettera b),  della legge 8  novembre 1991,  n. 381, e  loro consorzi,
approvati con atto formale del competente organo deliberante.
  7%   delle  disponibilita'   per  il   finanziamento  di   progetti
presentati,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalle regioni.