Art. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla determinazione, sulla base delle predette percentuali, delle quote del fondo da utilizzare per il finanziamento, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, dei progetti presentati dalle amministrazioni statali e dalle regioni, nonche' alla ripartizione per regione della quota del fondo da assegnare ai comuni in relazione alla popolazione giovanile residente, individuata in base ai dati ISTAT, al livello di diffusione delle tossicodipendenze, al numero delle strutture pubbliche e del privato sociale ed al rapporto fra rete di servizi pubblici e privati esistente e livello dei bisogni.