Art. 2.
  Con decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri si provvede
alla  determinazione, sulla  base delle  predette percentuali,  delle
quote del  fondo da utilizzare per  il finanziamento, rispettivamente
per  gli esercizi  finanziari 1997  e 1998,  dei progetti  presentati
dalle  amministrazioni   statali  e   dalle  regioni,   nonche'  alla
ripartizione per regione della quota del fondo da assegnare ai comuni
in  relazione alla  popolazione giovanile  residente, individuata  in
base ai dati ISTAT, al livello di diffusione delle tossicodipendenze,
al  numero delle  strutture pubbliche  e  del privato  sociale ed  al
rapporto fra rete  di servizi pubblici e privati  esistente e livello
dei bisogni.