Art. 6. I progetti presentati per il finanziamento sono istruiti dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con le modalita' di cui all'art. 127, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Per i progetti presentati dai comuni, le regioni di rispettiva competenza territoriale effettuano una preliminare valutazione dei progetti, le cui risultanze, unitamente ai progetti ed alla relativa documentazione, sono esaminati dalla predetta commissione istruttoria. E' in ogni caso da tenere conto, come priorita' di finanziamento, dei progetti di portata pluriennale gia' approvati con le risorse del Fondo relative agli esercizi finanziari pregressi e valutati positivamente nella loro attuazione.