Art. 6.
  I  progetti presentati  per  il finanziamento  sono istruiti  dalla
commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento per  gli  affari  sociali, con  le  modalita' di  cui
all'art. 127, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990.
  Per  i progetti  presentati dai  comuni, le  regioni di  rispettiva
competenza  territoriale effettuano  una preliminare  valutazione dei
progetti, le cui risultanze, unitamente  ai progetti ed alla relativa
documentazione,   sono    esaminati   dalla    predetta   commissione
istruttoria.
  E' in ogni  caso da tenere conto, come  priorita' di finanziamento,
dei progetti di portata pluriennale gia' approvati con le risorse del
Fondo  relative   agli  esercizi  finanziari  pregressi   e  valutati
positivamente nella loro attuazione.