Art. 7.
  L'approvazione  dei  progetti  per  il  relativo  finanziamento  e'
disposta  con  decreto  del  Ministro per  la  solidarieta'  sociale,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
di  cui all'art.  1 del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.
309/1990 e  la conferenza unificata di  cui all'art. 8, comma  1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.