Art. 7. L'approvazione dei progetti per il relativo finanziamento e' disposta con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e la conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.