Art. 8.
  Alla  erogazione delle  risorse  finanziarie  relative ai  progetti
presentati  dai  comuni  si  provvede mediante  aperture  di  credito
intestate al sindaco.
  Il  funzionario delegato  dispone  una  anticipazione pari  all'80%
dell'importo  del  finanziamento  concesso. La  rimanente  quota  del
finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto.
  Alla gestione dei fondi mediante  apertura di credito si applica il
disposto di cui  all'art. 61-bis del regio decreto  18 novembre 1923,
n.  2440, introdotto  dall'art. 3  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
  I controlli sui rendiconti e  sull'utilizzo delle somme erogate per
il  finanziamento  dei  progetti  sono  effettuati  dai  dipartimenti
provinciali  del  tesoro,  bilancio   e  programmazione  economica  -
Ragionerie  provinciali dello  Stato, e  dalle delegazioni  regionali
della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente.
  Le regioni trasmettono con periodicita' annuale alla Presidenza del
Consiglio dei  Ministri -  Dipartimento per  gli affari  sociali, una
relazione illustrativa dello stato di realizzazione dei progetti, con
specifico riferimento ai risultati conseguiti.