Art. 8. Alla erogazione delle risorse finanziarie relative ai progetti presentati dai comuni si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80% dell'importo del finanziamento concesso. La rimanente quota del finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti sono effettuati dai dipartimenti provinciali del tesoro, bilancio e programmazione economica - Ragionerie provinciali dello Stato, e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente. Le regioni trasmettono con periodicita' annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione illustrativa dello stato di realizzazione dei progetti, con specifico riferimento ai risultati conseguiti.