Art. 9.
  Le campagne informative sulle  tossicodipendenze di cui all'art. 1,
comma 13,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 309/1990
comprendono anche  i servizi telefonici e  telematici d'informazione,
sulla  base  di  linee  guida definite  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata  di cui  all'art. 8,  comma 1,  del decreto  legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
ai competenti organi di controllo.
   Roma, 19 ottobre 1998
                                              p. Il Presidente: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 142