Art. 9. Le campagne informative sulle tossicodipendenze di cui all'art. 1, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 comprendono anche i servizi telefonici e telematici d'informazione, sulla base di linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione ai competenti organi di controllo. Roma, 19 ottobre 1998 p. Il Presidente: Turco Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 142