Art. 2.
  1. Le modalita' e i termini di effettuazione delle comunicazioni di
cui  all'articolo  precedente  sono  individuati  con  i  decreti  di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti
d'imposta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano