Art. 3. 1. I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo II, richiamato in premessa, dovuti dalle aziende agricole per la manodopera occupata e dai concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia, sono determinati applicando una riduzione del 25% agli importi calcolati ai fini dell'imposizione contributiva fino alla concorrenza massima di L. 114.000.000.000. 2. La riduzione di cui sopra sara' calcolata per le aziende agricole sull'importo dovuto per il secondo, terzo, quarto trimestre 1998 e primo trimestre 1999 e per i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia sull'anno 1998 ed applicata sulla quarta rata, con scadenza 10 gennaio 1999. 3. Qualora la somma di L. 114.000.000.000 non dovesse essere sufficiente a garantire la diminuzione del 25% si applichera' una percentuale inferiore a valere sul primo trimestre 1999.