Art. 3.
  1. I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e  le malattie  professionali, ai  sensi del  decreto del  Presidente
della Repubblica  30 giugno 1965,  n. 1124, Titolo II,  richiamato in
premessa, dovuti dalle aziende agricole  per la manodopera occupata e
dai  concedenti a  compartecipazione familiare  e a  piccola colonia,
sono  determinati  applicando  una  riduzione del  25%  agli  importi
calcolati ai fini dell'imposizione contributiva fino alla concorrenza
massima di L. 114.000.000.000.
  2.  La  riduzione di  cui  sopra  sara'  calcolata per  le  aziende
agricole sull'importo dovuto per  il secondo, terzo, quarto trimestre
1998 e  primo trimestre 1999  e per i concedenti  a compartecipazione
familiare  e a  piccola  colonia sull'anno  1998  ed applicata  sulla
quarta rata, con scadenza 10 gennaio 1999.
  3.  Qualora  la somma  di  L.  114.000.000.000 non  dovesse  essere
sufficiente a  garantire la  diminuzione del  25% si  applichera' una
percentuale inferiore a valere sul primo trimestre 1999.