Art. 7. Proseguimento degli studi Il diploma si raccorda con i corsi di laurea istituiti presso le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed ingegneria. Ai fini del conseguimento delle lauree previste dalle facolta' di cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguito con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 1 comma II, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Roma, 29 ottobre 1998 Il rettore: Finazzi Agro'