Art. 7.
                      Proseguimento degli studi
  Il diploma  si raccorda con i  corsi di laurea istituiti  presso le
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed ingegneria.
  Ai fini del  conseguimento delle lauree previste  dalle facolta' di
cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso
di diploma  seguito con  esito positivo in  relazione al  sistema dei
crediti didattici  determinato a  norma dell'art.  1 comma  II, della
legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per
i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo
didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.
   Roma, 29 ottobre 1998
                                            Il rettore: Finazzi Agro'