Art. 3.
  Al medesimo sottosegretario di Stato sono altresi' delegate:
  la  partecipazione ai  lavori  parlamentari, presso  la Camera  dei
deputati,  secondo modalita'  indicate dal  Ministro e  salvo che  il
Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;
  la  partecipazione,  su  delega  di  volta in  volta,  in  caso  di
impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei
Ministri dell'agricoltura della Unione europea.