Art. 3. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate: la partecipazione ai lavori parlamentari, presso il Senato, secondo modalita' indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente; la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura della Unione europea.