Art. 3.
  Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate:
  la partecipazione ai lavori parlamentari, presso il Senato, secondo
modalita' indicate dal  Ministro e salvo che il  Ministro non ritenga
di intervenirvi personalmente;
  la  partecipazione,  su  delega  di  volta in  volta,  in  caso  di
impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei
Ministri dell'agricoltura della Unione europea.