Art. 2.
              Movimentazione della riserva obbligatoria
  La percentuale massima di  movimentazione giornaliera della riserva
dovuta, di cui all'art. 2 del provvedimento 17 luglio 1998 richiamato
nel preambolo, e' variata dal 30 per cento al 100 per cento.
  E' abrogato  il provvedimento 20  maggio 1997, pure  richiamato nel
preambolo.