Art. 2. Movimentazione della riserva obbligatoria La percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta, di cui all'art. 2 del provvedimento 17 luglio 1998 richiamato nel preambolo, e' variata dal 30 per cento al 100 per cento. E' abrogato il provvedimento 20 maggio 1997, pure richiamato nel preambolo.