IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento dell'alimentazione, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la fissazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Visto il regolamento CE n. 1837/97 che inserisce il desametasone nell'allegato I del regolamento CEE n. 2377/90 Acquisito il parere tecnico della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, nel quale viene evidenziata l'esigenza di provvedere ad una riformulazione dei tempi di sospensione dei medicinali veterinari a base di desametasone gia' autorizzati, in considerazione dei livelli particolarmente bassi degli MRL approvati, a livello comunitario; Considerato che le specialita' medicinali contenenti desametasone attualmente in commercio contengono diverse forme di salificazione ed esterificazione del principio attivo e si presentano in formulazioni diverse, anche a lento rilascio; Considerato che quanto sopra esposto determina nei tessuti animali una cinetica diversificata; Considerato, inoltre, che tutte le specialita' medicinali contenenti desametasone sono state sottoposte all'iter di revisione antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 1837/97; Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopracitate di procedere ad una riformulazione dei tempi di sospensione definiti per tutte le specialita' medicinali gia' registrate, allo scopo di garantire la salute del consumatore di derrate alimentari provenienti da animali trattati con tali prodotti; Considerato che l'indispensabilita' del desametasone nell'armamentario farmaceutico a disposizione del medico veterinario per l'espletamento della propria professione e per il rispetto del benessere animale, non consente una situazione di sospensione dalla catena distributiva, seppur temporanea, di tali specialita' medicinali; Decreta: Art. 1. I tempi di sospensione per tutte le specialita' medicinali per uso veterinario contenenti desametasone e suoi derivati destinate a tutti gli animali produttori di derrate alimentari sono i seguenti: sessanta giorni per le carni; quattordici giorni (pari a 28 mungiture) per il latte.