IL DIRETTORE GENERALE
          del Dipartimento dell'alimentazione,  nutrizione
                   e sanita' pubblica veterinaria
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il regolamento CEE n.  2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura  comunitaria  per  la  fissazione dei  limiti  massimi  dei
residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;
  Visto il  regolamento CE n.  1837/97 che inserisce  il desametasone
nell'allegato I del regolamento CEE n. 2377/90
  Acquisito  il  parere  tecnico  della  commissione  consultiva  per
l'accertamento  dei requisiti  tecnici del  farmaco veterinario,  nel
quale   viene   evidenziata   l'esigenza   di   provvedere   ad   una
riformulazione dei  tempi di sospensione dei  medicinali veterinari a
base di desametasone gia'  autorizzati, in considerazione dei livelli
particolarmente bassi degli MRL approvati, a livello comunitario;
  Considerato che  le specialita' medicinali  contenenti desametasone
attualmente in commercio contengono diverse forme di salificazione ed
esterificazione del principio attivo  e si presentano in formulazioni
diverse, anche a lento rilascio;
  Considerato che quanto sopra  esposto determina nei tessuti animali
una cinetica diversificata;
  Considerato,   inoltre,  che   tutte   le  specialita'   medicinali
contenenti desametasone  sono state sottoposte all'iter  di revisione
antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 1837/97;
  Ritenuto opportuno, per le  motivazioni sopracitate di procedere ad
una riformulazione  dei tempi  di sospensione  definiti per  tutte le
specialita' medicinali  gia' registrate,  allo scopo di  garantire la
salute del  consumatore di derrate alimentari  provenienti da animali
trattati con tali prodotti;
  Considerato     che     l'indispensabilita'    del     desametasone
nell'armamentario farmaceutico a  disposizione del medico veterinario
per l'espletamento  della propria professione  e per il  rispetto del
benessere animale,  non consente una situazione  di sospensione dalla
catena   distributiva,  seppur   temporanea,   di  tali   specialita'
medicinali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I tempi di sospensione per  tutte le specialita' medicinali per uso
veterinario contenenti desametasone e suoi derivati destinate a tutti
gli  animali  produttori  di  derrate  alimentari  sono  i  seguenti:
sessanta  giorni  per  le  carni;   quattordici  giorni  (pari  a  28
mungiture) per il latte.