Art. 3.
  Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio
delle specialita' di cui all'art. 1 dovranno provvedere all'invio, al
Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  per  l'alimentazione,  la
nutrizione e la sanita'  pubblica veterinaria, dei relativi stampati,
per  l'approvazione formale  della modifica  ivi apportata,  entro il
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.