Art. 3. Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' di cui all'art. 1 dovranno provvedere all'invio, al Ministero della sanita' - Dipartimento per l'alimentazione, la nutrizione e la sanita' pubblica veterinaria, dei relativi stampati, per l'approvazione formale della modifica ivi apportata, entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.