L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed
integrative, ed il regolamento approvato  con regio decreto 4 gennaio
1925, n. 63;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione dei  veicoli a motore  e dei natanti, con  le successive
disposizioni  modificative  ed  integrative,  ed  il  regolamento  di
esecuzione approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 24
novembre 1970, n. 973;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita ed in  particolare l'art. 65, relativo alla  fusione e scissione
di imprese;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla  vita ed in particolare  l'art. 76, relativo
alla fusione e scissione di imprese;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione  delle norme  concernenti  l'Istituto di  vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare l'art. 4,  comma 19, modificativo dell'art.  14, comma 1,
lettera  i),  della  legge  n.  576/1982, il  quale  prevede  che  il
consiglio dell'Istituto  esprima il  proprio parere, tra  l'altro, in
materia di  fusioni di  imprese assicuratrici, comprese  le modalita'
della fusione e le nuove norme statutarie;
  Visto  il decreto  ministeriale 26  novembre 1984,  di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia' rilasciate  alla C.R.A.  - Compagnie  riunite di
assicurazione  S.p.a.,  ora AXA  assicurazioni  S.p.a.,  con sede  in
Torino ed a  L'Abeille - Compagnia italiana  di assicurazioni S.p.a.,
ora  UAP  italiana  S.p.a.,  con  sede in  Milano,  ed  i  successivi
provvedimenti autorizzativi di estensione ad altri rami;
  Vista l'istanza  e la relativa documentazione  allegata, presentata
in  data 3  agosto  1998,  con la  quale  le  societa' hanno  chiesto
l'approvazione   della   fusione   per   incorporazione   nella   AXA
assicurazioni  S.p.a.  della  UAP   italiana  S.p.a.,  nonche'  delle
relative  modalita' e  delle  nuove norme  statutarie della  societa'
incorporante;
  Viste  le   delibere  in  data   6  luglio  1998   delle  assemblee
straordinarie  della AXA  assicurazioni S.p.a.  e della  UAP italiana
S.p.a. che  hanno approvato la  fusione per incorporazione  della UAP
italiana S.p.a. nella AXA assicurazioni S.p.a., con effetti contabili
dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avra' effetto la fusione;
  Visti i decreti in data 17 e 20 luglio 1998 con i quali i tribunali
di Torino e Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge,
hanno  disposto   l'iscrizione  nel  registro  delle   imprese  delle
deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione in  esame  e  le  relative
modalita' soddisfano  le condizioni poste dalla  normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina assicurativa;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal consiglio  dell'Istituto
nella  seduta  del  27  novembre 1998  in  merito  all'istanza  sopra
richiamata presentata  dalle societa' AXA assicurazioni  S.p.a. e UAP
italiana S.p.a.;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'  approvata   la  fusione  per  incorporazione,   e  le  relative
modalita', della  UAP italiana S.p.a.,  con sede in  Milano, nell'AXA
assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.