Art. 3.
  In  conseguenza  della   fusione  le  autorizzazioni  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa dell'AXA assicurazioni S.p.a. sono estese
all'esercizio dei rischi gia' compresi nel ramo films (altri danni ai
beni), dei rischi "vendita a  rate" e "perdite patrimoniali derivanti
da insolvenze" rientranti nel ramo credito, del rischio gia' compreso
nel  ramo  pioggia  (perdite  pecuniarie  di  vario  genere)  nonche'
all'esercizio della riassicurazione nel ramo assistenza.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti