Art. 3. In conseguenza della fusione le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa dell'AXA assicurazioni S.p.a. sono estese all'esercizio dei rischi gia' compresi nel ramo films (altri danni ai beni), dei rischi "vendita a rate" e "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze" rientranti nel ramo credito, del rischio gia' compreso nel ramo pioggia (perdite pecuniarie di vario genere) nonche' all'esercizio della riassicurazione nel ramo assistenza. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1998 Il presidente: Manghetti