(all. 1 - art. 1)
               ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE
           AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
                               Art. 1.
                        Area di applicazione
  1.  Il  presente  contratto   si   applica   ai   dirigenti   delle
amministrazioni  pubbliche  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 2,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato  ed  integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.
396, e 31 marzo 1998, n. 80.
  2.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dirigenti  delle  amministrazioni
pubbliche  sono  disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli
articoli 45 e seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1.
                               Art. 2.
   Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva
  1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.   1,
comma   1,   sono   raggruppati   nelle  seguenti  autonome  aree  di
contrattazione collettiva:
   I) Area  comprendente  i  dirigenti  dei  seguenti  comparti,  ivi
compresi  quelli  di  livello dirigenziale generale, ove previsti dai
relativi ordinamenti:
    ministeri;
    enti pubblici non economici;
    aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento
autonomo;
    istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
    universita';
   II)  Area  comprendente  i  dirigenti del comparto delle regioni e
delle autonomie locali;
   III) Area  comprendente  la  dirigenza  dei  ruoli  professionale,
tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale;
   IV)  Area  relativa  alla  dirigenza  medica, comprendente medici,
veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.
  2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree di cui al comma 1,
potra' valutarsi l'opportunita' di una articolazione della  normativa
contrattuale  per  specifici  settori  caratterizzati  da  differenze
funzionali  interne,  con  particolare   riferimento   al   contratto
dell'area I.
                               Art. 3.
                      Disposizioni particolari
  1.   Ai   dirigenti  delle  agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti  collettivi  dell'art.
2,  comma  1,  area III e IV dalla data dell'inquadramento definitivo
nelle agenzie stesse. Sino a tale data  continuano  ad  applicarsi  i
contratti collettivi dei comparti di provenienza.
  2.  Ai  dirigenti  dell'ANPA  dal  1  gennaio  1998  si applicano i
contratti collettivi di cui all'area I dell'art. 2, comma 1.
  3. Le parti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere b)  e  c)  del
contratto collettivo nazionale di lavoro quadro sulla definizione dei
comparti  di  contrattazione  stipulato  il 2 giugno 1998, confermano
definitivamente:
   la   collocazione,  nell'ambito  dei  rispettivi  comparti,  delle
specifiche tipologie professionali gia' ricomprese nelle  aree  della
dirigenza,  rispettivamente, del comparto enti pubblici non economici
ed istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  come  realizzata
nel  contratto  collettivo  nazionale di lavoro quadro sui distacchi,
aspettative e permessi nonche' le altre prerogative sindacali,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art. 45, comma 3, ultimo periodo del
decreto legislativo n. 29/1993;
   la collocazione dei segretari comunali e  provinciali  nell'ambito
del comparto regioni-autonomie locali e della relativa area a seconda
della qualifica rivestita.
  4.  Per  il  personale  dirigenziale dei settori misti, ove operano
amministrazioni pubbliche e  soggetti  privati,  in  particolare  dei
comparti  regioni-autonomie  locali  e  sanita',  le  parti ravvisano
l'opportunita'  di  realizzare  omogeneita'  di  comportamenti  nelle
scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro   fermi   restando  i  rispettivi  ambiti  di  rappresentanza.
Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati  dai  comitati  di
settore,  ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN
potra' assumere iniziative di sensibilizzazione nei  confronti  delle
parti  datoriali  da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile,  anche  con  la  contestualita',  soluzioni   contrattuali
coerenti  ed  omogenee  in  relazione  alla  coincidenza  dei settori
operativi o dalla contiguita' degli stessi.
                               Art. 4.
                            Norme finali
  1. In relazione ai processi di  riforma  in  atto  nelle  pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi numeri
59/1997  e  127/1997  nonche'  del decreto legislativo n. 59/1998, le
parti si danno atto che la definizione delle aree dirigenziali  ed  i
relativi   accorpamenti   di  cui  all'art.  2  sono  da  considerare
sperimentali.  Le parti, in relazione a quanto sopra, tenuto conto in
particolare della  costituzione  per  il  secondo  biennio  2000-2001
dell'area della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell'avvio della
contrattazione,  si  incontreranno  al fine di verificare lo stato di
avanzamento dei citati processi  di  riforma  e  correlativamente  la
collocazione  dell'area  della  dirigenza  scolastica, confermando il
presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni
delle aree dirigenziali.
  2. Con accordi successivi si  procedera'  anche  alla  collocazione
nelle aree previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova
istituzione  di  cui  si  renda necessario definire l'aggregazione di
appartenenza.
                               Art. 5.
                           Disapplicazioni
  1.  Le  disposizioni  del   presente   accordo   sostituiscono   le
disposizioni  di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo del 19 luglio
1993 recepito nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
30 dicembre 1993, n. 593.
                     DICHIARAZIONE A VERBALE UIL
  Con  grande  senso  di responsabilita' la UIL, pur non condividendo
tutti i contenuti firma l'accordo quadro  per  la  definizione  delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza.
  In  particolare  ritiene  sbagliato  uniformare,  in  un'unica area
contrattuale, specificita' e diversita'  quali  quelle  dei  comparti
dell'universita',  istituti  di  ricerca  e  aziende  con  quelle del
Parastato e Stato.
  La UIL ritiene di sottolineare l'errore di unificare  il  tutto  in
corenza  di  posizione  durante  tutto  il confronto e la conferenza,
pertanto valutera' tutte le  possibili  iniziative  per  tentare  una
evoluzione positiva della questione.
                                CISAL
                           Nota a verbale
  La  Cisal,  a  conferma  di quanto illustrato verbalmente nel corso
della discussione e per iscritto con  il  documento  18  maggio  1998
indirizzato   al  Direttivo  dell'Aran,  sottoscrivendo  il  presente
accordo  relativamente  alla   dirigenza,   dissente   invece   sulle
conclusioni  in  ordine alla definizione delle aree di contrattazione
dei professionisti pubblici.
                           Professionisti
                Enti pubblici non economici e ricerca
                       Area di contrattazione
  La Cisal ritiene che i  professionisti  -  e  cioe'  le  specifiche
tipologie  professionali  - degli enti pubblici non economici e della
Ricerca, sarebbero dovuti rimanere nell'area di contrattazione  della
dirigenza, sia pure con disciplina separata.
  L'Aran  invece  e  altre sigle sindacali contraenti, condividendone
l'estromissione, hanno evidentemente fondato la loro scelta su di una
interpretazione "diabolica" del decreto legislativo n. 396/1997 (c.d.
Bassanini ter art. 1, comma 3), che ha determinato il  mutamento  del
precedente quadro normativo.
  Sul  punto  dell'accordo  (articolo  3,  comma  3) la Cisal, quindi
esprime dissenso, formale e sostanziale, confermando le proprie  piu'
ampie  riserve,  anche  di  azione  giurisdizionale,  respingendo con
fermezza detta interpretazione, distorta ed estremamente restrittiva,
convinta che - ove mai fosse esatta - il decreto legislativo delegato
sarebbe viziato per "eccesso di delega" rispetto  all'art.  11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  9  (c.d.  Bassanini uno), che al comma 4
prevedeva  tre  gruppi  di  categorie:  i  dirigenti,  le  specifiche
tecnologie  professionali, gli altri dipendenti pubblici che svolgono
qualificate attivita' professionali.
  La norma delegata infatti, facendo riferimento solo alla  prima  ed
alla  terza  delle tre predette categorie, secondo la Cisal ha inteso
ricomprendere  nella  prima  (i  dirigenti)  anche  la  seconda   (le
specifiche  tipologie  professionali),  mentre  ha  rinviato le altre
"figure  professionali"  a  discipline   distinte   nell'ambito   dei
contratti collettivi di comparto.
  In  tal  senso  si era espresso anche il "Parere" della Commissione
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sostenendo due principi:
   1) la distinzione - nell'ambito dell'area separata della dirigenza
- dei dirigenti dalle specifiche tipologie professionali;
   2)   l'obbligo  di  una  disciplina  separata  -  nell'ambito  dei
contratti di comparto -  anche  per  altri  dipendenti  pubblici  che
svolgano  qualificate attivita' professionali, con le caratteristiche
espressamente indicate.
  In particolare, inoltre:
  Per quanto riguarda il Comparto Istituzioni ed Enti  di  Ricerca  e
Sperimentazione,  il decreto legislativo n. 29/1993 (art. 15 punto 2)
dispone  che:  "Nelle  istituzioni  e  negli  enti   di   ricerca   e
sperimentazione nonche' negli istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'art.  33  della  Costituzione,  le  attribuzioni della dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento".
  Disposizione che e' confermata dall'art. 10 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, che si limita a modificare solamente il 1 comma
del   predetto  art.  15  del  decreto  legislativo  29  (riguardante
esclusivamente la dirigenza amministrativa).
  Pertanto  non   sarebbe   stato   costituzionalmente   percorribile
l'accorpamento   delle   specifiche   tipologie   professionali   dei
Ricercatori e dei Tecnologi al  personale  di  un  CCNL  relativo  al
restante personale del Comparto.
  Per quanto riguarda i Medici degli Enti Pubblici non economici, gli
obiettivi  ed i contenuti dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n.
222, realizzati con il CCNL 1994/1997, nel senso di garantire a  tale
personale,  specie sotto il profilo della valenza della funzione, una
sostanziale omogeneita' di  trattamento  rispetto  al  personale  del
Servizio  Sanitario  Nazionale, a parere della Cisal, dovranno essere
mantenuti nella contrattazione che si apre.
Professionisti degli altri comparti: area contrattazione
  Nel testo dell'accordo sono menzionati espressamente i comparti  di
"parastato" e "ricerca" ("specifiche tipologie professionali"), anche
se  si  prende  atto  che  in  accoglimento delle istanze Cisal si fa
riferimento, anche se non in modo ritenuto soddisfacente  agli  altri
comparti,  dove  pure  esistono  gli  "altri  dipendenti pubblici che
svolgono qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione
ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di  ricerca",  richiamati
espressamente  dal  decreto  legislativo  n. 396/1997 (c.d. Bassanini
ter: art. 1, comma 3 cit.).
  Il richiamo a tali "figure professionali" per la Cisal:
   non si riferisce, come detto, alle "tipologie  professionali"  del
parastato  e della ricerca, perche' queste ultime, in base alla legge
delega (legge n. 59/1997), sono equiparate alla dirigenza;
   riguarda  invece  tutti  gli  altri  comparti  del  P.I.,  la  cui
precedente disciplina prevedeva che i Professionisti fossero inseriti
impropriamente nelle qualifiche funzionali;
   in  ogni caso, anche se fosse vera l'interpretazione dell'Aran (ma
lo escludiamo), certamente il riferimento alle "specifiche  tipologie
professionali" del parastato e della ricerca non sarebbe esclusivo.
  Allora:
   1)  si  sarebbe  dovuto  in  ogni  caso discutere e contrattare il
destino dei professionisti di tutti i comparti;
   2)  si  sarebbe dovuta prevedere espressamente la loro "disciplina
distinta" rispetto al personale delle qualifiche funzionali.
    Roma, 29 luglio 1998