ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA Art. 1. Area di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, e 31 marzo 1998, n. 80. 2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1. Art. 2. Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti: ministeri; enti pubblici non economici; aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; universita'; II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali; III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale; IV) Area relativa alla dirigenza medica, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale. 2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree di cui al comma 1, potra' valutarsi l'opportunita' di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne, con particolare riferimento al contratto dell'area I. Art. 3. Disposizioni particolari 1. Ai dirigenti delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dell'art. 2, comma 1, area III e IV dalla data dell'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza. 2. Ai dirigenti dell'ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi di cui all'area I dell'art. 2, comma 1. 3. Le parti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere b) e c) del contratto collettivo nazionale di lavoro quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, confermano definitivamente: la collocazione, nell'ambito dei rispettivi comparti, delle specifiche tipologie professionali gia' ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente, del comparto enti pubblici non economici ed istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel contratto collettivo nazionale di lavoro quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonche' le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 29/1993; la collocazione dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali e della relativa area a seconda della qualifica rivestita. 4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti regioni-autonomie locali e sanita', le parti ravvisano l'opportunita' di realizzare omogeneita' di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN potra' assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita', soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguita' degli stessi. Art. 4. Norme finali 1. In relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi numeri 59/1997 e 127/1997 nonche' del decreto legislativo n. 59/1998, le parti si danno atto che la definizione delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti di cui all'art. 2 sono da considerare sperimentali. Le parti, in relazione a quanto sopra, tenuto conto in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000-2001 dell'area della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell'avvio della contrattazione, si incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma e correlativamente la collocazione dell'area della dirigenza scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni delle aree dirigenziali. 2. Con accordi successivi si procedera' anche alla collocazione nelle aree previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova istituzione di cui si renda necessario definire l'aggregazione di appartenenza. Art. 5. Disapplicazioni 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo del 19 luglio 1993 recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. DICHIARAZIONE A VERBALE UIL Con grande senso di responsabilita' la UIL, pur non condividendo tutti i contenuti firma l'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza. In particolare ritiene sbagliato uniformare, in un'unica area contrattuale, specificita' e diversita' quali quelle dei comparti dell'universita', istituti di ricerca e aziende con quelle del Parastato e Stato. La UIL ritiene di sottolineare l'errore di unificare il tutto in corenza di posizione durante tutto il confronto e la conferenza, pertanto valutera' tutte le possibili iniziative per tentare una evoluzione positiva della questione. CISAL Nota a verbale La Cisal, a conferma di quanto illustrato verbalmente nel corso della discussione e per iscritto con il documento 18 maggio 1998 indirizzato al Direttivo dell'Aran, sottoscrivendo il presente accordo relativamente alla dirigenza, dissente invece sulle conclusioni in ordine alla definizione delle aree di contrattazione dei professionisti pubblici. Professionisti Enti pubblici non economici e ricerca Area di contrattazione La Cisal ritiene che i professionisti - e cioe' le specifiche tipologie professionali - degli enti pubblici non economici e della Ricerca, sarebbero dovuti rimanere nell'area di contrattazione della dirigenza, sia pure con disciplina separata. L'Aran invece e altre sigle sindacali contraenti, condividendone l'estromissione, hanno evidentemente fondato la loro scelta su di una interpretazione "diabolica" del decreto legislativo n. 396/1997 (c.d. Bassanini ter art. 1, comma 3), che ha determinato il mutamento del precedente quadro normativo. Sul punto dell'accordo (articolo 3, comma 3) la Cisal, quindi esprime dissenso, formale e sostanziale, confermando le proprie piu' ampie riserve, anche di azione giurisdizionale, respingendo con fermezza detta interpretazione, distorta ed estremamente restrittiva, convinta che - ove mai fosse esatta - il decreto legislativo delegato sarebbe viziato per "eccesso di delega" rispetto all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 9 (c.d. Bassanini uno), che al comma 4 prevedeva tre gruppi di categorie: i dirigenti, le specifiche tecnologie professionali, gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attivita' professionali. La norma delegata infatti, facendo riferimento solo alla prima ed alla terza delle tre predette categorie, secondo la Cisal ha inteso ricomprendere nella prima (i dirigenti) anche la seconda (le specifiche tipologie professionali), mentre ha rinviato le altre "figure professionali" a discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. In tal senso si era espresso anche il "Parere" della Commissione unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sostenendo due principi: 1) la distinzione - nell'ambito dell'area separata della dirigenza - dei dirigenti dalle specifiche tipologie professionali; 2) l'obbligo di una disciplina separata - nell'ambito dei contratti di comparto - anche per altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, con le caratteristiche espressamente indicate. In particolare, inoltre: Per quanto riguarda il Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, il decreto legislativo n. 29/1993 (art. 15 punto 2) dispone che: "Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonche' negli istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento". Disposizione che e' confermata dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che si limita a modificare solamente il 1 comma del predetto art. 15 del decreto legislativo 29 (riguardante esclusivamente la dirigenza amministrativa). Pertanto non sarebbe stato costituzionalmente percorribile l'accorpamento delle specifiche tipologie professionali dei Ricercatori e dei Tecnologi al personale di un CCNL relativo al restante personale del Comparto. Per quanto riguarda i Medici degli Enti Pubblici non economici, gli obiettivi ed i contenuti dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, realizzati con il CCNL 1994/1997, nel senso di garantire a tale personale, specie sotto il profilo della valenza della funzione, una sostanziale omogeneita' di trattamento rispetto al personale del Servizio Sanitario Nazionale, a parere della Cisal, dovranno essere mantenuti nella contrattazione che si apre. Professionisti degli altri comparti: area contrattazione Nel testo dell'accordo sono menzionati espressamente i comparti di "parastato" e "ricerca" ("specifiche tipologie professionali"), anche se si prende atto che in accoglimento delle istanze Cisal si fa riferimento, anche se non in modo ritenuto soddisfacente agli altri comparti, dove pure esistono gli "altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca", richiamati espressamente dal decreto legislativo n. 396/1997 (c.d. Bassanini ter: art. 1, comma 3 cit.). Il richiamo a tali "figure professionali" per la Cisal: non si riferisce, come detto, alle "tipologie professionali" del parastato e della ricerca, perche' queste ultime, in base alla legge delega (legge n. 59/1997), sono equiparate alla dirigenza; riguarda invece tutti gli altri comparti del P.I., la cui precedente disciplina prevedeva che i Professionisti fossero inseriti impropriamente nelle qualifiche funzionali; in ogni caso, anche se fosse vera l'interpretazione dell'Aran (ma lo escludiamo), certamente il riferimento alle "specifiche tipologie professionali" del parastato e della ricerca non sarebbe esclusivo. Allora: 1) si sarebbe dovuto in ogni caso discutere e contrattare il destino dei professionisti di tutti i comparti; 2) si sarebbe dovuta prevedere espressamente la loro "disciplina distinta" rispetto al personale delle qualifiche funzionali. Roma, 29 luglio 1998