Art. 4.
  1. I prestiti  internazionali dello Stato italiano,  emessi a norma
del diritto italiano, di cui  all'allegato A, sono ridenominati sulla
base del taglio  minimo indicato nel prospetto di emissione  e con le
modalita' di cui  all'art. 7 del decreto legislativo  24 giugno 1998,
n. 213, previste per i titoli di Stato in lire.