Art. 4. 1. I prestiti internazionali dello Stato italiano, emessi a norma del diritto italiano, di cui all'allegato A, sono ridenominati sulla base del taglio minimo indicato nel prospetto di emissione e con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, previste per i titoli di Stato in lire.