Art. 5.
  1.  I  tassi  cedolari   espressi  in  termini  percentuali  devono
utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei.
  2. Il calcolo degli interessi sui titoli ridenominati e' effettuato
applicando i  tassi cedolari, di  cui al precedente comma,  al valore
unitario in  euro (0,01),  di cui  all'art. 7,  comma 6,  del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Tale risultato, comprensivo di un
numero di cifre  decimali non inferiori a dieci,  e' moltiplicato per
il valore  nominale dei  titoli, oggetto del  pagamento, a  sua volta
moltiplicato per cento.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi