Art. 5. 1. I tassi cedolari espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. 2. Il calcolo degli interessi sui titoli ridenominati e' effettuato applicando i tassi cedolari, di cui al precedente comma, al valore unitario in euro (0,01), di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Tale risultato, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a dieci, e' moltiplicato per il valore nominale dei titoli, oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1998 Il Ministro: Ciampi