Art. 2
                  Redazione dei moduli di vigilanza
   1. Fino all'esercizio 2001  i  moduli  di  vigilanza  relativi  al
bilancio  di  esercizio  e  al  bilancio  consolidato sono redatti in
milioni di lire ad eccezione dei moduli contrassegnati dai numeri  28
e  29  che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in migliaia
di lire. A partire dall'esercizio 2002 i moduli sono redatti  secondo
le disposizioni dettate al successivo comma 2.
   2. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' prevista all'art. 2
del  provvedimento  ISVAP  del 5 ottobre 1998, n. 1008, i moduli sono
redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai
numeri 28 e 29 che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti  in
unita'  di  euro,  senza  cifre  decimali.  Si  applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento.
   3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in  ciascun
modulo  l'impresa indica, nell'apposito spazio a cio' predisposto, il
valore (milioni di lire, migliaia di lire ovvero  migliaia  di  euro,
unita' di euro) utilizzato per la redazione del modulo.
   4.  I  dati  riportati  nei  moduli  di  vigilanza  devono trovare
corrispondenza con quelli indicati nel bilancio dell'impresa.