Art. 2 Redazione dei moduli di vigilanza 1. Fino all'esercizio 2001 i moduli di vigilanza relativi al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato sono redatti in milioni di lire ad eccezione dei moduli contrassegnati dai numeri 28 e 29 che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in migliaia di lire. A partire dall'esercizio 2002 i moduli sono redatti secondo le disposizioni dettate al successivo comma 2. 2. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' prevista all'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, i moduli sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28 e 29 che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unita' di euro, senza cifre decimali. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in ciascun modulo l'impresa indica, nell'apposito spazio a cio' predisposto, il valore (milioni di lire, migliaia di lire ovvero migliaia di euro, unita' di euro) utilizzato per la redazione del modulo. 4. I dati riportati nei moduli di vigilanza devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio dell'impresa.