Art. 3 Prospetti di calcolo delle riserve premi integrative di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, come sostituito dall'art. 80, comma 1, lettera a) del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173 1. Le imprese tenute ad integrare la riserva per frazioni di premi ai sensi del novellato art. 23, comma 2, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dal comma medesimo, trasmettono in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalita' di calcolo seguite in applicazione del d.m. 21 settembre 1981 (Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalla energia nucleare), del d.m. 29 ottobre 1981 e suc- cessive modificazioni (Criteri di integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali) e del d.m. 15 giugno 1984 (Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi). 2. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dal citato comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n. 175/1995, trasmettono in allegato al modulo 31 del medesimo ramo le informazioni concernenti le modalita' di determinazione della riserva premi richieste dall'art. 4 del d.m. 23 maggio 1981, qualora sia stato utilizzato, ricorrendone le condizioni, il metodo forfettario. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo credito, per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, trasmettono in allegato al modulo 31 del medesimo ramo le informazioni concernenti le modalita' di determinazione della riserva premi richieste dall'art. 4 del d.m. 23 maggio 1981, qualora sia stato utilizzato, ricorrendone le condizioni, il metodo forfettario.