Art. 5 Riserva per sinistri denunciati tardivamente nei rami danni 1. La determinazione per numero e per importo della riserva per sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio (31 dicembre di ogni anno) deve essere effettuata sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonche' del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio. I dati relativi sono riportati negli allegati 1 ai moduli 28 e 29, unitamente alle altre informazioni richieste. 2. In mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari caratterizzati da una elevata variabilita' del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato puo' discostarsi da quello generale di cui al comma 1. Ove si verifichi tale circostanza questa e' evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, nella nota integrativa Nella stessa nota e' fatta comunque menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalita', tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo. 3. In ogni caso le imprese terranno conto della compatibilita' dei valori stimati con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva 4. E' abrogato il provvedimento ISVAP 12 luglio 1995, n. 29, recante "Criteri per la determinazione della riserva per sinistri denunciati tardivamente nei rami danni".