Art. 5
     Riserva per sinistri denunciati tardivamente nei rami danni
   1. La determinazione per numero e per importo  della  riserva  per
sinistri   avvenuti   ma   non   denunciati  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio (31 dicembre di  ogni  anno)  deve  essere  effettuata
sulla  base  delle  esperienze  acquisite  negli esercizi precedenti,
avuto  riguardo  alla  frequenza  e  al  costo  medio  dei   sinistri
denunciati   tardivamente,  nonche'  del  costo  medio  dei  sinistri
denunciati nell'esercizio.  I  dati  relativi  sono  riportati  negli
allegati  1  ai  moduli  28  e 29, unitamente alle altre informazioni
richieste.
   2.  In  mancanza  di  dati  statistici  sufficienti  o  per   rami
particolari  caratterizzati  da  una  elevata  variabilita' del costo
medio e della frequenza, il criterio di valutazione  utilizzato  puo'
discostarsi  da  quello  generale di cui al comma 1. Ove si verifichi
tale circostanza questa e' evidenziata, con  indicazione  dei  motivi
che  l'hanno determinata, nella nota integrativa Nella stessa nota e'
fatta comunque menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente
onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalita', tenuto conto della
tipologia dei rischi del ramo.
   3. In ogni caso le imprese terranno conto della compatibilita' dei
valori stimati con  gli  elementi  di  valutazione  desumibili  dalle
denunce  tardive  in loro possesso al momento delle valutazioni della
riserva
   4. E' abrogato il provvedimento  ISVAP  12  luglio  1995,  n.  29,
recante  "Criteri  per  la  determinazione della riserva per sinistri
denunciati tardivamente nei rami danni".