Art. 6 Disposizioni concernenti la nota integrativa ed i moduli di vigilanza delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione 1. Per le imprese che esercitano esclusivamente e congiuntamente la riassicurazione nei rami danni e vita non sussiste l'obbligo di compilare, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, gli allegati alla nota integrativa di cui al medesimo decreto contrassegnati dai nn. 1, 2, 3, 11, 12, 22, 24, 25, 27, 29 e 31. Inoltre, gli allegati nn. 7, 8, 21, 23 e 32 possono essere compilati solo per il totale dell'attivita' svolta (nella sezione gestione danni). 2. In relazione ai moduli di vigilanza di cui al presente provvedimento per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di compilare i moduli 7, 19, dal 22 al 35/A e dal 37 al 40 e redigono i moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 in armonia con le scelte operate per la nota integrativa (distinzione gestione danni e gestione vita).