Art. 6
     Disposizioni concernenti la nota integrativa ed i moduli di
      vigilanza delle imprese che esercitano esclusivamente la
                           riassicurazione
   1. Per le imprese che esercitano esclusivamente  e  congiuntamente
la  riassicurazione  nei  rami danni e vita non sussiste l'obbligo di
compilare, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 26 maggio 1997,  n.  173,
gli  allegati  alla  nota  integrativa  di  cui  al  medesimo decreto
contrassegnati dai nn. 1, 2, 3, 11, 12, 22, 24,  25,  27,  29  e  31.
Inoltre,  gli allegati nn. 7, 8, 21, 23 e 32 possono essere compilati
solo per il totale  dell'attivita'  svolta  (nella  sezione  gestione
danni).
   2.  In  relazione  ai  moduli  di  vigilanza  di  cui  al presente
provvedimento per le  medesime  imprese  non  sussiste  l'obbligo  di
compilare  i moduli 7, 19, dal 22 al 35/A e dal 37 al 40 e redigono i
moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 in armonia con le scelte operate  per  la
nota integrativa (distinzione gestione danni e gestione vita).