Art. 7 Trasmissione di dati alla CONSAP 1. Ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto alla CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi dell'art. 31 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comunicano direttamente alla CONSAP medesima entro due mesi dall'approvazione del bilancio di ciascun anno l'importo dei premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio iscritto alla voce n. 206 dei moduli 17 relativi ai conti tecnici dei rami 10 e 12.