Art. 7
                  Trasmissione di dati alla CONSAP
   1. Ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto
alla CONSAP  Concessionaria  Servizi  Assicurativi  Pubblici  s.p.a.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
ai  sensi  dell'art.  31  della  legge 24 dicembre 1969, n.   990, le
imprese   autorizzate   all'esercizio   delle   assicurazioni   della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti comunicano  direttamente  alla  CONSAP
medesima  entro  due  mesi  dall'approvazione del bilancio di ciascun
anno l'importo dei premi dell'esercizio e degli  esercizi  precedenti
incassati  nell'esercizio  iscritto  alla  voce  n. 206 dei moduli 17
relativi ai conti tecnici dei rami 10 e 12.