Art. 8
                      Disposizioni transitorie
   1. Per il bilancio dell'esercizio 1998 i moduli  di  vigilanza  di
cui  all'art.  1  sono  presentati  all'ISVAP  nel termine & due mesi
dall'approvazione del bilancio, qualora detta approvazione intervenga
entro il 30 aprile 1999 ovvero, per le imprese che esercitano la sola
riassicurazione, entro il 30 giugno 1999.
   2. Per il bilancio degli esercizi 1998 e 1999 i moduli  28,  29  e
gli  allegati  nn. 2 e 4 el modulo 29 devono essere compilati in base
all'anno  &  denuncia  del   sinistro.   A   partire   dal   bilancio
dell'esercizio 2000 i medesimi moduli devono essere compilati in base
all'anno  di  accadimento  del  sinistro.  Ai  fini della rilevazione
contabile resta comunque fermo il criterio  della  registrazione  dei
sinistri  in  base  alla  data  di  pervertimento  della  denuncia  a
prescindere  dalle  regole  dettate  nel  presente   comma   per   la
compilazione dei relativi moduli di vigilanza.
   3.  Per  il  bilancio  dell'esercizio 1998 la sezione "sinistri in
causa"  del  modulo  28  puo'  essere  compilata  limitatamente  alla
generazione  "N".  A  partire  dal  bilancio  dell'esercizio  1999 la
predetta  sezione  e'   compilata   integralmente.   La   sezione   b
dell'allegato  1 ai moduli 28 e 29, tenuto conto delle istruzioni ivi
contenute,  dovra'  essere  compilata  integralmente  a  partire  dal
bilancio dell'esercizio 2000.
   4.  Per  il bilancio dell'esercizio 1998 l'allegato 3 al modulo 29
e' compilato solo per l'anno  di  accadimento  "N"  con  facolta'  di
estendere  la compilazione anche agli altri anni. In ciascun bilancio
successivo  le  relative  informazioni  sono  integrate  con  i  dati
relativi al nuovo anno.
   5. Le imprese che esercitano i rami vita continuano a redigere e a
trasmettere all'ISVAP per il bilancio dell'esercizio 1998 i moduli 7,
8,  9,  10,  11,  12,  13  previsti  dal  d.P.R. 14 dicembre 1978, in
sostituzione  dei  moduli  dal  34  al  35/A  di  cui   al   presente
provvedimento  che  sono  redatti  e trasmessi a partire dal bilancio
dell'esercizio 1999.
   6. Le imprese di cui al precedente comma continuano a redigere e a
trasmettere il modulo 15 di cui  al  d.P.R.  14  dicembre  1978  fino
all'emanazione  da  parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 24, comma 4,
del  d.lgs.  n.  174/1995,  delle   disposizioni   disciplinanti   la
periodicita'  ed i criteri di presentazione del confronto tra le basi
tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle
riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.