Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Per il bilancio dell'esercizio 1998 i moduli di vigilanza di cui all'art. 1 sono presentati all'ISVAP nel termine & due mesi dall'approvazione del bilancio, qualora detta approvazione intervenga entro il 30 aprile 1999 ovvero, per le imprese che esercitano la sola riassicurazione, entro il 30 giugno 1999. 2. Per il bilancio degli esercizi 1998 e 1999 i moduli 28, 29 e gli allegati nn. 2 e 4 el modulo 29 devono essere compilati in base all'anno & denuncia del sinistro. A partire dal bilancio dell'esercizio 2000 i medesimi moduli devono essere compilati in base all'anno di accadimento del sinistro. Ai fini della rilevazione contabile resta comunque fermo il criterio della registrazione dei sinistri in base alla data di pervertimento della denuncia a prescindere dalle regole dettate nel presente comma per la compilazione dei relativi moduli di vigilanza. 3. Per il bilancio dell'esercizio 1998 la sezione "sinistri in causa" del modulo 28 puo' essere compilata limitatamente alla generazione "N". A partire dal bilancio dell'esercizio 1999 la predetta sezione e' compilata integralmente. La sezione b dell'allegato 1 ai moduli 28 e 29, tenuto conto delle istruzioni ivi contenute, dovra' essere compilata integralmente a partire dal bilancio dell'esercizio 2000. 4. Per il bilancio dell'esercizio 1998 l'allegato 3 al modulo 29 e' compilato solo per l'anno di accadimento "N" con facolta' di estendere la compilazione anche agli altri anni. In ciascun bilancio successivo le relative informazioni sono integrate con i dati relativi al nuovo anno. 5. Le imprese che esercitano i rami vita continuano a redigere e a trasmettere all'ISVAP per il bilancio dell'esercizio 1998 i moduli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 previsti dal d.P.R. 14 dicembre 1978, in sostituzione dei moduli dal 34 al 35/A di cui al presente provvedimento che sono redatti e trasmessi a partire dal bilancio dell'esercizio 1999. 6. Le imprese di cui al precedente comma continuano a redigere e a trasmettere il modulo 15 di cui al d.P.R. 14 dicembre 1978 fino all'emanazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 174/1995, delle disposizioni disciplinanti la periodicita' ed i criteri di presentazione del confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.