Art. 9
                         Disposizioni finali
   1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami  danni  e  vita
trasmettono   all'ISVAP   il   bilancio,  i  moduli  di  vigilanza  e
l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 82 del d.lgs. 26 maggio
1997,  n.  173,  in  cinque  copie;  le  imprese  che  esercitano  le
assicurazioni   nei   rami   danni   e   le  imprese  che  esercitano
esclusivamente la riassicurazione in quattro copie;  le  imprese  che
esercitano  i  rami  vita in tre copie. Un esemplare dei documenti da
trasmettere all'ISVAP ai sensi  dell'art.  12  del  suddetto  decreto
legislativo  n.  173/1997 deve essere sottoscritto in originale e re-
care la prova dell'avvenuto deposito ai sensi di legge.