Art. 9 Disposizioni finali 1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita trasmettono all'ISVAP il bilancio, i moduli di vigilanza e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 82 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, in cinque copie; le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni e le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione in quattro copie; le imprese che esercitano i rami vita in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997 deve essere sottoscritto in originale e re- care la prova dell'avvenuto deposito ai sensi di legge.