IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in forza del quale e' stata trasferita dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, accertamento e riscossione, anche coattiva, applicazione delle sanzioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993; Considerato che, in base al medesimo comma 1 dell'art. 3, le predette operazioni devono essere effettuate dai comuni secondo le disposizioni stabilite nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, eccezion fatta per i termini di liquidazione ed accertamento, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di imposte erariali sui redditi; Visto il comma 3 del predetto art. 3, in base al quale anche ai rimborsi dell'ICI o maggiore ICI, indebitamente versata dai contribuenti, devono provvedere i comuni; Considerato che per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza a gestire l'ICI 1993, secondo le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504/1992, era gia' di spettanza dei comuni stessi; Visto che, in forza del comma 2 del predetto art. 3, occorre emanare un decreto ministeriale per stabilire le modalita' di trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i versamenti eseguiti dai contribuenti a titolo di ICI relativa all'anno 1993, di quelli indicati nelle dichiarazioni presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, agli effetti della descrizione della situazione esistente, ai fini ICI, al primo gennaio 1993, nonche' dei dati concernenti i fabbricati per i quali i contribuenti hanno dichiarato, per il predetto anno di imposta 1993, la rendita similare ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992; Visti i decreti ministeriali del 21 dicembre 1993 e 3 agosto 1994 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 188 del 12 agosto 1994, concernenti la trasmissione dei dati di riscossione dell'ICI 1993 e dei dati delle dichiarazioni relativi alla situazione degli immobili al primo gennaio 1993; Considerato che, in attuazione del decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del successivo 14 ottobre, e' stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale"; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. 1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce a ciascun comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, i dati: a) delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati, relativi alla situazione al 1 gennaio 1993 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; b) dei versamenti effettuati, in autotassazione, dai contribuenti a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993; c) del catasto edilizio urbano, alla data del 1 gennaio 1993 e con le successive variazioni intervenute fino al 31 dicembre 1996, comprensivi delle rendite attribuite ai fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono altresi' forniti, a cura del predetto centro, al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale".