Art. 2.
  1. Ai comuni capoluoghi di  provincia o con popolazione superiore a
30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia o
a  bobina;  ai restanti  comuni  i  dati  sono forniti  su  dischetti
magnetici. Le  caratteristiche tecniche  dei supporti  magnetici sono
descritte  nell'allegato   1  al  presente  decreto.   Unitamente  ai
dischetti magnetici e'  fornito un prodotto software per  la stampa e
la visualizzazione  dei dati.  Il contenuto informativo  dei supporti
magnetici, avente  lo stesso  formato delle forniture  precedenti per
quanto riguarda i  dati dei versamenti e delle  dichiarazioni ICI, e'
descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura.
  2. I  comuni possono  richiedere, in deroga  a quanto  previsto nel
comma 1, la fornitura di supporti magnetici diversi, purche' compresi
tra quelli indicati nel comma  l medesimo. Tali, eventuali richieste,
indirizzate al Dipartimento delle entrate  - Direzione centrale per i
servizi   generali,  il   personale  e   l'organizzazione  -   Centro
informativo -  Divisione XVII,  via Mario Carucci,  85 -  00143 Roma,
devono  pervenire  entro e  non  oltre  venti  giorni dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  3. I  supporti magnetici  sono messi a  disposizione dei  comuni, a
partire   dal   cinquantesimo   giorno  successivo   alla   data   di
pubblicazione del  presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale, presso
le direzioni regionali delle  entrate territorialmente competenti, le
quali ne danno notizia ai comuni stessi per il ritiro.
  4.  I  comuni provvedono  alla  creazione  di  copie di  backup  e,
successivamente,  alla  verifica  della  funzionalita'  dei  supporti
magnetici  segnalando,  non oltre  i  venti  giorni dalla  ricezione,
eventuali anomalie all'indirizzo indicato nel comma 2.