Art. 2. 1. Ai comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia o a bobina; ai restanti comuni i dati sono forniti su dischetti magnetici. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono descritte nell'allegato 1 al presente decreto. Unitamente ai dischetti magnetici e' fornito un prodotto software per la stampa e la visualizzazione dei dati. Il contenuto informativo dei supporti magnetici, avente lo stesso formato delle forniture precedenti per quanto riguarda i dati dei versamenti e delle dichiarazioni ICI, e' descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura. 2. I comuni possono richiedere, in deroga a quanto previsto nel comma 1, la fornitura di supporti magnetici diversi, purche' compresi tra quelli indicati nel comma l medesimo. Tali, eventuali richieste, indirizzate al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII, via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma, devono pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. I supporti magnetici sono messi a disposizione dei comuni, a partire dal cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, presso le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti, le quali ne danno notizia ai comuni stessi per il ritiro. 4. I comuni provvedono alla creazione di copie di backup e, successivamente, alla verifica della funzionalita' dei supporti magnetici segnalando, non oltre i venti giorni dalla ricezione, eventuali anomalie all'indirizzo indicato nel comma 2.