L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla societa' Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A. - S.p.a., ora Axa Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino ed alla societa' Unitalia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni, ora Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzati di estensione ad altri rami; Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 11 settembre 1998, con la quale hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione nella Axa assicurazioni S.p.a. della Allsecures assicurazioni S.p.a., nonche' delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante; Viste le delibere in data 20 luglio 1998 delle assemblee straordinarie della Axa assicurazioni S.p.a. e della Allsecures assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione della Allsecures Assicurazioni S.p.a. nella Axa assicurazioni S.p.a., con effetti contabili dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avra' effetto la fusione; Visti i decreti in data 4 e 13 agosto 1998, con i quali i tribunali di Torino e Roma, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina assicurativa; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle societa' Axa assicurazioni S.p.a. ed Allsecures assicurazioni S.p.a.; Dispone: Art. 1. E' approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalita', della Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, nella Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.