Art. 3. In applicazione dell'art. 41, terzo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, le frazioni inferiori a lire cinque milioni dei certificati assegnati, risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, per un ammontare complessivo di lire 3 milioni, vengono rimborsate alla pari contestualmente all'emissione ed all'assegnazione dei certificati medesimi, con corresponsione dei dietimi d'interesse, calcolati al tasso del 9,50%, maturati dal 1 gennaio 1998 alla data del presente decreto. Di conseguenza, l'importo minimo dei certificati dopo le suddette operazioni di rimborso e' pari a lire cinque milioni, e la consistenza complessiva della tranche emessa con il presente decreto viene ridotta a L. 1.780.000.000. Ai sensi dell'art. 39 del ripetuto decreto legislativo n. 213 del 1998, gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. Il capitale nominale assegnato ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia. A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.