Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle annualita' scadute. Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime tre annualita' dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.