Art. 5.
  Gli  interessi   sui  certificati   di  credito   sono  corrisposti
posticipatamente   il    1   gennaio    di   ogni    anno.   All'atto
dell'assegnazione  verranno  corrisposti   agli  aventi  diritto  gli
interessi relativi alle annualita' scadute.
  Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto
delle disposizioni  di cui al  citato decreto legislativo n.  239 del
1996;  in applicazione  dell'art. 12,  primo comma,  lettera a),  del
medesimo decreto  legislativo, gli interessi relativi  alle prime tre
annualita' dei  certificati di credito verranno  corrisposti al netto
della ritenuta fiscale  del 12,50% di cui al  citato decreto-legge n.
556 del 1986.