Art. 8.
  Alla  Banca  d'Italia  e' affidata  l'esecuzione  delle  operazioni
relative al pagamento  degli interessi sui certificati  di credito ed
al rimborso, a  scadenza, dei certificati stessi,  nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti  per le operazioni connesse  al pagamento degli
interessi  ed  al  rimborso  del capitale  dei  certificati  verranno
versate   alla  Banca   d'Italia,   che   terra'  all'uopo   apposita
contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle  operazioni suindicate saranno regolati
dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.
  Tutti gli atti e i  documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della
Banca d'Italia,  sono esenti da imposte  di registro e di  bollo e da
tasse sulle concessioni governative.