Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1999.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 marzo 1999, ai fini della determinazione degli interessi
usurari ai sensi  dell'art. 2, comma 4, della legge  7 marzo 1996, n.
108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente
decreto devono essere aumentati della meta'.