(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
  Gli  importi delle  sanzioni  amministrative del  pagamento di  una
somma prevista  dal codice della strada  devono intendersi sostituiti
come segue:
  ove era originariamente  previsto l'importo "da lire  30.000 a lire
120.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
36.360 a lire 145.440";
  ove era originariamente  previsto l'importo "da lire  50.000 a lire
200.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
60.600 a lire 242.400";
  ove era originariamente  previsto l'importo "da lire  60.000 a lire
120.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
72.720 a lire 145.440";
  ove era originariamente previsto l'importo  "da lire 100.000 a lire
400.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
121.200 a lire 484.800";
  ove era originariamente previsto l'importo  "da lire 120.000 a lire
240.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
145.440 a lire 290.880";
  ove era originariamente previsto l'importo  "da lire 150.000 a lire
300.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
181.800 a lire 363.600";
  ove era originariamente previsto l'importo  "da lire 200.000 a lire
800.000", lo  stesso deve  intendersi sostituito  in quello  "da lire
242.400 a lire 969.600";
  ove era originariamente previsto l'importo  "da lire 500.000 a lire
2.000.000", lo stesso  deve intendersi sostituito in  quello "da lire
606.000 a lire 2.424.000";
  ove  era originariamente  previsto l'importo  "da lire  1.000.000 a
lire 4.000.000", lo  stesso deve intendersi sostituito  in quello "da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000".