ALLEGATO Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma prevista dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: ove era originariamente previsto l'importo "da lire 30.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 36.360 a lire 145.440"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 50.000 a lire 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 60.600 a lire 242.400"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 60.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 72.720 a lire 145.440"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 100.000 a lire 400.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 121.200 a lire 484.800"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 120.000 a lire 240.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 145.440 a lire 290.880"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 150.000 a lire 300.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 181.800 a lire 363.600"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 200.000 a lire 800.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 242.400 a lire 969.600"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 500.000 a lire 2.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 606.000 a lire 2.424.000"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 1.000.000 a lire 4.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 1.212.000 a lire 4.848.000".