L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 dicembre 1998,
  Premesso che:
  rispetto  al   valore  preso  a  riferimento   nella  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  di aggiornamento  della  tariffa  elettrica 27  ottobre
1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 255  del 31 ottobre 1998 (di seguito:  deliberazione n. 132/98),
il costo  unitario riconosciuto  dei combustibili (Vt)  ha registrato
una variazione maggiore del 2%;
  la  deliberazione   dell'Autorita'  12   giugno  1998,   n.  58/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 140 del 18
giugno 1998 (di seguito: deliberazione  n. 58/98), ha determinato gli
oneri, connessi alla  sospensione e alla interruzione  dei lavori per
la  realizzazione di  centrali nucleari  nonche' alla  loro chiusura,
ammessi a reintegrazione;
  il Parlamento, in data 20 dicembre 1998, ha approvato il disegno di
legge recante misure di finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, in cui si prevede l'introduzione di accise sui combustibili
fossili  con   l'obiettivo  di  ridurre  le   emissioni  di  anidride
carbonica;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19
dicembre  1990, n.  45/1990,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato   19  dicembre   1995,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Vista  la deliberazione  dell'Autorita' 26  giugno 1997,  n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 150 del 30
giugno 1997 (di seguito: deliberazione  n. 70/97), come modificata ed
integrata  dall'Autorita'  con  deliberazione  21  ottobre  1997,  n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione 23  dicembre  1997, n.  136/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 29
dicembre  1997, deliberazione  24 giugno  1998, n.  74/98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998
e con deliberazione n. 132/98 richiamata in premessa;
  Considerato che  e' in via  di completamento il  ripianamento degli
squilibri  del Conto  per l'onere  termico relativi  agli anni  1994,
1995, 1996 e al primo semestre 1997;
  Ritenuta l'opportunita' di:
  sopprimere  la  componente  tariffaria  A1 a  motivo  del  prossimo
completamento del ripianamento degli  squilibri del Conto per l'onere
termico,  relativi agli  anni 1994,  1995, 1996  e al  primo semestre
1997, prevedendo modalita' per la gestione delle eventuali differenze
residue tra il gettito della  componente tariffaria A1 e i fabbisogni
relativi al suddetto ripianamento;
  rideterminare le  aliquote della  componente tariffaria A2  al fine
del   rimborso  degli   oneri  connessi   alla  sospensione   e  alla
interruzione  dei lavori  per la  realizzazione di  centrali nucleari
nonche' alla loro  chiusura, ammessi a reintegrazione  ai sensi della
deliberazione n. 58/98;
  aggiornare la componente  tariffaria A3 per far  fronte ai maggiori
contributi a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili
e assimilate;
  razionalizzare   l'articolazione  per   classi   di  utenza   delle
componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa;
  prevedere l'eventuale  adeguamento del costo  unitario riconosciuto
dei  combustibili  (Vt)  al  fine di  tenere  conto  delle  possibili
variazioni delle accise applicabili ai combustibili fossili;
  prevedere la  modifica della struttura delle  componenti tariffarie
inglobate  nella parte  A della  tariffa, identificando  per ciascuna
componente un'aliquota riferita alla potenza impegnata ed un'aliquota
riferita all'energia elettrica fornita;
  provvedere affinche', nell'aggiornamento delle componenti inglobate
nella  parte A  e  della  parte B  della  tariffa, rimanga  invariato
l'onere  tariffario complessivo  per le  forniture per  uso domestico
nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a
3  kW  e  con  livelli  di  consumo mensile  fino  a  150  kWh,  gia'
caratterizzate da  un'aliquota della parte B  della tariffa inferiore
rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Soppressione della componente tariffaria A1
  1.  La   componente  tariffaria  A1,   di  cui  all'art.   3  della
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e  il gas  26
giugno 1997, n. 70/97, e' soppressa.
  2.  La Cassa  conguaglio  per il  settore  elettrico provvede  alla
chiusura del  Conto per l'onere  termico. Il Conto costi  energia, di
cui  all'art.  6  della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas 26  giugno  1997,  n.  70/97,  e' il  conto  di
competenza  per eventuali  differenze  tra  gettito della  componente
tariffaria A1  e fabbisogno relativo al  ripianamento degli squilibri
del Conto per  l'onere termico relativi agli anni 1994,  1995, 1996 e
al primo semestre 1997.