L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 dicembre 1998, Premesso che: rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998 (di seguito: deliberazione n. 132/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98), ha determinato gli oneri, connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, ammessi a reintegrazione; il Parlamento, in data 20 dicembre 1998, ha approvato il disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in cui si prevede l'introduzione di accise sui combustibili fossili con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorita' con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998 e con deliberazione n. 132/98 richiamata in premessa; Considerato che e' in via di completamento il ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997; Ritenuta l'opportunita' di: sopprimere la componente tariffaria A1 a motivo del prossimo completamento del ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997, prevedendo modalita' per la gestione delle eventuali differenze residue tra il gettito della componente tariffaria A1 e i fabbisogni relativi al suddetto ripianamento; rideterminare le aliquote della componente tariffaria A2 al fine del rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, ammessi a reintegrazione ai sensi della deliberazione n. 58/98; aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; razionalizzare l'articolazione per classi di utenza delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa; prevedere l'eventuale adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) al fine di tenere conto delle possibili variazioni delle accise applicabili ai combustibili fossili; prevedere la modifica della struttura delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa, identificando per ciascuna componente un'aliquota riferita alla potenza impegnata ed un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita; provvedere affinche', nell'aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A e della parte B della tariffa, rimanga invariato l'onere tariffario complessivo per le forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e con livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, gia' caratterizzate da un'aliquota della parte B della tariffa inferiore rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici; Delibera: Art. 1. Soppressione della componente tariffaria A1 1. La componente tariffaria A1, di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e' soppressa. 2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede alla chiusura del Conto per l'onere termico. Il Conto costi energia, di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e' il conto di competenza per eventuali differenze tra gettito della componente tariffaria A1 e fabbisogno relativo al ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997.