Art. 2.
                   Aggiornamento del costo unitario
                    riconosciuto dei combustibili
  1. Il  costo unitario  riconosciuto dei  combustibili (Vt),  di cui
all'art.  6,  comma  6.8,   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica  e il gas  26 giugno 1997, n.  70/97, determinato
sulla base del  prezzo medio del paniere di  combustibili sui mercati
internazionali,   definito   come   nell'allegato  1   della   stessa
deliberazione, e riferito al  periodo agostonovembre 1998, e' fissato
pari a 17,815 L/Mcal, salvo quanto previsto al successivo comma.
  2. Con separato provvedimento,  l'Autorita' per l'energia elettrica
e il  gas adeguera' il  costo unitario riconosciuto  dei combustibili
(Vt), di  cui al precedente comma,  qualora intervenissero variazioni
nelle accise applicabili  ai combustibili inclusi nel  paniere di cui
sopra.