Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili 1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo agostonovembre 1998, e' fissato pari a 17,815 L/Mcal, salvo quanto previsto al successivo comma. 2. Con separato provvedimento, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adeguera' il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui al precedente comma, qualora intervenissero variazioni nelle accise applicabili ai combustibili inclusi nel paniere di cui sopra.