Art. 4. Modifica della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 1. A decorrere dal 1 marzo 1999, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, le componenti tariffarie A2 e A3 includono: a) un'aliquota riferita alla potenza impegnata in ciascun mese; b) un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita. Con separata deliberazione, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvedera' a fissare, per ciascuna classe di utenza, le aliquote di cui alle lettere a) e b), che entreranno in vigore dalla predetta data. 2. Nel caso di forniture di energia elettrica con diverso impegno di potenza in distinti periodi dell'anno e nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie o multiorarie, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si fa riferimento in ciascun mese, rispettivamente, al valore massimo della potenza impegnata ed alla potenza impegnata equivalente calcolata, sulla base delle potenze impegnate in ciascuna fascia oraria, con le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 4. 3. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe biorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene determinata come: PE = 0,432 PP + 0,568 PV dove PP e PV sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore piene e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 1), lettera a), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990. 4. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe multiorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene determinata come: PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4 dove P1, P2, P3 e P4 sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite dal titolo II, punto 2), lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.