Art. 4.
                       Modifica della struttura
                 delle componenti tariffarie A2 e A3
  1. A decorrere dal 1 marzo 1999, per le forniture diverse da quelle
in bassa tensione per usi domestici, le componenti tariffarie A2 e A3
includono:
  a) un'aliquota riferita alla potenza impegnata in ciascun mese;
    b) un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita.
  Con separata  deliberazione, l'Autorita' per l'energia  elettrica e
il  gas provvedera'  a fissare,  per  ciascuna classe  di utenza,  le
aliquote di cui alle lettere a)  e b), che entreranno in vigore dalla
predetta data.
  2. Nel caso  di forniture di energia elettrica  con diverso impegno
di  potenza in  distinti periodi  dell'anno e  nel caso  di forniture
regolate da tariffe biorarie o multiorarie, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota di cui  al comma 1, lettera a),  del presente articolo,
si fa riferimento in ciascun mese, rispettivamente, al valore massimo
della  potenza  impegnata  ed   alla  potenza  impegnata  equivalente
calcolata,  sulla base  delle  potenze impegnate  in ciascuna  fascia
oraria, con le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 4.
  3. Nel caso  di forniture di energia elettrica  regolate da tariffe
biorarie, la  potenza impegnata equivalente  di cui al comma  2 viene
determinata come:
                       PE = 0,432 PP + 0,568 PV
  dove PP e PV sono  le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore
piene  e nelle  ore  vuote, come  definite al  titolo  II, punto  1),
lettera  a), del  provvedimento  del  Comitato interministeriale  dei
prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.
  4. Nel caso  di forniture di energia elettrica  regolate da tariffe
multiorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene
determinata come:
           PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4
  dove P1,  P2, P3 e  P4 sono le potenze  impegnate, rispettivamente,
nelle ore  di punta,  nelle ore  di alto carico,  nelle ore  di medio
carico e  nelle ore  vuote, come  definite dal  titolo II,  punto 2),
lettera  b), del  provvedimento  del  Comitato interministeriale  dei
prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.