Art. 5. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico e finali 1. I rimborsi relativi agli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, disposti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a favore dell'Enel fino al 31 dicembre 1998, devono intendersi destinati alla reintegrazione di oneri diversi da quelli connessi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari. 2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizza il gettito della componente tariffaria A2 per il finanziamento del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98 e del Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, di cui all'art. 5, comma 3, della medesima deliberazione, in proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da reintegrare. 3. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. Milano, 22 dicembre 1998 Il presidente: Ranci