Art. 5.
             Disposizioni in materia di Cassa conguaglio
                  per il settore elettrico e finali
  1. I rimborsi relativi agli  oneri connessi alla sospensione e alla
interruzione  dei lavori  per la  realizzazione di  centrali nucleari
nonche' alla  loro chiusura, disposti  dalla Cassa conguaglio  per il
settore elettrico a favore dell'Enel fino al 31 dicembre 1998, devono
intendersi destinati  alla reintegrazione di oneri  diversi da quelli
connessi al  riprocessamento del  combustibile nucleare  irraggiato e
alla  messa  in  sicurezza  ed  allo  smantellamento  delle  centrali
nucleari.
  2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizza il gettito
della componente tariffaria A2 per  il finanziamento del Conto per il
rimborso  degli  oneri nucleari  alle  imprese  appaltatrici, di  cui
all'art. 5,  comma 2, lettera a),  della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98 e del Conto
per il  rimborso all'Enel di  oneri straordinari, di cui  all'art. 5,
comma 3,  della medesima deliberazione, in  proporzione ai rispettivi
livelli degli oneri ancora da reintegrare.
  3.  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
   Milano, 22 dicembre 1998
                                                 Il presidente: Ranci