(all. 1 - art. 1)
        EMISSIONI DI VALORI MOBILIARI E OFFERTE IN ITALIA DI
                       VALORI MOBILIARI ESTERI
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
La  possibilita'  che  si  formi  e  si sviluppi un mercato spesso ed
ordinato di  titoli  di  debito  privati  e'  direttamente  collegata
all'efficacia  dei  controlli  volti  a  garantire  la  stabilita'  e
l'efficienza del mercato stesso.
Controlli che impediscano fenomeni di grave  turbativa  nell'afflusso
dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi
concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela
del risparmiatore-investitore.
In  relazione  a  cio'  l'art.  129 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre
1993, cosi' come modificato  dall'art.  64  del  d.lgs.  n.  415  del
settembre  1996,  prevede  a  carico  dei soggetti che offrono valori
mobiliari in Italia obblighi informativi nei  confronti  della  Banca
d'Italia,  quando  l'entita'  dell'operazione  risulti  superiore  al
limite ivi indicato, o al maggior  importo  determinato  dalla  Banca
d'Italia  ovvero  qualora  i  valori  non  presentino caratteristiche
individuate dalla Banca d'Italia in conformita'  delle  deliberazioni
del CICR (c.d. caratteristiche "standard").
La  Banca d'Italia puo' differire o vietare le operazioni che possono
compromettere la stabilita' e l'efficienza  del  mercato  dei  valori
mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati
dal  CICR  con  delibera  del  12.1.1994,  e'  finalizzato ad evitare
emissioni ed offerte  di  titoli  che,  per  le  quantita'  rilevanti
concentrate  in  un  determinato  periodo  ovvero  per le particolari
caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il  buon
funzionamento del mercato.
La  Banca  d'Italia,  in  conformita' della citata delibera del CICR,
puo' definire le caratteristiche  "standard"  dei  valori  mobiliari,
nonche'  individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di
comunicazione  ovvero  assoggettate  a  procedure   semplificate   di
comunicazione.
E'  anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato
ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di  valori  mobiliari
effettuati,  nel  quale  sono  ricompresi  anche  i  dati relativi ad
operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali
il collocamento di  azioni);  le  segnalazioni  sono  effettuate  con
cadenza mensile.
2. Fonti normative
La materia e' disciplinata dalle seguenti norme del d.lgs. n. 385 del
1  settembre  1993  (Testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
creditizia, nel seguito denominato T.U.), come modificato  dal  d.lgs
n. 415 del 23 luglio 1996:
-  art.  129,  che  prevede  la  comunicazione  preventiva alla Banca
d'Italia  delle  emissioni  e  delle  offerte  in  Italia  di  valori
mobiliari   -  aventi  le  caratteristiche  individuate  dalla  Banca
d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR - superiori a L.
100 miliardi o al maggior importo determinato  dalla  Banca  d'Italia
nonche'  di  tutte le operazioni, qualunque sia l'importo, non aventi
tali caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla  Banca  d'Italia  il
potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei
criteri stabiliti dal CICR;
-  art.  11,  che  individua  i casi nei quali soggetti diversi dalle
banche possono effettuare raccolta di risparmio  presso  il  pubblico
nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;
-  art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque
forma costituite, la possibilita' di emettere obbligazioni  e  titoli
di  deposito,  rimettendo  alla  Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne  l'emissione  nei
casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;
nonche'
dalla  legge  n.  43  del  13  gennaio  1994  che  ha disciplinato lo
strumento delle cambiali finanziarie;
dal decreto n. 436659 emanato dal Ministero del Tesoro il 28 dicembre
1992,  che  stabilisce  che  le  succursali  di  banche   comunitarie
insediate  in  Italia  sono  tenute  a  rispettare le disposizioni di
generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;
dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del Tesoro  il  22  giugno
1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito
e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;
dalla  delibera  del  CICR  del 12.1.1994, che fissa i criteri cui la
Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o
di divieto delle operazioni comunicate ai  sensi  dell'art.  129  del
T.U.,  nonche'  nella  definizione  di procedure semplificate e nella
individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;
dalla delibera del Comitato Interministeriale per il  credito  ed  il
risparmio  del  3  marzo  1994, che fissa i limiti e i criteri per la
raccolta di risparmio  presso  il  pubblico  da  parte  dei  soggetti
diversi dalle banche.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "valori mobiliari", gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o
negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralita' di investitori
anche  appartenenti  a  categorie  predeterminate.    Rientrano nella
definizione, tra l'altro, gli  strumenti  del  mercato  monetario,  i
titoli  rappresentativi  di  prodotti  derivati ed i valori mobiliari
atipici;
- "strumenti del mercato monetario", strumenti normalmente  negoziati
sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e
le cambiali finanziarie;
- "prodotti derivati", i contratti che insistono su elementi di altri
schemi  negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di
cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva  da  quello  degli
elementi  sottostanti.  Costituiscono  prodotti derivati ad esempio i
futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements.  Rientrano
tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati
emessi in unita' aventi tutte le medesime caratteristiche;
-   "valori   mobiliari   atipici",  valori  mobiliari  non  previsti
dall'ordinamento italiano. Rientrano tra i valori  mobiliari  atipici
le  polizze  di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato
monetario  emessi  da  imprese,  rappresentati  da  una  lettera   di
riconoscimento   del  debito  rilasciata  dal  soggetto  debitore  al
creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria;
-   "cambiali  finanziarie"  e  "certificati  di  investimento",  gli
strumenti di cui alla delibera CICR  del  3  marzo  1994  e  relative
disposizioni di attuazione;
-  "commercial  papers", i titoli a breve termine per la raccolta sui
mercati internazionali di fondi rimborsabili;
- "titoli emessi a fronte di operazioni  di  cartolarizzazione  o  di
'repackaging'  di  attivita''  i  valori  mobiliari  per  i  quali il
pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - nella sostanza -
condizionato  alla  disponibilita'  dei   fondi   derivanti   da   un
portafoglio     di     attivita'     sottostanti     non    cartolari
(cartolarizzazione) ovvero cartolari ('repackaging');
- "titoli 'credit linked' ",  i  valori  mobiliari  per  i  quali  il
pagamento  degli  interessi  e/o del capitale risulta - in tutto o in
parte - condizionato al verificarsi o  meno  di  uno  o  piu'  eventi
economici  connessi  con  la  solvibilita'  di un soggetto diverso da
quello emittente i titoli;
- "intermediari  del  mercato  mobiliare",  le  banche  italiane,  le
societa'  di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti
nel ruolo unico nazionale  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  previsto  dall'art. 107 del T.U., sempreche' autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti  finanziari
ai  sensi  dell'art.  19, comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, e gli
intermediari   esteri   abilitati   allo   svolgimento   in    Italia
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari per il tramite
di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;
-  "stati  della  Zona  A":  gli stati che sono membri a pieno titolo
dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali  accordi  di  prestito
con  il  Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi
generali di prestito del Fondo (1);
____________
          (1) Cfr. l'allegato C  del  fascicolo  "Istruzioni  per  la
          compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza
          e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.
-  "rating  'investment  grade'  ", il rating di qualita' 'investment
grade' rilasciato da almeno due societa' di rating riconosciute (cfr.
all. C del capitolo LXI delle Istruzioni di vigilanza  per  gli  enti
creditizi)  oppure  da  almeno  una societa' di rating riconosciuta a
condizione che nessuna altra societa' di  rating  riconosciuta  abbia
attribuito un rating inferiore;
-  "stati  qualificati":  stati  UE  e  stati della Zona A con rating
'investment grade';
- "soggetti qualificati": stati qualificati, organismi internazionali
ai quali l'Italia partecipi in qualita' di  Stato  membro,  banche  e
intermediari  del  mercato  mobiliare residenti in stati qualificati,
societa' quotate  in  mercati  regolamentati  di  stati  qualificati,
banche e societa' finanziarie controllate da intermediari del mercato
mobiliare residenti in stati qualificati.
4. Destinatari della disciplina
Le  presenti  istruzioni  sono  indirizzate ai soggetti che intendano
emettere od offrire valori mobiliari in Italia.
5. Operazioni non assoggettate alla disciplina
Sono  escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori
mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le  offerte
in Italia di:
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
-    titoli    azionari,   sempreche'   non   rappresentativi   della
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
di tipo chiuso o aperto;
-  quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio nazionali;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi  di
investimento   collettivo   del  risparmio  situati  in  altri  stati
dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione
Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte
in Italia di:
- titoli di stati appartenenti all'U.E.;
-  titoli  garantiti   da   stati   appartenenti   all'U.E.,   aventi
caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);
- certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso
variabile, aventi caratteristiche "standard";
-  valori  mobiliari  di  cui  al  Riquadro I, punto 1, i cui importi
risultano non superiori  ai  limiti  ivi  indicati.  Tali  limiti  si
intendono   riferiti   all'ammontare   complessivo  delle  operazioni
effettuate nell'arco di un anno (2);
- warrants su valori mobiliari esclusi  o  esentati  dall'obbligo  di
comunicazione  preventiva,  che  comportino la consegna materiale dei
titoli;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi  di
investimento  collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni
dell'Unione per i quali siano state espletate le formalita'  previste
dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del d.lgs.  24.2.1998, n. 58 .
____________
          (2)  Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero le offerte in
          Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso  emittente,
          effettuate  nel  corso  degli  ultimi dodici mesi, comprese
          quelle  preventivamente  comunicate  secondo  le  modalita'
          previste dalla Sezione III.
 
                             SEZIONE II
                            COMUNICAZIONI
1. Soggetti che effettuano la comunicazione
Le  emissioni  e  le  offerte  in  Italia di valori mobiliari vengono
comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero
da un soggetto da essi incaricato.
Nel  caso  di  comunicazione  effettuata  da  un   soggetto   diverso
dall'emittente  o  dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo e'
interessato all'operazione.
Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia - Amministrazione
Centrale -  Servizio  Vigilanza  sull'Intermediazione  Finanziaria  -
Divisione  Controlli  sul  Mercato Finanziario. La comunicazione puo'
essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando  la  necessita'
dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo.
In  caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua
la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della  Banca  d'Italia
competente per territorio.
2. Modalita' di comunicazione
Sono previste tre modalita' di comunicazione:
-  "cumulativa":  gli operatori italiani ed esteri possono comunicare
semestralmente - entro la Sne dei mesi di maggio e di novembre  -  le
emissioni  di  valori  mobiliari  o  le  offerte  in Italia di valori
mobiliari italiani di nuova  emissione  (3)  e  di  valori  mobiliari
esteri  da  collocare  nel  semestre  solare successivo. Al ricorrere
delle  condizioni  indicate  al  paragrafo  3.   -   concernenti   le
caratteristiche  dei  valori mobiliari e l'importo delle operazioni -
le emissioni o le offerte comunicate in via cumulativa possono essere
attuate;
_______________
          (3) Trattasi di valori mobiliari italiani per i  quali  non
          sia stata ancora effettuata una comunicazione preventiva ai
          sensi della presente sezione.
-  "ordinaria":  la  comunicazione  ordinaria  si riferisce a singole
operazioni: in particolare, contiene tutte le informazioni  rilevanti
che riguardano singole emissioni o offerte di valori mobiliari (quali
le  caratteristiche,  il  controvalore  e  il  periodo di offerta dei
titoli).   Deve   essere   effettuata   almeno   20   giorni    prima
dell'attuazione  di  ogni  operazione  da  parte dei soggetti che non
hanno effettuato una comunicazione cumulativa ovvero con  riferimento
ad   operazioni   per  l'attuazione  delle  quali  una  comunicazione
cumulativa non risulta sufficiente in relazione alle  caratteristiche
dei valori mobiliari e/o all'importo dei titoli da collocare in unica
soluzione (cfr.  parr. 3 e 4);
-   "abbreviata":   la   comunicazione   abbreviata   sostituisce  la
comunicazione ordinaria nei  casi  individuati  nel  par.  5  (valori
mobiliari  emessi  o  garantiti  da  soggetti  qualificati  ed aventi
caratteristiche  uguali  ad  altre  comunicate   in   via   ordinaria
relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto
o,  in  alternativa,  le  cui  caratteristiche essenziali siano state
comunicate in via ordinaria). La comunicazione  abbreviata  consente,
ove  nulla  osti,  l'effettuazione dell'operazione decorso un termine
inferiore (5 giorni lavorativi) rispetto a  quello  previsto  per  le
comunicazioni ordinarie.
Nell'allegato  A  si  riporta  il  quadro riepilogativo delle diverse
modalita' di comunicazione.
3. Comunicazioni di tipo cumulativo
3. I Contenuto
I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione  o
offerta  in  Italia  di  valori  mobiliari  possono  avvalersi di una
comunicazione cumulativa,  comprensiva  di  tutte  le  operazioni  da
realizzare  nell'arco di un semestre solare (cfr. all. C, sezioni A e
B).
A tale comunicazione possono far ricorso:
1) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione e a valori
mobiliari emessi da soggetti terzi (italiani e esteri)  da  collocare
sul mercato interno:
a. gli intermediari del mercato mobiliare;
2)  con riferimento a valori mobiliari di propria emissione destinati
al collocamento sul mercato interno:
b. gli stati della Zona A con rating "investment grade" (4);
c. gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di
Stato membro;
d. le societa' quotate in mercati regolamentati di stati qualificati.
____________
          (4)  Si  ricorda  che i titoli emessi da stati appartenenti
          all'U.E.  sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr.
          sez. I, par. 5).
I soggetti di cui  sopra  possono  effettuare  operazioni  entro  gli
importi  comunicati  senza  ulteriori  formalita', fatto salvo quanto
previsto nella  sezione  III,  purche'  ricorrano  congiuntamente  le
condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3):
1)  valori mobiliari aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro
II)
-  italiani:  si  tratti  di  obbligazioni,   cambiali   finanziarie,
certificati di investimento e polizze di credito commerciale;
- esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse
o garantite da soggetti qualificati;
valori  mobiliari  (italiani  ed  esteri)  non aventi caratteristiche
"standard"
Si tratti  di  obbligazioni,  cambiali  finanziarie,  certificati  di
investimento,  polizze  di  credito  commerciale,  notes,  commercial
papers, warrants.
Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto  che  indichi,
per    ciascuna   tipologia   di   operazioni,   l'ammontare   e   le
caratteristiche finanziarie di massima, nonche', ove  necessario,  le
informazioni  di  cui  al sottopar. 4.1 della presente sezione.  Deve
comunque trattarsi di:
- titoli aventi  rendimento  legato  alla  variabilita'  ovvero  alla
stabilita'  (5)  di  indici  di  mercati azionari esteri o nazionali,
quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse  o
di  cambio,  panieri  costituiti  dagli  strumenti finanziari o dagli
indicatori di cui sopra, nonche' warrants sugli strumenti  finanziari
e   sugli  indicatori  di  cui  sopra.  I  valori  dei  parametri  di
indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su  quotidiani
economici a larga diffusione nazionale.
Sono  esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte
di operazioni di cartolarizzazione  o  di  "repackaging",  nonche'  i
valori  mobiliari  aventi  strutture  similari  -  quali ad esempio i
titoli "credit linked";
2) l'importo o il controvalore delle  operazioni  da  effettuarsi  in
unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire;
3)  le  caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in
Italia di titoli non aventi  caratteristiche  "standard"  siano  gia'
state  comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia.
In tal caso, il segnalante avra' cura di indicare gli  estremi  della
comunicazione alla quale viene fatto riferimento.
____________
          (5)  Ad  esempio, sono legati alla stabilita' del parametro
          di riferimento i titoli di tipo  "corridor",  ai  quali  e'
          associato  un  rendimento tanto piu' elevato quanto piu' il
          parametro di riferimento rimane all'interno di un corridoio
          prefissato.
                                  *
                                *   *
Qualora  i  valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa
non siano in linea con le condizioni  sub  1)  e  2),  e'  necessario
effettuare  una  comunicazione  ordinaria  ovvero  abbreviata  ove ne
ricorrano i presupposti.
Qualora non sia  verificata  la  condizione  sub  3),  e'  necessario
attendere  l'approvazione  della  Banca  d'Italia;  nelle  more, puo'
essere effettuata una comunicazione ordinaria.
3.2 Modalita' e termini di comunicazione
Le comunicazioni  cumulative  hanno  validita'  semestrale  e  devono
essere  inviate  alla  Banca  d'Italia  entro il 30 novembre ed il 31
maggio con riferimento alle previsioni di emissione ovvero di offerta
da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.
4. Comunicazione ordinaria
La comunicazione ordinaria deve essere effettuata:
- da parte dei soggetti che non hanno  effettuato  una  comunicazione
cumulativa;
-  con  riferimento  ad operazioni ricomprese entro una comunicazione
cumulativa ma con importo da collocare in unica soluzione eccedente i
limiti quantitativi di cui al par.  3  e/o  con  caratteristiche  non
coerenti con quanto previsto allo stesso par. 3.
Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  la  comunicazione ordinaria puo'
essere sostituita da una comunicazione abbreviata (cfr. par. 5).
4.1 Contenuto
Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:
- quantita' e importo complessivo dei valori mobiliari;
-   caratteristiche    finanziarie,    allegando    il    regolamento
dell'operazione;
- modalita' e tempi di attuazione dell'operazione.
Inoltre:
a)  nel caso di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie,
certificati di investimento, polizze di credito  commerciale)  emessi
da soggetti non bancari, viene indicato:
-   l'ammontare   dei   valori   mobiliari  ancora  in  circolazione,
partitamente per ciascun tipo;
- l'ammontare del capitale e  delle  riserve  risultanti  dall'ultimo
bilancio approvato;
-  la  sussistenza  delle  condizioni  eventualmente  richieste dalla
disciplina  (in  particolare  in  materia  di  garanzie,  natura  del
garante, bilanci in utile negli ultimi tre esercizi);
b)  nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti
in stati non appartenenti  all'OCSE,  sono  fornite  informazioni  in
ordine  alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente
sono soggetti;
c) nel caso di titoli rappresentativi  di  prodotti  derivati,  viene
indicato  il  soggetto  che  sopporta  il  rischio  e, ove di diritto
estero, se lo stesso e' sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di
tipo prudenziale;
d)  nel  caso  di  titoli  emessi   a   fronte   di   operazioni   di
cartolarizzazione o di "repackaging" di attivita', vengono fornite le
seguenti informazioni (6):
____________
          (6)  Alle  operazioni della specie che riguardano banche si
          applicano le disposizioni  in  materia  di  "Patrimonio  di
          Vigilanza e coefficienti patrimoniali" (cfr. Cap. XII delle
          Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi).
-  con  riferimento  ai  soggetti  che,  a  vario titolo, partecipano
all'operazione, denominazione, natura economico-giuridica,  attivita'
esercitate   e  ruolo  specifico  ad  essi  attribuito  nel  contesto
dell'operazione in discorso (es.: cedenti o acquirenti  o  depositari
delle  attivita' sottostanti, soggetti incaricati di assicurare linee
di credito o di liquidita'  ovvero  di  tutelare  gli  interessi  dei
portatori dei titoli, controparti in operazioni di copertura);
-  con  riferimento  alle attivita' sottostanti, tipologia, ammontare
nominale, valore di mercato,  criteri  di  valutazione  utilizzati  e
perdite medie registrate negli ultimi tre anni (nel caso di attivita'
non  quotate  presso  un  mercato ufficiale), mercato di quotazione e
media dei prezzi e dei volumi scambiati  nell'ultimo  trimestre  (nel
caso  di  attivita'  quotate  presso  un  mercato ufficiale), durata,
rendimento,  modalita'  di   corresponsione   dei   proventi,   altre
caratteristiche finanziarie, eventuale rating;
-  dettaglio  dei  rischi  connessi  all'operazione e degli strumenti
previsti per la copertura degli stessi, specificando  in  particolare
le  circostanze al verificarsi delle quali le operazioni di copertura
vengono meno nonche' i casi e le condizioni  di  rimborso  anticipato
dei titoli;
-  tutti gli ulteriori elementi informativi atti a meglio qualificare
le operazioni.
Le informazioni di cui ai precedenti  alinea  devono  inoltre  essere
fornite:
-  nel  caso di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di
attivita' finanziarie a loro volta emesse a fronte di  operazioni  di
cartolarizzazione  o  "repackaging",  con riferimento a tutte le fasi
delle operazioni;
- nel caso di strutture similari a quelle sopra indicate -  quali  ad
esempio i titoli "credit linked" -, in quanto applicabili.
4.2 Modalita' e termini di comunicazione
La  comunicazione  viene  effettuata  utilizzando  lo  schema  di cui
all'allegato B  integrato  da  ogni  altra  notizia  utile  all'esame
secondo  le  indicazioni  sopra  riportate.  Gli elementi informativi
integrativi dell'allegato B sono forniti tramite una  nota  sintetica
redatta in lingua italiana.
Le   comunicazioni   pervengono   alla  Banca  d'Italia  nel  periodo
intercorrente tra il 30 ed il 20 giorno precedenti la  data  iniziale
dell'operazione.
L'operazione puo' essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento
da  parte  della  Banca  d'Italia  della  comunicazione, salvo quanto
previsto nella sezione III.
5. Comunicazione abbreviata
5.1 Contenuto
I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un  termine  di
comunicazione abbreviato:
- gli intermediari del mercato mobiliare;
- gli stati della Zona A con rating "investment grade" (7);
-  gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di
Stato membro.
I   suindicati   soggetti   possono   avvalersi  della  comunicazione
abbreviata purche' ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) si tratti di valori  mobiliari  emessi  o  garantiti  da  soggetti
qualificati  aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via
ordinaria  relativamente  ad  una  operazione  gia'  effettuata   dal
medesimo   soggetto   o,   in  alternativa,  le  cui  caratteristiche
essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla
Banca d'Italia;
2) l'importo o il controvalore delle  operazioni  da  effettuarsi  in
unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire.
5.2 Modalita' e termini di comunicazione
La   comunicazione   e'  effettuata  utilizzando  lo  schema  di  cui
all'allegato B. Dal ricevimento della comunicazione  da  parte  della
Banca  d'Italia  decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso
tale  termine,  fatto  salvo  quanto  previsto  nella  sezione   III,
l'operazione puo' essere effettuata.
____________
          (7) Cfr. nota (4).
 
                             SEZIONE III
                   INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA
1.   Termini   per   l'intervento  e  la  richiesta  di  informazioni
integrative.
Quando  ricorrono  le  condizioni  specificate  nel   seguito   (cfr.
paragrafi  2  e  3),  la  Banca  d'Italia puo' differire o vietare le
offerte nei termini di:
- 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;
- 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine
abbreviato.
La Banca d'Italia puo' differire o vietare le emissioni o le  offerte
inserite  in  una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre
oggetto  della  comunicazione,  quando  -  in  relazione  ad   eventi
successivamente  manifestatisi  - ricorrano le condizioni specificate
nel paragrafo 2.
La Banca d'Italia puo' chiedere,  entro  15  giorni  dal  ricevimento
della   comunicazione  ordinaria  o  cumulativa  ed  entro  5  giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato
notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine e'  interrotto:
dal  ricevimento  delle informazioni richieste decorre, in entrambi i
casi, un nuovo termine di 20 giorni.
2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni.
2.1 Differimento
Nel caso in cui  l'ammontare  delle  emissioni  e  delle  offerte  da
effettuare  nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente
a quello di operazioni gia' comunicate  (anche  da  altri  soggetti),
risulti  incompatibile  con  le  dimensioni  e  con le condizioni del
mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare
la concentrazione delle operazioni, puo' concordare con gli  eminenti
un   diverso   calendario   delle   operazioni  ovvero  la  riduzione
dell'ammontare delle stesse.
In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le  emissioni
e  le offerte per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della
sequenza temporale delle comunicazioni.
2.2 Divieto
La  Banca  d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari
quando l'entita' dell'operazione sia incompatibile con le  dimensioni
del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.
3. Interventi connessi con le caratteristiche dei titoli
L'art.  129 del d.lgs. 385/93, cosi' come modificato dall'art. 64 del
d.lgs. 415/96, riconosce alla Banca d'Italia, al fine  di  assicurare
la  stabilita'  e  l'efficienza  del  mercato,  il  potere di vietare
l'emissione o l'offerta di valori  mobiliari,  in  conformita'  della
deliberazione del C.I.C.R. del 12.1.1994, e cioe' quando:
-  la  raccolta  tramite  valori  mobiliari  rappresentativi di fondi
rimborsabili non venga effettuata in conformita' degli artt. 11 e  12
del  T.U.  e  di  altre  leggi  in  materia  nonche' di provvedimenti
amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei  titoli  sia
inferiore  a  tre  anni,  salvo  che  l'ordinamento  consenta  limiti
temporali piu' brevi;
- nel caso di valori  mobiliari  tipici,  il  contenuto  contrattuale
incorporato  nell'emittendo  titolo  sia difforme da quello assegnato
allo stesso dall'ordinamento;
- nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento ne' gia'
dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili
a  uno  schema  di  generale  applicazione  promosso  o   curato   da
intermediari  del  mercato  mobiliare sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale, e concordato con l'Autorita' di controllo;
- nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di  patrimoni
in  gestione  collettiva,  l'attivita'  di gestione sia esercitata in
forme diverse da quelle consentite dalla legge;
- le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il  corretto  e
ordinato  funzionamento  del mercato o non siano improntate a criteri
di semplicita' e trasparenza;
- le formule di indicizzazione non facciano riferimento a  indicatori
calcolati  con  criteri  di oggettivita' e rilevati su mercati ampi e
trasparenti. La determinazione dei suddetti indicatori deve  avvenire
sulla base di grandezze espresse dal mercato per le quali deve essere
assicurata  la  continuita'  nella  misurazione  e  la certezza nella
cadenza delle rilevazioni;
- nel  caso  che  oggetto  dell'emissione  od  offerta  siano  valori
mobiliari  che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o
scambiare altri valori mobiliari,  essi  non  soddisfino  i  medesimi
requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;
-  nel  caso  di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata,
oltre  alle  condizioni  di  cui  ai  precedenti  alinea  in   quanto
applicabili,  l'esistenza  nel  paese dell'emittente o dell'obbligato
principale di discipline  e  controlli  omologhi  a  quelli  previsti
dall'ordinamento  nazionale.  Qualora si tratti di prodotti derivati,
non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o
obbligato principale non sia un intermediario del  mercato  mobiliare
sottoposto  nel  paese  d'origine  ad  adeguate  forme  di  vigilanza
prudenziale.
 
                             SEZIONE IV
                       SEGNALAZIONI CONSUNTIVE
La   rilevazione   sistematica  dei  dati  consuntivi  in  ordine  al
collocamento sul mercato interno  di  valori  mobiliari  risponde  al
duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:
a)  verificare  la  rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle
effettuate;
b) disporre di elementi informativi  in  ordine  alle  dimensioni  ed
all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.
In  relazione  a tali finalita', si rende necessario procedere ad una
rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per  le  quali
e'   prevista  una  comunicazione  preventiva,  ma  anche  di  quelli
concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.
In particolare, sono  assoggettati  a  segnalazione  consuntiva  alla
Banca   d'Italia,  tramite  il  modulo  83  Vig.  (cfr.  all.  D),  i
collocamenti in Italia di:
a) valori mobiliari la cui emissione od  offerta  e'  assoggettata  a
comunicazione preventiva;
b)  valori  mobiliari  la  cui  emissione od offerta e', ai sensi del
paragrafo  6,  Sezione  I,  esentata  dall'obbligo  di  comunicazione
preventiva   (quarto  alinea),  qualora  l'importo  delle  operazioni
effettuate nell'arco di 12  mesi  da  uno  stesso  emittente  risulti
superiore a L. 10 miliardi;
c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di
12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 1 miliardo. Le
segnalazioni sono effettuate:
-  nel  caso  di  titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare
residenti: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura  dei
titoli e le modalita' di collocamento (sez. A del mod. 83 Vig.);
-  nel  caso  di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti
diversi  dagli  intermediari   del   mercato   mobiliare   residenti:
direttamente  dall'emittente  (Sez.  C  del  mod. 83 Vig). Qualora il
collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la  segnalazione
verra'  effettuata  anche  da  ciascun  intermediario partecipante al
collocamento per la singola quota intermediata (sez. B  del  mod.  83
Vig.).
La  segnalazione  ha  cadenza  mensile.  Essa  deve essere inviata in
duplice copia  alla  Filiale  della  Banca  d'Italia  competente  per
territorio  entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a quello di
riferimento.
I soggetti non residenti che offrono titoli in Italia  effettuano  le
segnalazione  di  collocamento  con  lettera indirizzata all'A.C.   -
Servizio VIF Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.
 
                             Riquadro I
               IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO
                    ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
1.
                                  _
obbligazioni domestiche            |
                                   |
obbligazioni e notes estere        | aventi le caratteristiche di cui
                                   | al Riquadro II e valore
cambiali finanziarie               | nominale (1) superiore a L. 100
                                   | miliardi ovvero a L. 300
certificati di investimento        | miliardi se quotati o destinati
                                   | alla quotazione su mercati
commercial papers                  | regolamentati
                                   |
altri titoli di cui al capitolo    |
LVII, sezione IV, delle Istru-     |
zioni di vigilanza per gli enti    |
creditizi                         _|
2.
valori   mobiliari   diversi   da   quelli   di   cui   al  punto  1.
qualsiasi importo
____________
          (1) Nel caso in cui i titoli non vengano emessi  alla  pari
          (per es.  zero coupon) si considera il prezzo di emissione.
 
                             Riquadro II
                     CARATTERISTICHE "STANDARD"
Emittente:
 Soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato
Valute di denominazione:
 ECU, Euro o valute di paesi OCSE
Rendimento:
 Il  tasso  d'interesse  puo'  essere  fisso, variabile, misto (in un
primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purche'
coerente con le condizioni  di  mercato  al  momento  dell'emissione,
tenuto  conto  della durata dei titoli e dell'emittente. La struttura
finanziaria  dei  titoli  (ad  es.,  modalita'  di  indicizzazione  e
composizione   del   flusso  cedolare)  dovra'  essere  tale  da  non
ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo.
Parametri di indicizzazione:
 - indicatori di mercato monetario:  rendimento dei BOT, RIBOR, LIBOR
o parametri equivalenti rilevati in relazione all'Euro
 - indicatori a medio-lungo termine:  RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap
sulla lira o sull'Euro
 - valute: ECU, Euro o valute di paesi OCSE
 - indici di mercati azionari di paesi OCSE, titoli azionari  quotati
in  mercati  regolamentati  di  paesi  OCSE, panieri costituiti dagli
indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli  indici
devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga
diffusione   nazionale.   L'indicizzazione  deve  riferirsi  ai  soli
interessi (deve essere comunque garantito il rimborso  del  capitale)
ed  essere  rappresentata  da  opzioni di tipo "call" su parametri di
riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli  devono  avere
durata originaria pari o inferiore a 15 anni.
Tassi nominali minimi e massimi premi di rimborso ed eventuali spread
sui parametri di indicizzazione:
 se  fissati,  non  devono  far si' che il rendimento complessivo del
prestito sia non coerente con, le condizioni dei mercati  finanziari.
In  particolare,  i tassi minimi e massimi devono essere, determinati
in  modo  da  assicurare  condizioni  di  equita'  tra  emittente   e
sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria.
Periodicita' della cedola:
 non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza.
Rimborso del capitale:
 non  inferiore  alla  pari  (per  tutti  i titoli, compresi gli zero
coupon ed i titoli similari agli zero coupon).
Inoltre,
- per le obbligazioni:
Tipologia:
 Obbligazioni ordinarie non convertibili.
Durata originaria e durata media:
 durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria puo'
essere inferiore a 36 mesi a  condizione  che  la  durata  media  dei
titoli  non  risulti  inferiore  a  24 mesi. La durata media non puo'
comunque scendere al di sotto dei 24 mesi.
 In caso di riapertura delle  emissioni  o  in  caso  di  periodo  di
collocamento  prolungato,  la  durata  media  dell'emissione  nel suo
complesso non puo' scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi.
I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore  a  18
mesi.
Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:
 consentito  trascorsi  18 mesi dalla data di chiusura del periodo di
offerta dell'ultima tranche. Alla pari per  i  titoli  diversi  dagli
zero  coupon  e  dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il
prezzo  di  rimborso  deve  risultare  coerente  con  il   rendimento
all'emissione  del  prestito).  Resta  ferma  la possibilita' per gli
emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.
Rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore:
 consentito trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura  del  periodo  di
offerta  dell'ultima  tranche.  Alla  pari per i titoli diversi dagli
zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per  i  quali  il
prezzo   di  rimborso  deve  risultare  coerente  con  il  rendimento
all'emissione del prestito).
Qualora sia prevista la facolta' di rimborso anticipato su  richiesta
dell'emittente,  e non sia prevista una facolta' analoga su richiesta
del sottoscrittore,  dovra'  essere  precisato  nel  regolamento  del
prestito  al ricorrere di quali condizioni la suddetta facolta' possa
essere esercitata.
- per le notes:
Durata originaria e durata media:
 non  inferiore  a  3  mesi  per  le  notes   emesse   da   organismi
internazionali, stati aderenti, all'OCSE, filiali e filiazioni estere
di  banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi
a quelli previsti dall'ordinamento nazionale;
 per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle
notes non puo' essere inferiore a 2 anni;
- per le commercial papers:
Durata originaria durata media taglio minimo e garanzie:
 Possono emettere commercial papers con durata  e  durata  media  non
inferiori a 3 mesi i soggetti di seguito specificati:
 -  societa'  estere  quotate  sui  mercati  regolamentati  di  stati
aderenti all'OCSE (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni);
 - societa'  estere  appartenenti  all'area  OCSE,  non  quotate  sui
mercati  regolamentati di stati aderenti all'OCSE, che presentino gli
ultimi tre bilanci in utile  e  abbiano  ottenuto  una  garanzia  per
almeno  il  50%  dell'importo  dell'emissione  da  parte  di soggetti
svolgenti  attivita'   bancaria,   finanziaria   o   assicurativa   e
assoggettati  a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento
nazionale (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni).