EMISSIONI DI VALORI MOBILIARI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La possibilita' che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed ordinato di titoli di debito privati e' direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilita' e l'efficienza del mercato stesso. Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore. In relazione a cio' l'art. 129 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, cosi' come modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 415 del settembre 1996, prevede a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entita' dell'operazione risulti superiore al limite ivi indicato, o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia ovvero qualora i valori non presentino caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR (c.d. caratteristiche "standard"). La Banca d'Italia puo' differire o vietare le operazioni che possono compromettere la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12.1.1994, e' finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantita' rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il buon funzionamento del mercato. La Banca d'Italia, in conformita' della citata delibera del CICR, puo' definire le caratteristiche "standard" dei valori mobiliari, nonche' individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione. E' anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricompresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti norme del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito denominato T.U.), come modificato dal d.lgs n. 415 del 23 luglio 1996: - art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari - aventi le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR - superiori a L. 100 miliardi o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia nonche' di tutte le operazioni, qualunque sia l'importo, non aventi tali caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR; - art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR; - art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilita' di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie; nonche' dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie; dal decreto n. 436659 emanato dal Ministero del Tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia; dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del Tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche; dalla delibera del CICR del 12.1.1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonche' nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione; dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "valori mobiliari", gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralita' di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione, tra l'altro, gli strumenti del mercato monetario, i titoli rappresentativi di prodotti derivati ed i valori mobiliari atipici; - "strumenti del mercato monetario", strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e le cambiali finanziarie; - "prodotti derivati", i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements. Rientrano tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati emessi in unita' aventi tutte le medesime caratteristiche; - "valori mobiliari atipici", valori mobiliari non previsti dall'ordinamento italiano. Rientrano tra i valori mobiliari atipici le polizze di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato monetario emessi da imprese, rappresentati da una lettera di riconoscimento del debito rilasciata dal soggetto debitore al creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria; - "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento", gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione; - "commercial papers", i titoli a breve termine per la raccolta sui mercati internazionali di fondi rimborsabili; - "titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di 'repackaging' di attivita'' i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - nella sostanza - condizionato alla disponibilita' dei fondi derivanti da un portafoglio di attivita' sottostanti non cartolari (cartolarizzazione) ovvero cartolari ('repackaging'); - "titoli 'credit linked' ", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - in tutto o in parte - condizionato al verificarsi o meno di uno o piu' eventi economici connessi con la solvibilita' di un soggetto diverso da quello emittente i titoli; - "intermediari del mercato mobiliare", le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U., sempreche' autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi; - "stati della Zona A": gli stati che sono membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (1); ____________ (1) Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. - "rating 'investment grade' ", il rating di qualita' 'investment grade' rilasciato da almeno due societa' di rating riconosciute (cfr. all. C del capitolo LXI delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi) oppure da almeno una societa' di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra societa' di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore; - "stati qualificati": stati UE e stati della Zona A con rating 'investment grade'; - "soggetti qualificati": stati qualificati, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, societa' quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e societa' finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati. 4. Destinatari della disciplina Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia. 5. Operazioni non assoggettate alla disciplina Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di: - titoli di Stato o garantiti dallo Stato; - titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso o aperto; - quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio nazionali; - quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio situati in altri stati dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione. 6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte in Italia di: - titoli di stati appartenenti all'U.E.; - titoli garantiti da stati appartenenti all'U.E., aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II); - certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard"; - valori mobiliari di cui al Riquadro I, punto 1, i cui importi risultano non superiori ai limiti ivi indicati. Tali limiti si intendono riferiti all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'arco di un anno (2); - warrants su valori mobiliari esclusi o esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli; - quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni dell'Unione per i quali siano state espletate le formalita' previste dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 . ____________ (2) Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso emittente, effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi, comprese quelle preventivamente comunicate secondo le modalita' previste dalla Sezione III. SEZIONE II COMUNICAZIONI 1. Soggetti che effettuano la comunicazione Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da un soggetto da essi incaricato. Nel caso di comunicazione effettuata da un soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo e' interessato all'operazione. Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. La comunicazione puo' essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando la necessita' dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo. In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio. 2. Modalita' di comunicazione Sono previste tre modalita' di comunicazione: - "cumulativa": gli operatori italiani ed esteri possono comunicare semestralmente - entro la Sne dei mesi di maggio e di novembre - le emissioni di valori mobiliari o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani di nuova emissione (3) e di valori mobiliari esteri da collocare nel semestre solare successivo. Al ricorrere delle condizioni indicate al paragrafo 3. - concernenti le caratteristiche dei valori mobiliari e l'importo delle operazioni - le emissioni o le offerte comunicate in via cumulativa possono essere attuate; _______________ (3) Trattasi di valori mobiliari italiani per i quali non sia stata ancora effettuata una comunicazione preventiva ai sensi della presente sezione. - "ordinaria": la comunicazione ordinaria si riferisce a singole operazioni: in particolare, contiene tutte le informazioni rilevanti che riguardano singole emissioni o offerte di valori mobiliari (quali le caratteristiche, il controvalore e il periodo di offerta dei titoli). Deve essere effettuata almeno 20 giorni prima dell'attuazione di ogni operazione da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa ovvero con riferimento ad operazioni per l'attuazione delle quali una comunicazione cumulativa non risulta sufficiente in relazione alle caratteristiche dei valori mobiliari e/o all'importo dei titoli da collocare in unica soluzione (cfr. parr. 3 e 4); - "abbreviata": la comunicazione abbreviata sostituisce la comunicazione ordinaria nei casi individuati nel par. 5 (valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria). La comunicazione abbreviata consente, ove nulla osti, l'effettuazione dell'operazione decorso un termine inferiore (5 giorni lavorativi) rispetto a quello previsto per le comunicazioni ordinarie. Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalita' di comunicazione. 3. Comunicazioni di tipo cumulativo 3. I Contenuto I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. all. C, sezioni A e B). A tale comunicazione possono far ricorso: 1) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione e a valori mobiliari emessi da soggetti terzi (italiani e esteri) da collocare sul mercato interno: a. gli intermediari del mercato mobiliare; 2) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione destinati al collocamento sul mercato interno: b. gli stati della Zona A con rating "investment grade" (4); c. gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro; d. le societa' quotate in mercati regolamentati di stati qualificati. ____________ (4) Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'U.E. sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 5). I soggetti di cui sopra possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalita', fatto salvo quanto previsto nella sezione III, purche' ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3): 1) valori mobiliari aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II) - italiani: si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale; - esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse o garantite da soggetti qualificati; valori mobiliari (italiani ed esteri) non aventi caratteristiche "standard" Si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants. Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonche', ove necessario, le informazioni di cui al sottopar. 4.1 della presente sezione. Deve comunque trattarsi di: - titoli aventi rendimento legato alla variabilita' ovvero alla stabilita' (5) di indici di mercati azionari esteri o nazionali, quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse o di cambio, panieri costituiti dagli strumenti finanziari o dagli indicatori di cui sopra, nonche' warrants sugli strumenti finanziari e sugli indicatori di cui sopra. I valori dei parametri di indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. Sono esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging", nonche' i valori mobiliari aventi strutture similari - quali ad esempio i titoli "credit linked"; 2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire; 3) le caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in Italia di titoli non aventi caratteristiche "standard" siano gia' state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia. In tal caso, il segnalante avra' cura di indicare gli estremi della comunicazione alla quale viene fatto riferimento. ____________ (5) Ad esempio, sono legati alla stabilita' del parametro di riferimento i titoli di tipo "corridor", ai quali e' associato un rendimento tanto piu' elevato quanto piu' il parametro di riferimento rimane all'interno di un corridoio prefissato. * * * Qualora i valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa non siano in linea con le condizioni sub 1) e 2), e' necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti. Qualora non sia verificata la condizione sub 3), e' necessario attendere l'approvazione della Banca d'Italia; nelle more, puo' essere effettuata una comunicazione ordinaria. 3.2 Modalita' e termini di comunicazione Le comunicazioni cumulative hanno validita' semestrale e devono essere inviate alla Banca d'Italia entro il 30 novembre ed il 31 maggio con riferimento alle previsioni di emissione ovvero di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare. 4. Comunicazione ordinaria La comunicazione ordinaria deve essere effettuata: - da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa; - con riferimento ad operazioni ricomprese entro una comunicazione cumulativa ma con importo da collocare in unica soluzione eccedente i limiti quantitativi di cui al par. 3 e/o con caratteristiche non coerenti con quanto previsto allo stesso par. 3. Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ordinaria puo' essere sostituita da una comunicazione abbreviata (cfr. par. 5). 4.1 Contenuto Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su: - quantita' e importo complessivo dei valori mobiliari; - caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione; - modalita' e tempi di attuazione dell'operazione. Inoltre: a) nel caso di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) emessi da soggetti non bancari, viene indicato: - l'ammontare dei valori mobiliari ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo; - l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; - la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi tre esercizi); b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in stati non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti; c) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso e' sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale; d) nel caso di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di attivita', vengono fornite le seguenti informazioni (6): ____________ (6) Alle operazioni della specie che riguardano banche si applicano le disposizioni in materia di "Patrimonio di Vigilanza e coefficienti patrimoniali" (cfr. Cap. XII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi). - con riferimento ai soggetti che, a vario titolo, partecipano all'operazione, denominazione, natura economico-giuridica, attivita' esercitate e ruolo specifico ad essi attribuito nel contesto dell'operazione in discorso (es.: cedenti o acquirenti o depositari delle attivita' sottostanti, soggetti incaricati di assicurare linee di credito o di liquidita' ovvero di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli, controparti in operazioni di copertura); - con riferimento alle attivita' sottostanti, tipologia, ammontare nominale, valore di mercato, criteri di valutazione utilizzati e perdite medie registrate negli ultimi tre anni (nel caso di attivita' non quotate presso un mercato ufficiale), mercato di quotazione e media dei prezzi e dei volumi scambiati nell'ultimo trimestre (nel caso di attivita' quotate presso un mercato ufficiale), durata, rendimento, modalita' di corresponsione dei proventi, altre caratteristiche finanziarie, eventuale rating; - dettaglio dei rischi connessi all'operazione e degli strumenti previsti per la copertura degli stessi, specificando in particolare le circostanze al verificarsi delle quali le operazioni di copertura vengono meno nonche' i casi e le condizioni di rimborso anticipato dei titoli; - tutti gli ulteriori elementi informativi atti a meglio qualificare le operazioni. Le informazioni di cui ai precedenti alinea devono inoltre essere fornite: - nel caso di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di attivita' finanziarie a loro volta emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione o "repackaging", con riferimento a tutte le fasi delle operazioni; - nel caso di strutture similari a quelle sopra indicate - quali ad esempio i titoli "credit linked" -, in quanto applicabili. 4.2 Modalita' e termini di comunicazione La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate. Gli elementi informativi integrativi dell'allegato B sono forniti tramite una nota sintetica redatta in lingua italiana. Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30 ed il 20 giorno precedenti la data iniziale dell'operazione. L'operazione puo' essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella sezione III. 5. Comunicazione abbreviata 5.1 Contenuto I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato: - gli intermediari del mercato mobiliare; - gli stati della Zona A con rating "investment grade" (7); - gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro. I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purche' ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia; 2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire. 5.2 Modalita' e termini di comunicazione La comunicazione e' effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, l'operazione puo' essere effettuata. ____________ (7) Cfr. nota (4). SEZIONE III INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA 1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative. Quando ricorrono le condizioni specificate nel seguito (cfr. paragrafi 2 e 3), la Banca d'Italia puo' differire o vietare le offerte nei termini di: - 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria; - 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato. La Banca d'Italia puo' differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando - in relazione ad eventi successivamente manifestatisi - ricorrano le condizioni specificate nel paragrafo 2. La Banca d'Italia puo' chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine e' interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni. 2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni. 2.1 Differimento Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni gia' comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, puo' concordare con gli eminenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse. In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni. 2.2 Divieto La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entita' dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo. 3. Interventi connessi con le caratteristiche dei titoli L'art. 129 del d.lgs. 385/93, cosi' come modificato dall'art. 64 del d.lgs. 415/96, riconosce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato, il potere di vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari, in conformita' della deliberazione del C.I.C.R. del 12.1.1994, e cioe' quando: - la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformita' degli artt. 11 e 12 del T.U. e di altre leggi in materia nonche' di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali piu' brevi; - nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento; - nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento ne' gia' dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorita' di controllo; - nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attivita' di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge; - le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicita' e trasparenza; - le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori calcolati con criteri di oggettivita' e rilevati su mercati ampi e trasparenti. La determinazione dei suddetti indicatori deve avvenire sulla base di grandezze espresse dal mercato per le quali deve essere assicurata la continuita' nella misurazione e la certezza nella cadenza delle rilevazioni; - nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale; - nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui ai precedenti alinea in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale. SEZIONE IV SEGNALAZIONI CONSUNTIVE La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di: a) verificare la rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle effettuate; b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni ed all'articolazione del mercato dei valori mobiliari. In relazione a tali finalita', si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali e' prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento. In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il modulo 83 Vig. (cfr. all. D), i collocamenti in Italia di: a) valori mobiliari la cui emissione od offerta e' assoggettata a comunicazione preventiva; b) valori mobiliari la cui emissione od offerta e', ai sensi del paragrafo 6, Sezione I, esentata dall'obbligo di comunicazione preventiva (quarto alinea), qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 10 miliardi; c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 1 miliardo. Le segnalazioni sono effettuate: - nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalita' di collocamento (sez. A del mod. 83 Vig.); - nel caso di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti: direttamente dall'emittente (Sez. C del mod. 83 Vig). Qualora il collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la segnalazione verra' effettuata anche da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (sez. B del mod. 83 Vig.). La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. I soggetti non residenti che offrono titoli in Italia effettuano le segnalazione di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. - Servizio VIF Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. Riquadro I IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 1. _ obbligazioni domestiche | | obbligazioni e notes estere | aventi le caratteristiche di cui | al Riquadro II e valore cambiali finanziarie | nominale (1) superiore a L. 100 | miliardi ovvero a L. 300 certificati di investimento | miliardi se quotati o destinati | alla quotazione su mercati commercial papers | regolamentati | altri titoli di cui al capitolo | LVII, sezione IV, delle Istru- | zioni di vigilanza per gli enti | creditizi _| 2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1. qualsiasi importo ____________ (1) Nel caso in cui i titoli non vengano emessi alla pari (per es. zero coupon) si considera il prezzo di emissione. Riquadro II CARATTERISTICHE "STANDARD" Emittente: Soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato Valute di denominazione: ECU, Euro o valute di paesi OCSE Rendimento: Il tasso d'interesse puo' essere fisso, variabile, misto (in un primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purche' coerente con le condizioni di mercato al momento dell'emissione, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente. La struttura finanziaria dei titoli (ad es., modalita' di indicizzazione e composizione del flusso cedolare) dovra' essere tale da non ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo. Parametri di indicizzazione: - indicatori di mercato monetario: rendimento dei BOT, RIBOR, LIBOR o parametri equivalenti rilevati in relazione all'Euro - indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap sulla lira o sull'Euro - valute: ECU, Euro o valute di paesi OCSE - indici di mercati azionari di paesi OCSE, titoli azionari quotati in mercati regolamentati di paesi OCSE, panieri costituiti dagli indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli indici devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. L'indicizzazione deve riferirsi ai soli interessi (deve essere comunque garantito il rimborso del capitale) ed essere rappresentata da opzioni di tipo "call" su parametri di riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli devono avere durata originaria pari o inferiore a 15 anni. Tassi nominali minimi e massimi premi di rimborso ed eventuali spread sui parametri di indicizzazione: se fissati, non devono far si' che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con, le condizioni dei mercati finanziari. In particolare, i tassi minimi e massimi devono essere, determinati in modo da assicurare condizioni di equita' tra emittente e sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria. Periodicita' della cedola: non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza. Rimborso del capitale: non inferiore alla pari (per tutti i titoli, compresi gli zero coupon ed i titoli similari agli zero coupon). Inoltre, - per le obbligazioni: Tipologia: Obbligazioni ordinarie non convertibili. Durata originaria e durata media: durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria puo' essere inferiore a 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 mesi. La durata media non puo' comunque scendere al di sotto dei 24 mesi. In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non puo' scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi. Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente: consentito trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito). Resta ferma la possibilita' per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato. Rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore: consentito trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito). Qualora sia prevista la facolta' di rimborso anticipato su richiesta dell'emittente, e non sia prevista una facolta' analoga su richiesta del sottoscrittore, dovra' essere precisato nel regolamento del prestito al ricorrere di quali condizioni la suddetta facolta' possa essere esercitata. - per le notes: Durata originaria e durata media: non inferiore a 3 mesi per le notes emesse da organismi internazionali, stati aderenti, all'OCSE, filiali e filiazioni estere di banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale; per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle notes non puo' essere inferiore a 2 anni; - per le commercial papers: Durata originaria durata media taglio minimo e garanzie: Possono emettere commercial papers con durata e durata media non inferiori a 3 mesi i soggetti di seguito specificati: - societa' estere quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni); - societa' estere appartenenti all'area OCSE, non quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE, che presentino gli ultimi tre bilanci in utile e abbiano ottenuto una garanzia per almeno il 50% dell'importo dell'emissione da parte di soggetti svolgenti attivita' bancaria, finanziaria o assicurativa e assoggettati a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni).