(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA'
                     DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
                           Cumulativa (1)
Per:
 -  obbligazioni,  cambiali finanziarie, certificati di investimento,
polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi
le caratteristiche di cui al Riquadro II
 - obbligazioni, notes e commercial papers aventi le  caratteristiche
di  cui  al  Riquadro  II  emesse  o  garantite  da  soggetti  esteri
qualificati
 - obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati  di  investimento,
polizze  di  credito  commerciale, notes, commercial papers, warrants
non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II. Le modalita'  di
indicizzazione devono essere ricomprese tra quelle elencate alla Sez.
II  par. 3.1; alla comunicazione va allegato un prospetto che indichi
per ciascuna tipologia di operazioni l'ammontare e le caratteristiche
finanziarie di massima nonche', ove necessario,  le  informazioni  di
cui alla Sez. II sottopar. 4.1.
                            Ordinaria (2)
              (abbreviata se ne ricorrono i requisiti)
-  obbligazioni,  cambiali  finanziarie, certificati di investimento,
polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi
le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L.    100  mld.
(ovvero,  quando ricorrano le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300
mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa
-  obbligazioni,  notes  e  commercial  papers   estere   aventi   le
caratteristiche  di  cui  al  Riquadro  II  che  eccedono L. 100 mld.
(ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui al Riquadro I, L.  300
mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa
- valori mobiliari non aventi le caratteristiche di cui  al  Riquadro
11 che eccedono gli importi segnalati con la cumulativa
- altri valori mobiliari (3)
____________
          (1)  La  comunicazione  cumulativa  puo' essere effettuata,
          relativamente a valori mobiliari di  propria  emissione  da
          collocare  sul mercato interno, da intermediari del mercato
          mobiliare, da stati della Zona  A  con  rating  "investment
          grade",  da organismi internazionali cui l'Italia partecipi
          in qualita' d stato membro e da societa' quotate in mercati
          regolamentati d stati UE e di stati della Zona A con rating
          "investment grade"; puo'  inoltre  essere  effettuata,  con
          riferimento  a valori mobiliari emessi da soggetti terzi da
          collocare sul mercato interno, da intermediari del  mercato
          mobiliare.  La  comunicazione  cumulativa non esaurisce gli
          obblighi d comunicazione  in  relazione  a  titoli  atipici
          diversi  dalle  polizze  di credito commerciale ed a titoli
          emessi a fronte di operazioni  di  cartolarizzazione  o  di
          "repackaging",  nonche'  a titoli aventi strutture similari
          (es. titoli "credit linked").
(2)  Tale  tipo  d  comunicazione  va  utilizzata  anche  a fronte di
operazioni effettuate in unica soluzione,  ancorche'  comprese  negli
importi   comunicati   con  comunicazione  cumulativa,  di  ammontare
eccedente L 500 miliardi.
(3) Pa le sole banche; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi
(a tasso fisso e a tasso variabile) aventi le caratteristiche di  cui
al   Riquadro   II   sono   esentati  dall'obbligo  di  comunicazione
preventiva.