ALLEGATO A QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Cumulativa (1) Per: - obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II - obbligazioni, notes e commercial papers aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse o garantite da soggetti esteri qualificati - obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II. Le modalita' di indicizzazione devono essere ricomprese tra quelle elencate alla Sez. II par. 3.1; alla comunicazione va allegato un prospetto che indichi per ciascuna tipologia di operazioni l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima nonche', ove necessario, le informazioni di cui alla Sez. II sottopar. 4.1. Ordinaria (2) (abbreviata se ne ricorrono i requisiti) - obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L. 100 mld. (ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300 mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa - obbligazioni, notes e commercial papers estere aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L. 100 mld. (ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300 mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa - valori mobiliari non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro 11 che eccedono gli importi segnalati con la cumulativa - altri valori mobiliari (3) ____________ (1) La comunicazione cumulativa puo' essere effettuata, relativamente a valori mobiliari di propria emissione da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare, da stati della Zona A con rating "investment grade", da organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' d stato membro e da societa' quotate in mercati regolamentati d stati UE e di stati della Zona A con rating "investment grade"; puo' inoltre essere effettuata, con riferimento a valori mobiliari emessi da soggetti terzi da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare. La comunicazione cumulativa non esaurisce gli obblighi d comunicazione in relazione a titoli atipici diversi dalle polizze di credito commerciale ed a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging", nonche' a titoli aventi strutture similari (es. titoli "credit linked"). (2) Tale tipo d comunicazione va utilizzata anche a fronte di operazioni effettuate in unica soluzione, ancorche' comprese negli importi comunicati con comunicazione cumulativa, di ammontare eccedente L 500 miliardi. (3) Pa le sole banche; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II sono esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva.