CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA INTERCONNESSIONE TELEMATICA TRA LE ANAGRAFI COMUNALI E TRA QUESTE E LE ANAGRAFI INFORMATIZZATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO SCAMBIO DEI DATI RELATIVI ALLE VARIAZIONI NELLE ANAGRAFI COMUNALI, IVI COMPRESI I DATI ANAGRAFICI DEGLI ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.) L'anno 1998, addi' 9 del mese di luglio in Roma, nella sede della conferenza Stato-regioni-autonomie; tra il dott. Claudio Gelati, nato a Parma il 23 luglio 1939, direttore generale dell'Amministrazione civile, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'interno (successivamente denominato per brevita' Ministero); e l'avv. Vincenzo Bianco, nato a Aidone (Enna) il 24 febbraio 1951, che interviene in qualita' di presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (successivamente denominata ANCI) con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46; Premesso che: l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, relativo allo scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi, al comma 3 stabilisce che "I comuni che dispongono o si servono di centri di elaborazione dati, ovvero sono collegabili alla rete ... gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilita'. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni anagrafiche che intervengono nelle anagrafi comunali ..."; la circolare dei Ministeri dell'interno e delle finanze MIACEL 2 (94) del 4 marzo 1994 stabilisce che "la connessione telematica tra i comuni ed il Ministero delle finanze avviene su iniziativa del comune ... in automatico, mediante l'interconnessione tra il computer del comune e la rete telematica gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani"; l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito nella legge n. 63/1993 del 17 marzo 1993 istituisce il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita' o preposti all'informazione statistica pubblica; l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994 autorizza i comuni a collegarsi, per il "servizio di scambio dati con gli organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita' o preposti all'informazione statistica pubblica .... con la ... rete gestita dagli organi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni italiani"; il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo) prevede espressamente la interconnessione telematica tra gli archivi anagrafici e di stato civile dei comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi per l'eliminazione o la riduzione delle certificazioni anagrafiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede la possibilita' di certificazioni anagrafiche a distanza con strumenti telematici; Premesso altresi' che: l'art. 15-ter del decretolegge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, istituisce un servizio informativo telematico per il collegamento tra i comuni e tra questi e il Ministero dell'interno; l'ANCI per qualificare il proprio supporto ai comuni, anche con riferimento alla richiamata legge n. 63/1993 e al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, ha promosso un servizio denominato INTE.G.R.A. (INTErconnessione Generalizzata in Rete tra le Anagrafi comunali) che consente lo scambio telematico di dati anagrafici fra i comuni e le altre Amministrazioni pubbliche; detto servizio consente di inviare, in modalita' telematica, con un'unica operazione i dati che interessano piu' Enti in quanto il Centro servizi telematici dell'ANCI, che gestisce il servizio, gia' provvede alla duplicazione e allo smistamento dei dati comunicati dal comune agli altri comuni e/o a tutti gli enti centrali collegati con il centro servizi; tale modalita' operativa consente di risparmiare le attuali operazioni di invio effettuate per posta, con piu' lettere indirizzate ai vari enti, di aumentare l'efficienza degli uffici anagrafici e di stato civile del comune, di evitare duplicazioni e di dare certezza dell'arrivo dei dati presso gli enti di destinazione con la conseguente attivazione automatica delle procedure informatiche; sono al momento connessi al servizio, tramite il Centro servizi telematici promosso dall'ANCI, i seguenti enti pubblici: Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, per l'attribuzione del codice fiscale ai neonati ed il conseguente invio, per posta, del relativo tesserino magnetico all'indirizzo comunicato dal comune; INPS - per la visura delle banche dati pensionistiche dell'istituto, la richiesta di consultazione della anagrafe del comune e per l'invio dei dati di decesso dei cittadini residenti al fine di evitare, ai cittadini interessati, la produzione della certificazione anagrafica relativa; Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile, per l'invio dei dati di trasferimento di residenza dei cittadini intestatari di patente e/o di veicoli con conseguente recapito, via Postel, a casa dei cittadini interessati, delle etichette autoadesive, da incollare rispettivamente sulla patente e sulla carta di circolazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo; altri comuni - per lo scambio dei dati di trasferimento di residenza, contenuti nelle domande presentate dai cittadini (vedi modello APR/4 approvato dal Ministero), fra comune di immigrazione e comune di emigrazione nonche' per le richieste di consultazione reciproca delle anagrafi comunali; detto sistema, effettivamente operante dalla data della sua istituzione risalente al 10 giugno 1993, collega, al momento, piu' di 1000 comuni, su base volontaria; il servizio di interconnessione delle anagrafi promosso dall'ANCI e' stato fatto oggetto di una convenzione con A.N.U.S.C.A. (Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe), sottoscritta in data 26 maggio 1995, cui, fra l'altro e' stata affidata la realizzazione di corsi di formazione per i funzionari comunali di anagrafe e stato civile per il corretto uso del servizio in relazione alle normative vigenti in materia anagrafica; la struttura controllata dall'ANCI, inoltre, assicura anche il servizio di raccolta per via telematica dagli uffici di statistica dei comuni dei dati, desunti dalle anagrafi, della dinamica demografica che inoltra a ISTAT per le periodiche elaborazioni statistiche sull'andamento della popolazione (progetto ISTATEL); il progetto di Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) promosso dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), prevede, nello studio di fattibilita', che "... ogni entita' della pubblica amministrazione locale ... potra' collegarsi, tramite reti di categoria ... In questo caso, l'entita' della P.A.L. non ricevera' servizi dal centro di assistenza, ma dalla rete di categoria"; l'AIPA, dopo aver costituito un apposito gruppo di lavoro con l'ANCI ed altri soggetti della pubblica amministrazione per definire le linee tecnicoprogettuali entro cui sviluppare ulteriormente il sistema di interscambio anagrafico tra i comuni e tra questi e le altre pubbliche amministrazioni, ha preso atto dell'iniziativa esistente e ha raccomandato che il Ministero dell'interno e l'ANCI ne assicurino la continuita' di gestione e ne rilancino la diffusione e l'efficacia nell'attesa che le indicazioni tecnicoorganizzative che conseguiranno dal lavoro in sede AIPA permettano di estendere il servizio a tutti gli enti fino alla totale eliminazione dell'interscambio di dati su supporti cartacei; il progetto di interconnessione delle anagrafi e' stato dichiarato dal Governo, attraverso l'AIPA, di grande priorita', proprio in vista del conseguimento pieno della semplificazione burocratica e della riduzione dei costi dei servizi pubblici; il Ministero esercita, con il supporto tecnico dell'ISTAT (l'Istituto nazionale di statistica), il compito di vigilanza sulle anagrafi e di presidenza della commissione di vigilanza, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, sul processo di interconnessione delle anagrafi; il Ministero e l'ANCI intendono valorizzare quanto e' stato sin qui fatto per dare risposta alla legge n. 63/1993 e seguenti e intendono salvaguardare le iniziative gia' intraprese dai comuni; allo stato non risulta che altri soggetti, ad esclusione dell'ANCI e del suo organismo tecnico, dispongano di una rete telematica di collegamento tra i comuni che sia in grado di garantire, con la stessa efficacia, l'interconnessione delle anagrafi e la erogazione di servizi avanzati, su base nazionale, ai cittadini e alle altre pubbliche amministrazioni; tutto cio' premesso, si conviene quanto segue: Art. 1. Oggetto della convenzione Tenuto conto del carattere pubblico che riveste un servizio di collegamento delle anagrafi comunali, della unicita' della iniziativa promossa dall'ANCI e delle competenze della direzione generale dell'Amministrazione civile nella funzione di vigilanza sulle anagrafi, il servizio di interconnessione, realizzato e gestito dagli organismi tecnici dell'ANCI, entra a far parte del servizio informativo telematico del Ministero dell'interno, i cui contenuti, "vanno individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani" ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge n. 38 del 28 febbraio 1990. La direzione generale dell'Amministrazione civile opera anche attraverso la commissione di sorveglianza sullo scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita' o sono preposti all'informazione statistica pubblica, prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994. Art. 2. Impegni di ANCI ANCI si impegna a rendere operativo il controllo di cui al precedente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione dotando la Direzione centrale delle autonomie del Ministero di opportuni apparati e funzioni per il controllo del servizio. ANCI si impegna altresi' a collaborare strettamente con il Ministero in tutte le iniziative congiunte che verranno poste in essere per la promozione del servizio. ANCI si impegna inoltre a promuovere corsi di formazione per gli operatori di anagrafe e stato civile, secondo le indicazioni e l'apporto del Ministero, avvalendosi dell'A.N.U.S.C.A. e utilizzando le metodologie di organizzazione dei corsi, la prassi operativa e le strutture gia' utilizzate dal Ministero e dall'A.N.U.S.C.A. L'ANCI riconosce all'A.N.U.S.C.A. il compito di coordinare l'effettuazione dei corsi e di gestirne l'effettivo svolgimento sul territorio in collaborazione con l'Associazione dei comuni e le prefetture. Art. 3. Organizzazione dei corsi L'organizzazione dei corsi sara' stabilita con apposito atto adottato dal Ministero dell'interno d'intesa con A.N.U.S.C.A. e A.N.C.I. Art. 4. Impegni del Ministero Il Ministero dell'interno si impegna a promuovere il processo di interconnessione realizzato dall'ANCI, anche attraverso un opportuno coinvolgimento delle prefetture e incontri specifici con i comuni; ad avvalersi di detto servizio per la raccolta e l'inoltro, per via telematica, dei dati necessari per l'aggiornamento dell'AIRE da parte dei comuni aderenti; a vigilare sull'adeguamento tecnologico e procedurale del servizio secondo le direttive tecniche diramate dall'AIPA e secondo le indicazioni del Garante per la tutela della privacy, a garanzia della assoluta sicurezza e riservatezza nel trattamento telematico dei dati. Il Ministero dell'interno si impegna, altresi', ad individuare tutte le possibili integrazioni tra le funzioni assicurate dal servizio di interscambio anagrafico e le funzioni di interscambio informativo sulle nuove carte di identita', in modo da eliminare, nei limiti del possibile, l'invio di duplicati cartacei. Art. 5. Vigilanza del Ministero dell'interno Il Ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla gestione del sistema di interscambio e prescrive, se del caso, le precauzioni necessarie da adottare a tal fine. Art. 6. Finanziamento iniziale del servizio Il Ministero e l'ANCI concordano che, in attesa della conclusione dei lavori di studio e di sperimentazione avviati dall'AIPA all'inizio del 1998, quando sara' possibile anche definire un criterio obiettivamente rispondente alle necessita' di ripartizione dei costi tra comuni e altri utenti del sistema di interconnessione, il servizio in essere debba essere finanziato in modo da assicurarne il rapido sviluppo. Per questa ragione, in considerazione del fatto che il processo di interconnessione deve avere origine nei comuni e si rende utile effettivamente per i cittadini e le istituzioni solo quando un rilevante numero di essi vi abbia aderito, si fa inizialmente affidamento sulla volonta' dei comuni di contribuire alla realizzazione del sistema di interconnessione. Il Ministero e l'ANCI concordano che per la gestione del servizio di interconnessione gestito dall'organismo tecnico dell'ANCI, sino a quando il sistema non sara' a regime e possa, percio', prevedere contributi degli Enti utilizzatori, si ponga a carico dei comuni - che intendano interconnettersi - un canone annuo proporzionale alla classe demografica, con l'intendimento che detta quota possa essere integralmente riconsiderata in funzione dell'andamento effettivo dei costi per l'interconnessione (tendenzialmente decrescenti) e dell'effettivo contributo, ai costi del sistema, da parte degli Enti beneficiari dei dati. Piu' precisamente le quote previste per l'utilizzo del servizio, comprensivi delle quote di ammortamento degli investimenti effettuati sinora dalle strutture tecniche dell'ANCI, sono le seguenti, al netto dell'IVA: Canoni mensili e annui Classe demogr. (abitanti) (L. x 1000) - - da a per mese per anno 0 1.000 10 120 1.000 2.000 20 240 2.000 3.000 30 360 3.000 5.000 40 480 5.000 10.000 80 960 10.000 30.000 150 1.800 30.000 50.000 250 3.000 50.000 100.000 500 6.000 100.000 300.000 800 9.600 > 300.000 1.000 12.000 Art. 7. Durata della convenzione La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed avra' la durata di cinque anni. Entro novanta giorni dalla sottoscrizione l'ANCI si impegna a fornire, in esenzione da ogni costo, al Ministero dell'interno il sistema di monitoraggio dell'interconnessione e l'addestramento del personale addetto per l'esercizio della vigilanza di cui al precedente art. 4. La convenzione si intende rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo della medesima durata se nessuna delle parti avra' provveduto alla formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza. Art. 8. Funzionalita' del servizio e responsabilita' ANCI si impegna a mantenere in funzione il servizio 24 ore su 24 salvo momentanee interruzioni dovute a guasti, manutenzioni, o altri problemi tecnici non dipendenti dalla loro volonta'. I dati delle variazioni anagrafiche sono trasmessi sotto la responsabilita' personale del funzionario incaricato dal sindaco del comune aderente al servizio. ANCI - d'intesa con il Ministero dell'interno - si adoperera' con ogni diligenza al fine di fornire il servizio con la migliore cura possibile e, a tutela della responsabilita' dei funzionari incaricati, ad operare con la maggiore cura al fine di far giungere a destinazione le variazioni anagrafiche accettate dai comuni. ANCI si impegna inoltre a tutelare la riservatezza nel trattamento dei dati e a non fornire, comunicare o divulgare i dati ricevuti ad altri oltre agli Enti destinatari dei dati stessi nel pieno rispetto delle leggi vigenti, compresa la legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali, e dei relativi regolamenti di attuazione. Art. 9. Foro competente In caso di controversie si riconosce la competenza esclusiva del foro di Roma. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 9 luglio 1998 Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati Il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani Bianco