(all. 1 - art. 1)
CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA INTERCONNESSIONE TELEMATICA TRA
   LE ANAGRAFI  COMUNALI E  TRA QUESTE E  LE ANAGRAFI  INFORMATIZZATE
   DI  ALTRI  ENTI  PUBBLICI  PER LO   SCAMBIO DEI DATI RELATIVI ALLE
   VARIAZIONI NELLE  ANAGRAFI   COMUNALI,   IVI   COMPRESI   I   DATI
   ANAGRAFICI    DEGLI ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI
   ALL'ESTERO (A.I.R.E.)
  L'anno 1998, addi'  9 del mese di luglio in  Roma, nella sede della
conferenza Stato-regioni-autonomie;
                                 tra
  il dott. Claudio Gelati, nato a  Parma il 23 luglio 1939, direttore
generale dell'Amministrazione  civile, che  interviene in nome  e per
conto  del  Ministero  dell'interno (successivamente  denominato  per
brevita' Ministero);
                                  e
  l'avv. Vincenzo Bianco,  nato a Aidone (Enna) il  24 febbraio 1951,
che interviene in qualita'  di presidente dell'Associazione nazionale
dei  comuni italiani  (successivamente denominata  ANCI) con  sede in
Roma, via dei Prefetti n. 46;
   Premesso che:
  l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito nella
legge 17 marzo 1993, n. 63,  relativo allo scambio dati attraverso il
codice fiscale e acquisizione degli  indirizzi, al comma 3 stabilisce
che "I comuni  che dispongono o si servono di  centri di elaborazione
dati, ovvero sono  collegabili alla rete ...  gestita dagli organismi
tecnici   dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani,   devono
consentire  l'attivazione di  collegamenti telematici  con tutti  gli
organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale
o  che  eroghino  servizi  di pubblica  utilita'.  Tali  collegamenti
dovranno permettere l'accesso,  da parte di detti  organismi, a tutte
le variazioni  anagrafiche che  intervengono nelle  anagrafi comunali
 ...";
  la circolare  dei Ministeri dell'interno  e delle finanze  MIACEL 2
(94) del 4 marzo 1994 stabilisce che "la connessione telematica tra i
comuni ed il Ministero delle finanze avviene su iniziativa del comune
 ... in  automatico, mediante   l'interconnessione tra il    computer
del  comune   e    la   rete  telematica  gestita    dagli  organismi
tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani";
  l'art. 1  del decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri 5
maggio 1994 emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 6,
del decreto-legge 15  gennaio 1993, n. 15, convertito  nella legge n.
63/1993  del  17  marzo  1993   istituisce  il  servizio  di  scambio
telematico di dati  tra comuni ed organismi  che esercitano attivita'
di prelievo contributivo  e fiscale, che erogano  servizi di pubblica
utilita' o preposti all'informazione statistica pubblica;
  l'art. 5 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 maggio  1994 autorizza i comuni  a collegarsi, per il  "servizio di
scambio dati con  gli organismi che esercitano  attivita' di prelievo
contributivo e  fiscale, che erogano  servizi di pubblica  utilita' o
preposti all'informazione  statistica pubblica  .... con la  ... rete
gestita dagli  organi tecnici dell'Associazione nazionale  dei comuni
italiani";
  il comma 5 dell'art. 2 della  legge n. 127/1997 (Misure urgenti per
lo snellimento  dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di
decisione  e  controllo)  prevede espressamente  la  interconnessione
telematica tra gli  archivi anagrafici e di stato  civile dei comuni,
le altre pubbliche amministrazioni, nonche'  i gestori o esercenti di
pubblici   servizi   per   l'eliminazione  o   la   riduzione   delle
certificazioni  anagrafiche  e  la semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi; mentre  il comma 6  dello stesso articolo  prevede la
possibilita' di  certificazioni anagrafiche a distanza  con strumenti
telematici;
   Premesso altresi' che:
  l'art. 15-ter del decretolegge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito
dalla  legge  28  febbraio  1990,   n.  38,  istituisce  un  servizio
informativo telematico per il collegamento  tra i comuni e tra questi
e il Ministero dell'interno;
  l'ANCI per  qualificare il  proprio supporto  ai comuni,  anche con
riferimento alla richiamata legge n. 63/1993 e al conseguente decreto
del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  del 5  maggio 1994,  ha
promosso   un  servizio   denominato  INTE.G.R.A.   (INTErconnessione
Generalizzata  in Rete  tra  le Anagrafi  comunali)  che consente  lo
scambio  telematico  di dati  anagrafici  fra  i  comuni e  le  altre
Amministrazioni pubbliche;
  detto servizio  consente di  inviare, in modalita'  telematica, con
un'unica operazione  i dati  che interessano piu'  Enti in  quanto il
Centro servizi  telematici dell'ANCI, che gestisce  il servizio, gia'
provvede alla duplicazione e allo smistamento dei dati comunicati dal
comune agli altri comuni e/o a  tutti gli enti centrali collegati con
il centro servizi;
  tale  modalita'  operativa  consente   di  risparmiare  le  attuali
operazioni  di   invio  effettuate   per  posta,  con   piu'  lettere
indirizzate  ai vari  enti,  di aumentare  l'efficienza degli  uffici
anagrafici e di stato civile del comune, di evitare duplicazioni e di
dare certezza  dell'arrivo dei dati  presso gli enti  di destinazione
con   la   conseguente   attivazione   automatica   delle   procedure
informatiche;
  sono al  momento connessi  al servizio,  tramite il  Centro servizi
telematici promosso dall'ANCI, i seguenti enti pubblici:
  Ministero delle  finanze - Anagrafe tributaria,  per l'attribuzione
del codice fiscale ai neonati ed il conseguente invio, per posta, del
relativo tesserino magnetico all'indirizzo comunicato dal comune;
  INPS   -   per  la   visura   delle   banche  dati   pensionistiche
dell'istituto,  la  richiesta  di consultazione  della  anagrafe  del
comune e per  l'invio dei dati di decesso dei  cittadini residenti al
fine  di  evitare,  ai  cittadini interessati,  la  produzione  della
certificazione anagrafica relativa;
  Ministero dei  trasporti -  Motorizzazione civile, per  l'invio dei
dati  di  trasferimento di  residenza  dei  cittadini intestatari  di
patente e/o di  veicoli con conseguente recapito, via  Postel, a casa
dei cittadini interessati, delle  etichette autoadesive, da incollare
rispettivamente  sulla patente  e  sulla carta  di circolazione,  con
l'indicazione del nuovo indirizzo;
  altri  comuni  -  per  lo  scambio dei  dati  di  trasferimento  di
residenza,  contenuti nelle  domande presentate  dai cittadini  (vedi
modello APR/4 approvato dal Ministero),  fra comune di immigrazione e
comune  di  emigrazione nonche'  per  le  richieste di  consultazione
reciproca delle anagrafi comunali;
  detto  sistema,  effettivamente  operante   dalla  data  della  sua
istituzione risalente al 10 giugno 1993, collega, al momento, piu' di
1000 comuni, su base volontaria;
  il servizio  di interconnessione delle anagrafi  promosso dall'ANCI
e'  stato   fatto  oggetto   di  una  convenzione   con  A.N.U.S.C.A.
(Associazione  nazionale  ufficiali  di  stato  civile  e  anagrafe),
sottoscritta  in data  26  maggio  1995, cui,  fra  l'altro e'  stata
affidata la  realizzazione di  corsi di  formazione per  i funzionari
comunali di anagrafe e stato civile  per il corretto uso del servizio
in relazione alle normative vigenti in materia anagrafica;
  la  struttura controllata  dall'ANCI,  inoltre,  assicura anche  il
servizio di  raccolta per via  telematica dagli uffici  di statistica
dei  comuni   dei  dati,  desunti  dalle   anagrafi,  della  dinamica
demografica  che  inoltra  a  ISTAT per  le  periodiche  elaborazioni
statistiche sull'andamento della popolazione (progetto ISTATEL);
  il progetto di Rete  unitaria della pubblica amministrazione (RUPA)
promosso    dall'Autorita'   per    l'informatica   nella    pubblica
amministrazione (AIPA),  prevede, nello  studio di  fattibilita', che
"... ogni  entita' della  pubblica amministrazione locale  ... potra'
collegarsi, tramite reti  di categoria ... In  questo caso, l'entita'
della P.A.L. non ricevera' servizi dal centro di assistenza, ma dalla
rete di categoria";
  l'AIPA,  dopo aver  costituito  un apposito  gruppo  di lavoro  con
l'ANCI ed altri soggetti  della pubblica amministrazione per definire
le  linee tecnicoprogettuali  entro cui  sviluppare ulteriormente  il
sistema di  interscambio anagrafico tra  i comuni  e tra questi  e le
altre  pubbliche  amministrazioni,   ha  preso  atto  dell'iniziativa
esistente e ha raccomandato che il Ministero dell'interno e l'ANCI ne
assicurino la continuita' di gestione  e ne rilancino la diffusione e
l'efficacia nell'attesa  che le indicazioni  tecnicoorganizzative che
conseguiranno  dal lavoro  in sede  AIPA permettano  di estendere  il
servizio   a   tutti  gli   enti   fino   alla  totale   eliminazione
dell'interscambio di dati su supporti cartacei;
  il progetto di interconnessione  delle anagrafi e' stato dichiarato
dal Governo, attraverso l'AIPA, di grande priorita', proprio in vista
del  conseguimento pieno  della semplificazione  burocratica e  della
riduzione dei costi dei servizi pubblici;
  il  Ministero   esercita,  con   il  supporto   tecnico  dell'ISTAT
(l'Istituto nazionale  di statistica), il compito  di vigilanza sulle
anagrafi e di presidenza della commissione di vigilanza, prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 5 maggio 1994, sul
processo di interconnessione delle anagrafi;
  il Ministero e l'ANCI intendono valorizzare quanto e' stato sin qui
fatto per dare risposta alla legge  n. 63/1993 e seguenti e intendono
salvaguardare le iniziative gia' intraprese dai comuni;
  allo stato non risulta che  altri soggetti, ad esclusione dell'ANCI
e del  suo organismo  tecnico, dispongano di  una rete  telematica di
collegamento  tra i  comuni che  sia in  grado di  garantire, con  la
stessa efficacia,  l'interconnessione delle anagrafi e  la erogazione
di servizi  avanzati, su  base nazionale, ai  cittadini e  alle altre
pubbliche amministrazioni;
    tutto cio' premesso, si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
                      Oggetto della convenzione
  Tenuto  conto del  carattere pubblico  che riveste  un servizio  di
collegamento delle anagrafi comunali, della unicita' della iniziativa
promossa  dall'ANCI  e  delle  competenze  della  direzione  generale
dell'Amministrazione  civile   nella  funzione  di   vigilanza  sulle
anagrafi, il servizio di interconnessione, realizzato e gestito dagli
organismi  tecnici   dell'ANCI,  entra  a  far   parte  del  servizio
informativo telematico  del Ministero dell'interno, i  cui contenuti,
"vanno  individuati  congiuntamente   dal  Ministero  dell'interno  e
dall'Associazione  nazionale  dei  comuni   italiani"  ai  sensi  del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n.  415, convertito nella legge n. 38
del 28 febbraio 1990.
  La  direzione  generale  dell'Amministrazione  civile  opera  anche
attraverso la commissione di sorveglianza sullo scambio telematico di
dati tra  comuni ed  organismi che  esercitano attivita'  di prelievo
contributivo e  fiscale, che erogano  servizi di pubblica  utilita' o
sono   preposti   all'informazione  statistica   pubblica,   prevista
dall'art. 10 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5
maggio 1994.
                               Art. 2.
                           Impegni di ANCI
  ANCI  si  impegna  a  rendere  operativo il  controllo  di  cui  al
precedente articolo  entro tre mesi  dalla data di entrata  in vigore
della  presente  convenzione  dotando  la  Direzione  centrale  delle
autonomie  del Ministero  di  opportuni apparati  e  funzioni per  il
controllo del servizio.
  ANCI  si  impegna  altresi'   a  collaborare  strettamente  con  il
Ministero  in tutte  le iniziative  congiunte che  verranno poste  in
essere per la promozione del servizio.
  ANCI si  impegna inoltre a  promuovere corsi di formazione  per gli
operatori  di  anagrafe e  stato  civile,  secondo le  indicazioni  e
l'apporto del Ministero,  avvalendosi dell'A.N.U.S.C.A. e utilizzando
le metodologie di organizzazione dei  corsi, la prassi operativa e le
strutture gia'  utilizzate dal  Ministero e  dall'A.N.U.S.C.A. L'ANCI
riconosce all'A.N.U.S.C.A.  il compito di  coordinare l'effettuazione
dei corsi  e di  gestirne l'effettivo  svolgimento sul  territorio in
collaborazione con l'Associazione dei comuni e le prefetture.
                               Art. 3.
                       Organizzazione dei corsi
  L'organizzazione  dei  corsi  sara'  stabilita  con  apposito  atto
adottato  dal  Ministero  dell'interno d'intesa  con  A.N.U.S.C.A.  e
A.N.C.I.
                               Art. 4.
                        Impegni del Ministero
  Il Ministero  dell'interno si impegna  a promuovere il  processo di
interconnessione realizzato dall'ANCI,  anche attraverso un opportuno
coinvolgimento delle prefetture e incontri specifici con i comuni; ad
avvalersi  di detto  servizio per  la raccolta  e l'inoltro,  per via
telematica, dei dati necessari per l'aggiornamento dell'AIRE da parte
dei  comuni  aderenti;  a  vigilare  sull'adeguamento  tecnologico  e
procedurale  del  servizio  secondo le  direttive  tecniche  diramate
dall'AIPA e  secondo le indicazioni  del Garante per la  tutela della
privacy,  a  garanzia della  assoluta  sicurezza  e riservatezza  nel
trattamento telematico dei dati.
  Il  Ministero dell'interno  si  impegna,  altresi', ad  individuare
tutte  le  possibili  integrazioni  tra le  funzioni  assicurate  dal
servizio  di interscambio  anagrafico e  le funzioni  di interscambio
informativo sulle nuove carte di identita', in modo da eliminare, nei
limiti del possibile, l'invio di duplicati cartacei.
                               Art. 5.
                 Vigilanza del Ministero dell'interno
  Il Ministero dell'interno esercita  la vigilanza sulla gestione del
sistema  di interscambio  e prescrive,  se del  caso, le  precauzioni
necessarie da adottare a tal fine.
                               Art. 6.
                 Finanziamento iniziale del servizio
  Il Ministero e  l'ANCI concordano che, in  attesa della conclusione
dei  lavori   di  studio  e  di   sperimentazione  avviati  dall'AIPA
all'inizio  del  1998,  quando  sara'  possibile  anche  definire  un
criterio obiettivamente  rispondente alle necessita'  di ripartizione
dei costi tra comuni e  altri utenti del sistema di interconnessione,
il servizio in essere debba  essere finanziato in modo da assicurarne
il rapido sviluppo.
  Per questa ragione, in considerazione  del fatto che il processo di
interconnessione  deve avere  origine  nei comuni  e  si rende  utile
effettivamente  per  i cittadini  e  le  istituzioni solo  quando  un
rilevante  numero  di  essi  vi abbia  aderito,  si  fa  inizialmente
affidamento   sulla  volonta'   dei   comuni   di  contribuire   alla
realizzazione del sistema di interconnessione.
  Il Ministero e  l'ANCI concordano che per la  gestione del servizio
di interconnessione gestito dall'organismo  tecnico dell'ANCI, sino a
quando  il sistema  non sara'  a regime  e possa,  percio', prevedere
contributi degli  Enti utilizzatori, si  ponga a carico dei  comuni -
che intendano  interconnettersi - un canone  annuo proporzionale alla
classe demografica,  con l'intendimento che detta  quota possa essere
integralmente riconsiderata in  funzione dell'andamento effettivo dei
costi   per   l'interconnessione  (tendenzialmente   decrescenti)   e
dell'effettivo contributo, ai costi del  sistema, da parte degli Enti
beneficiari  dei  dati.  Piu'  precisamente  le  quote  previste  per
l'utilizzo  del servizio,  comprensivi  delle  quote di  ammortamento
degli  investimenti   effettuati  sinora  dalle   strutture  tecniche
dell'ANCI, sono le seguenti, al netto dell'IVA:
                                     Canoni mensili e annui
   Classe demogr. (abitanti)              (L. x 1000)
                -                              -
    da                   a          per mese        per anno
      0                1.000            10             120
  1.000                2.000            20             240
  2.000                3.000            30             360
  3.000                5.000            40             480
  5.000               10.000            80             960
 10.000               30.000           150           1.800
 30.000               50.000           250           3.000
 50.000              100.000           500           6.000
100.000              300.000           800           9.600
                   > 300.000         1.000          12.000
                               Art. 7.
                       Durata della convenzione
  La presente convenzione  entra in vigore il  giorno successivo alla
sua sottoscrizione ed avra' la durata di cinque anni.
  Entro  novanta  giorni dalla  sottoscrizione  l'ANCI  si impegna  a
fornire, in  esenzione da  ogni costo,  al Ministero  dell'interno il
sistema di  monitoraggio dell'interconnessione e  l'addestramento del
personale  addetto   per  l'esercizio  della  vigilanza   di  cui  al
precedente art. 4.
  La convenzione  si intende  rinnovata tacitamente per  un ulteriore
periodo della medesima durata se nessuna delle parti avra' provveduto
alla formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
                               Art. 8.
             Funzionalita' del servizio e responsabilita'
  ANCI si  impegna a mantenere in  funzione il servizio 24  ore su 24
salvo momentanee interruzioni dovute  a guasti, manutenzioni, o altri
problemi tecnici non dipendenti dalla loro volonta'.
  I  dati  delle  variazioni  anagrafiche  sono  trasmessi  sotto  la
responsabilita' personale del funzionario  incaricato dal sindaco del
comune  aderente  al  servizio.  ANCI -  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno - si adoperera' con ogni diligenza al fine di fornire il
servizio  con   la  migliore  cura   possibile  e,  a   tutela  della
responsabilita' dei funzionari incaricati, ad operare con la maggiore
cura al fine di far giungere a destinazione le variazioni anagrafiche
accettate dai comuni.
  ANCI si impegna inoltre a  tutelare la riservatezza nel trattamento
dei dati e  a non fornire, comunicare o divulgare  i dati ricevuti ad
altri oltre agli Enti destinatari  dei dati stessi nel pieno rispetto
delle leggi  vigenti, compresa la  legge n. 675/1996  sul trattamento
dei dati personali, e dei relativi regolamenti di attuazione.
                               Art. 9.
                           Foro competente
  In caso  di controversie si  riconosce la competenza  esclusiva del
foro di Roma.
   Letto, confermato e sottoscritto.
    Roma, 9 luglio 1998
                                             Il direttore generale
                                          dell'Amministrazione civile
                                                     Gelati
                  Il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
                     Bianco