IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1923, n. 1511 (riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo) e successive modifiche; Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo e successive modifiche; Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante la soppressione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo; Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, recante la ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che dispone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai principi della legge medesima, fatti salvi i rapporti di lavoro dei dipendenti di ruolo e tenuto conto delle attuali esigenze, con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 - registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994 - di adeguamento della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai principi introdotti dalla leggequadro n. 394 del 1991; Considerato che il Consiglio di Stato - Sezione sesta, con decisione n. 1863 del 19 dicembre 1997, confermativa della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio - sezione seconda - n. 766 del 2 maggio 1995, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 limitatamente alla parte in cui (art. 1) stabiliva, conformemente a quanto gia' previsto dall'art. 1, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, in Roma la sede dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; Considerato che il Consiglio di Stato, ha ritenuto che la collocazione della sede legale ed amministrativa dell'ente nel territorio del parco (art. 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991) costituisce un principio fondamentale ed inderogabile della leggequadro sulle aree protette, principio che deve trovare attuazione per il tramite del provvedimento di adeguamento di cui all'art. 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, ed a fronte del quale divengono recessive eventuali difformi prescrizioni normative precedentemente emanate; Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che a parziale modifica della disposizione dell'art. 35, comma 1, della leggequadro sulle aree protette, assegna al Ministro dell'ambiente il compito di provvedere,con proprio decreto, all'adeguamento "della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge"; Vista la deliberazione n. 40/98 con la quale l'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in ottemperanza della sentenza n. 1863/1997 della sesta sezione del Consiglio di Stato, ha fissato la sede legale dell'ente in Pescasseroli (L'Aquila); Considerato che la deliberazione n. 40/98, di cui al punto precedente, e' stata adottata nel dichiarato e concreto intento di prestare completa ottemperanza alla decisione n. 1863/1997 del Consiglio di Stato e che tale circostanza ha indotto questa Amministrazione a ritenere frutto di mera omissione il non aver esplicitamente indicato che, nel territorio del Parco, e' parimenti collocata, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 394/1991, anche la sede amministrativa dell'ente; Tenuto conto che detti chiarimenti, con corredo delle ragioni esegetiche che ne legittimano la fondatezza, sono stati partecipanti all'ente con nota del 17 luglio 1998, prot. SCN./98/3D/10682, nella quale si specificava, fra l'altro, che la possibilita' dell'ente nazionale Parco d'Abruzzo di dotarsi di un ufficio di rappresentanza costituisce punto di una valutazione di opportunita' di spettanza dell'ente stesso, ferma restando la funzionalita' di detta eventuale sede al solo fine di consentire il mantenimento dei rapporti con gli organi scientifici istituzionali, parlamentari ed internazionali, e non la permanenza dell'allocazione in Roma di uffici amministrativi dell'ente; Considerato quanto sopra e tenuto conto che la citata decisione del Consiglio di Stato impone l'adozione di un decreto secondo le modalita' previste e disciplinate dall'art. 4 della legge n. 10 del 4 gennaio 1994, al fine di colmare il vuoto normativo creatosi in seno all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui stabiliva in Roma la sede dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'ente, di cui all'art. 9, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definira' l'ubicazione della sede legale ed amministrativa dell'ente stesso che dovra' essere collocata all'interno del territorio del Parco nazionale d'Abruzzo. L'ente puo' dotarsi di una sede di rappresentanza in Roma per le esigenze connesse ai rapporti con gli organi scientifici, istituzionali, parlamentari ed internazionali.