APPENDICE 1 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI Modalita' di adeguamento degli apparecchi misuratori fiscali Per i periodi transitorio e definitivo di introduzione dell'euro dovranno essere apportati ai modelli di apparecchi misuratori fiscali i seguenti adattamenti ed innovazioni tecnologiche. Si precisa che le modifiche tecniche riguardano sia i modelli di apparecchi gia' approvati sia quelli di nuova progettazione da sottoporre alla procedura di omologa; per quelli gia' omologati e prodotti gli adattamenti possono riguardare sia gli apparecchi non ancora sottoposti ai controlli di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, sia quelli gia' sottoposti a tali controlli e non ancora installati presso i soggetti utilizzatori, sia infine gli apparecchi gia' installati presso gli utenti. In quest'ultimo caso, l'adeguamento degli apparecchi sara' effettuato a cura dei tecnici abilitati ad eseguire l'assistenza tecnica che devono provvedere ad annotare l'intervento nel libretto di dotazione fiscale degli apparecchi medesimi. DISPOSITIVI VISUALIZZATORI Per il periodo transitorio potra' essere adottato l'attuale sistema di visualizzazione degli importi in lire. Gli stessi importi potranno essere visualizzati anche in euro. In alternativa, potranno essere utilizzati i seguenti sistemi: a) Indicazione contemporanea o consecutiva sul dispositivo visore, oltre all'importo in lire, anche di quello espresso in euro, sia con riferimento alle singole voci sia con riferimento al totale; per il primo e' auspicabile, per il secondo e' obbligatoria l'indicazione dei simboli, delle sigle o delle locuzioni per esteso prima o dopo i rispettivi importi. b) Nell'impossibilita' di rappresentare congiuntamente o consecutivamente gli importi su un unico visore, potra' essere utilizzato un secondo visore che evidenzi i valori in euro, con riferimento alle singole voci o al totale, facendo precedere o seguire ogni importo dal simbolo o dalla sigla o dalla scritta per esteso. Operazioni sulla memoria fiscale 1. A decorrere dalla data di passaggio al regime definitivo dell'euro (1 gennaio 2002) la registrazione dei dati nella memoria fiscale dell'apparecchio deve avvenire in euro, con l'uso di due cifre decimali. Il misuratore fiscale dovra' essere fornito di un'apposta procedura, attivabile dopo l'emissione di uno scontrino fiscale, che converta in modo irreversibile il funzionamento dell'apparecchio da valori numerici espressi in lire a quelli espressi in euro. L'inizializzazione dell'apparecchio alle nuove condizioni di funzionamento richiedera' comunque un intervento dell'utilizzatore e potra' avvenire secondo le seguenti modalita': - con avviamento automatico della procedura ad una data prestabilita; la procedura sara' eseguita solo in seguito a conferma da parte dell'utilizzatore; - con avviamento manuale, in seguito ad esplicito comando dell'utilizzatore. 2. Qualora nel periodo transitorio siano stati rilasciati scontrini espressi solo in lire gli adempimenti conseguenti, oltre a quelli precedentemente indicati al punto 1, sono i seguenti: - scrittura in memoria fiscale della data di passaggio al regime definitivo e facoltativamente del rapporto di cambio; - emissione di un apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di dotazione; - congelamento del gran totale espresso in lire, attivazione ed azzeramento del totalizzatore in euro. La procedura non dovra' influenzare il contenuto dei contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali. La lettura del contenuto della memoria fiscale deve evidenziare i totali nella valuta in cui sono stati memorizzati e cioe' in lire fino al 31 dicembre 2001 e in moneta europea successivamente. In caso di letture di periodi con inizio prima del 1 gennaio 2002 e termine dopo tale data, i valori devono essere espressi nelle due valute a seconda del periodo interessato (transitorio e definitivo); deve comunque essere stampato un sub-totale in lire per il lasso di tempo che cade nel periodo transitorio, cioe' prima dell'inizializzazione in euro dell'apparecchio. 3. Qualora nel periodo transitorio venga attivata la funzione relativa all'emissione di scontrini con valori espressi anche in euro o solo in euro, gli adempimenti da espletare, a decorrere dalla data di tale attivazione, sono i seguenti: - scrittura in memoria fiscale della data a decorrere dalla quale e' stata attivata la possibilita' di emettere scontrini anche in euro o solo in euro e facoltativamente del rapporto di cambio; - emissione di apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di dotazione; - attivazione del totalizzatore in euro. Tale procedura d'ingresso non dovra' influenzare il contenuto dei contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali. L'inizializzazione dell'apparecchio alle condizioni di funzionamento nel periodo transitorio richiedera' un intervento dell'utilizzatore. Al termine del periodo transitorio, atteso che la registrazione dei dati nella memoria fiscale deve avvenire unicamente in euro, l'apparecchio misuratore fiscale dovra' essere inizializzato alle nuove condizioni di funzionamento secondo quanto indicato al punto 1. Inoltre dovranno essere espletati i seguenti adempimenti: - scrittura in memoria fiscale della data del passaggio al periodo definitivo e facoltativamente del rapporto di cambio; - emissione di apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di dotazione; - congelamento del gran totale espresso in lire. La procedura non dovra' influenzare il contenuto dei contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali. La lettura del contenuto della memoria fiscale dovra' evidenziare i totali nella valuta in cui sono stati memorizzati. Criteri di approvazione dei nuovi modelli e delle modifiche di quelli gia' omologati. I modelli di apparecchi misuratori fiscali non conformi alle norme tecniche emanate a seguito dell'introduzione della moneta unica potranno essere approvati con validita' limitata al 31 dicembre 2001. Tale data deve essere indicata nel libretto di dotazione fiscale. I nuovi modelli di apparecchi conformi alle nuove prescrizioni tecniche saranno approvati sulla base della normale procedura di omologazione. Quelli gia' omologati, che saranno adeguati alle nuove prescrizioni tecniche, dovranno essere nuovamente approvati dall'Amministrazione finanziaria sulla base del parere della Commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, limitatamente alle sole innovazioni tecniche apportate. A tal fine sara' sufficiente produrre idonea documentazione tecnico-amministrativa (apposita istanza in bollo da cui si evinca il contenuto delle modifiche, allegati tecnici e quanto altro occorrente), accompagnata da specifica dichiarazione impegnativa, resa dal produttore titolare dell'omologa originaria e dal distributore, se diverso dal fabbricante dell'apparecchio, attestante che le modifiche tecniche apportate per l'adeguamento all'uso dell'euro incidono sul funzionamento fiscale solo limitatamente alle modifiche stesse e che sono conformi alle prescrizioni tecniche e giuridiche concernenti la materia.