(all. 1 - art. 1)
                             APPENDICE 1
SPECIFICHE  TECNICHE  E  MODALITA'  DI  ADEGUAMENTO  DEGLI APPARECCHI
MISURATORI FISCALI
Modalita' di adeguamento degli apparecchi misuratori fiscali
Per i periodi transitorio  e  definitivo  di  introduzione  dell'euro
dovranno essere apportati ai modelli di apparecchi misuratori fiscali
i seguenti adattamenti ed innovazioni tecnologiche.
Si  precisa  che  le  modifiche  tecniche riguardano sia i modelli di
apparecchi gia'  approvati  sia  quelli  di  nuova  progettazione  da
sottoporre  alla  procedura  di  omologa; per quelli gia' omologati e
prodotti gli adattamenti possono riguardare sia  gli  apparecchi  non
ancora  sottoposti  ai controlli di conformita' di cui all'articolo 7
del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, sia quelli gia'
sottoposti a tali controlli e non ancora installati presso i soggetti
utilizzatori, sia infine gli apparecchi gia'  installati  presso  gli
utenti.  In  quest'ultimo  caso, l'adeguamento degli apparecchi sara'
effettuato a cura dei  tecnici  abilitati  ad  eseguire  l'assistenza
tecnica  che  devono provvedere ad annotare l'intervento nel libretto
di dotazione fiscale degli apparecchi medesimi.
DISPOSITIVI VISUALIZZATORI
Per il periodo transitorio potra' essere adottato  l'attuale  sistema
di visualizzazione degli importi in lire. Gli stessi importi potranno
essere  visualizzati  anche  in euro. In alternativa, potranno essere
utilizzati i seguenti sistemi:
a) Indicazione contemporanea o consecutiva  sul  dispositivo  visore,
oltre  all'importo in lire, anche di quello espresso in euro, sia con
riferimento alle singole voci sia con riferimento al totale;  per  il
primo  e'  auspicabile,  per il secondo e' obbligatoria l'indicazione
dei simboli, delle sigle o delle locuzioni per esteso prima o dopo  i
rispettivi importi.
b)    Nell'impossibilita'    di    rappresentare   congiuntamente   o
consecutivamente gli  importi  su  un  unico  visore,  potra'  essere
utilizzato  un  secondo  visore  che  evidenzi  i valori in euro, con
riferimento alle singole  voci  o  al  totale,  facendo  precedere  o
seguire  ogni  importo  dal simbolo o dalla sigla o dalla scritta per
esteso.
Operazioni sulla memoria fiscale
1. A decorrere dalla data di passaggio al regime definitivo dell'euro
(1 gennaio 2002) la registrazione  dei  dati  nella  memoria  fiscale
dell'apparecchio  deve  avvenire  in  euro,  con  l'uso  di due cifre
decimali. Il misuratore fiscale dovra' essere fornito  di  un'apposta
procedura,  attivabile dopo l'emissione di uno scontrino fiscale, che
converta in modo irreversibile il funzionamento  dell'apparecchio  da
valori   numerici  espressi  in  lire  a  quelli  espressi  in  euro.
L'inizializzazione  dell'apparecchio   alle   nuove   condizioni   di
funzionamento  richiedera' comunque un intervento dell'utilizzatore e
potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
- con avviamento automatico della procedura ad una data prestabilita;
la procedura sara' eseguita solo  in  seguito  a  conferma  da  parte
dell'utilizzatore;
-   con   avviamento   manuale,   in  seguito  ad  esplicito  comando
dell'utilizzatore.
2.  Qualora  nel periodo transitorio siano stati rilasciati scontrini
espressi solo in lire gli adempimenti  conseguenti,  oltre  a  quelli
precedentemente indicati al punto 1, sono i seguenti:
-  scrittura  in  memoria  fiscale  della data di passaggio al regime
definitivo e facoltativamente del rapporto di cambio;
- emissione di un apposito scontrino fiscale da allegare al  libretto
di dotazione;
-  congelamento  del  gran  totale  espresso  in lire, attivazione ed
azzeramento del totalizzatore in euro.
La procedura non dovra' influenzare il contenuto dei contatori  degli
scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali.
La  lettura  del  contenuto  della memoria fiscale deve evidenziare i
totali nella valuta in cui sono stati memorizzati  e  cioe'  in  lire
fino al 31 dicembre 2001 e in moneta europea successivamente. In caso
di  letture  di periodi con inizio prima del 1 gennaio 2002 e termine
dopo tale data, i valori devono essere espressi nelle  due  valute  a
seconda  del  periodo  interessato  (transitorio  e definitivo); deve
comunque essere stampato un sub-totale in lire per il lasso di  tempo
che  cade  nel periodo transitorio, cioe' prima dell'inizializzazione
in euro dell'apparecchio.
3.  Qualora  nel  periodo  transitorio  venga  attivata  la  funzione
relativa all'emissione di scontrini con valori espressi anche in euro
o  solo in euro, gli adempimenti da espletare, a decorrere dalla data
di tale attivazione, sono i seguenti:
- scrittura in memoria fiscale della data a decorrere dalla quale  e'
stata  attivata la possibilita' di emettere scontrini anche in euro o
solo in euro e facoltativamente del rapporto di cambio;
- emissione di apposito scontrino fiscale da allegare al libretto  di
dotazione;
- attivazione del totalizzatore in euro.
Tale  procedura  d'ingresso  non  dovra' influenzare il contenuto dei
contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali.
L'inizializzazione dell'apparecchio alle condizioni di  funzionamento
nel periodo transitorio richiedera' un intervento dell'utilizzatore.
Al  termine  del periodo transitorio, atteso che la registrazione dei
dati  nella  memoria  fiscale  deve  avvenire  unicamente  in   euro,
l'apparecchio  misuratore  fiscale  dovra'  essere inizializzato alle
nuove condizioni di funzionamento secondo quanto indicato al punto 1.
Inoltre dovranno essere espletati i seguenti adempimenti:
- scrittura in memoria fiscale della data del  passaggio  al  periodo
definitivo e facoltativamente del rapporto di cambio;
-  emissione di apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di
dotazione;
- congelamento del gran totale espresso in lire.
La procedura non dovra' influenzare il contenuto dei contatori  degli
scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali.
La  lettura  del contenuto della memoria fiscale dovra' evidenziare i
totali nella valuta in cui sono stati memorizzati.
Criteri di approvazione dei nuovi modelli e delle modifiche di quelli
gia' omologati.
I modelli di apparecchi misuratori fiscali non  conformi  alle  norme
tecniche  emanate  a  seguito  dell'introduzione  della  moneta unica
potranno essere approvati con validita' limitata al 31 dicembre 2001.
Tale data deve essere indicata nel libretto di dotazione fiscale.
I  nuovi  modelli  di  apparecchi  conformi  alle  nuove prescrizioni
tecniche saranno approvati sulla  base  della  normale  procedura  di
omologazione.
Quelli  gia'  omologati, che saranno adeguati alle nuove prescrizioni
tecniche, dovranno essere nuovamente  approvati  dall'Amministrazione
finanziaria   sulla   base   del   parere   della   Commissione   per
l'approvazione  dei  modelli  di   apparecchi   misuratori   fiscali,
limitatamente  alle  sole  innovazioni tecniche apportate. A tal fine
sara'      sufficiente      produrre      idonea       documentazione
tecnico-amministrativa (apposita istanza in bollo da cui si evinca il
contenuto   delle   modifiche,   allegati   tecnici  e  quanto  altro
occorrente), accompagnata  da  specifica  dichiarazione  impegnativa,
resa   dal   produttore   titolare   dell'omologa  originaria  e  dal
distributore, se diverso dal fabbricante dell'apparecchio, attestante
che  le  modifiche  tecniche  apportate  per  l'adeguamento   all'uso
dell'euro  incidono sul funzionamento fiscale solo limitatamente alle
modifiche stesse e che sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche  e
giuridiche concernenti la materia.