IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni cominissariali alla data del 30 giugno 1981; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 57), istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani; Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Emilia; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 183.625.022; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Emilia e' chiusa a tutti gli effetti.