Art. 2.
  E' approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude  con  un
disavanzo di L. 42.825.171.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione,
sara'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  per gli adempimenti di
competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Roma, 29 dicembre 1997
                                                p. Il Ministro: Pinza