REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE "GALILEO FERRARIS" TITOLO I - NATURA GIURIDICA E ARTICOLAZIONE DELL'ISTITUTO Art. 1 - Natura giuridica 1. L'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris", di seguito denominato Istituto, e' un'ente pubblico nazionale di ricerca afferente al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - MURST e a carattere non strumentale, ai sensi del DPR 5 agosto 1991 concernente "Individuazione di enti di ricerca a carattere non strumentale". 2. Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. 3. I principi di autonomia di cui al citato art. 8, comma 3, della legge n. 168/1989, sono esplicitati nelle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di cui al decreto commissariale n. 102/1992, del 2 marzo 1992. 4. Secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 273, istitutiva del sistema nazionale di taratura, l'Istituto svolge le funzioni di Istituto metrologico primario, funzioni comprendenti, in particolare, la realizzazione e il mantenimento dei campioni nazionali e la loro messa a disposizione ai fini della disseminazione delle unita' di misura. Art. 2 - Obiettivi e compiti 1. L'Istituto programma ed effettua, nel quadro dei propri fini istituzionali, attivita' di ricerca di base, finalizzata e applicata, nelle aree tematiche della Metrologia, della Fisica e tecnologia dei materiali, delle Tecnologie per l'innovazione. 2. L'Istituto, inoltre, contribuisce alla formazione e alla qualificazione di personale scientifico e tecnico e alla diffusione della cultura scientifica nei settori di propria competenza; cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale; fornisce pareri e consulenze, esegue istruttorie tecniche e svolge ricerche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nei settori di sua pertinenza. 3. L'attivita' dell'Istituto si svolge sulla base di un Programma triennale, raccordato al Piano triennale nazionale della ricerca, e di Piani annuali di attuazione del Programma stesso. Il Programma triennale e' approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio scientifico, ed e' sottoposto al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione del CIPE. I Piani annuali sono approvati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio scientifico, e sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per le valutazioni di competenza. Art. 3 - Modalita' per il conseguimento degli obiettivi 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, l'Istituto: a) collabora con altri enti di ricerca e universita' aventi obiettivi scientifici e applicativi analoghi, allo scopo di favorire sinergie nell'utilizzo di competenze e di strutture di ricerca; b) partecipa a programmi e progetti di ricerca di base e finalizzata, promossi da enti e organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali; c) svolge attivita' di ricerca applicata di elevato rilievo scientifico per conto di enti pubblici e privati; d) svolge attivita' di prova e certificazione di apparecchiature, componenti e materiali, anche in applicazione di disposizioni legis- lative e di direttive comunitarie nei campi di pertinenza; e) promuove il trasferimento e l'applicazione delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nello svolgimento delle proprie attivita' di ricerca; f) diffonde i risultati della propria attivita' sia sulla letteratura scientifica, sia con proprie pubblicazioni; g) concorre allo sviluppo e alla definizione della normativa tecnica; h) conserva gli archivi storici e correnti, nonche' ogni testimonianza concernente la propria storia, curando le collezioni e gli strumenti scientifici di sua proprieta'. Art. 4 - Organi e strutture 1. Sono organi e strutture de l'Istituto: a) gli organi di governo, a cui sono affidate, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attivita' dell'ente, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite; b) il Direttore generale e i dirigenti di Unita' organica, ai quali spetta la gestione scientifica, tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, nonche' di controllo; essi sono, altresi', responsabili della gestione e dei relativi risultati; c) la struttura operativa, a cui e' affidato lo svolgimento delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' istituzionali e degli obiettivi programmatici dell'Istituto. 2. Le modalita' di nomina, la composizione, le funzioni e le attribuzioni degli organi di governo sono definite dal citato decreto commissariale n. 102/1992. Aspetti specifici concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo sono riportati nel successivo titolo Il del presente Regolamento. 3. L'organizzazione e il funzionamento della struttura operativa, nonche' i compiti dei dirigenti e dei responsabili sono descritti nel titolo III del presente Regolamento. Le modalita' di conferimento degli incarichi di dirigenza, di responsabilita' e di coordinamento sono descritti nel successivo titolo IV. TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO Art. 5 - Organi di governo 1. Sono organi di governo dell'IEN: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio scientifico; d) il Collegio dei revisori dei conti. Art. 6 - Il Presidente 1. Le modalita' di nomina e le funzioni del Presidente sono defi- nite dagli artt. 5 e 6 del decreto commissariale n. 102/1992. 2. Il Presidente cura il coordinamento delle attivita' dei due Consigli, ove concorrano le competenze di entrambi. Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento 1. La composizione e il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono definiti dall'art. 7 del decreto commissariale n. 102/1992. Le modalita' di elezione dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione sono definite dal Regolamento approvato con decreto commissariale n. 230/1992, del 28 aprile 1992. 2. Nei giorni immediatamente successivi alle riunioni del Consiglio di amministrazione, una sintesi delle decisioni assunte e di quanto emerso nel corso delle riunioni viene resa pubblica a cura del Direttore generale, mediante affissione all'albo dell'Istituto. 3. I verbali delle riunioni, in seguito alla loro approvazione, sono pubblici e restano a disposizione per la consultazione per un periodo di sessanta giorni. 4. Compiti di preparazione dei lavori del Consiglio di amministrazione possono essere affidati dal Consiglio medesimo a Commissioni istruttorie, di cui fanno parte il Direttore generale, i Responsabili della struttura operativa, per le materie di competenza, e componenti del Consiglio di amministrazione. 5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete: a) il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dell'Istituto; b) un gettone di presenza alle sedute del Consiglio, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni legislative. Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione: attribuzioni 1. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono definite dall'art. 8 del decreto commissariale n. 102/1992. Art. 9 - Il Consiglio scientifico: composizione e funzionamento 1. La composizione del Consiglio scientifico e' definita dall'art. 9 del decreto commissariale n. 102/1992. Le modalita' di elezione dei componenti elettivi del Consiglio scientifico sono defi- nite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6/1994, del 4 febbraio 1994. Almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio scientifico, il Presidente avvia le procedure per la sua ricostituzione. Il nuovo Consiglio scientifico e' nominato dal Presidente e, di norma, tiene la sua prima riunione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del Consiglio precedente. 2. Il Consiglio scientifico e' convocato tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno tre volte all'anno. 3. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente della riunione. Alle riunioni assistono i Dirigenti delle Unita' organiche scientifiche e tecniche. 4. Il Consiglio scientifico elegge, nel proprio seno, in conformita' al disposto del comma 5 dell'art. 10 del decreto commissariale n. 102/1992, il Vicepresidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente dell'Istituto. In caso di vacanza di posti riservati a membri eletti o designati, il Presidente da' corso alle corrispondenti procedure di elezione o di designazione dei nuovi membri; questi rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio scientifico. 6. Il Consiglio scientifico nomina, al suo interno, un Segretario con il compito di redigere il verbale di seduta che sottoscrive con il Presidente. Il Segretario puo' essere coadiuvato da un funzionario dell'amministrazione. 7. Nei casi di urgenza il Presidente puo' consultare i componenti del Consiglio scientifico tramite lettera o altro mezzo equivalente. Il risultato della consultazione e' riferito nella successiva riunione del Consiglio scientifico. 8. Nei giorni immediatamente successivi alle riunioni del Consiglio scientifico, una sintesi delle decisioni assunte e di quanto emerso nel corso delle riunioni viene resa pubblica a cura del Segretario, mediante affissione all'albo dell'Istituto. 9. I verbali delle riunioni, in seguito alla loro approvazione, sono pubblici e restano a disposizione per la consultazione per un periodo di sessanta giorni. 10. Ai componenti del Consiglio scientifico compete: a) il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dell'Istituto; b) un gettone di presenza alle sedute del Consiglio, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni legislative. Art. 10 - Il Consiglio scientifico: attribuzioni 1. Le attribuzioni del Consiglio scientifico sono definite dall'art. 10 del decreto commissariale n. 102/1992. 2. Nel quadro delle predette attribuzioni, in particolare, il Consiglio scientifico: a) formula proposte in merito alla partecipazione dell'Istituto a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali; b) promuove iniziative d'indirizzo delle attivita' scientifiche e tecniche dell'Istituto; c) formula al Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda il personale tecnico-scientifico, proposte e pareri relativi a: - incarichi di dirigenza, di responsabilita' e di coordinamento; - modifiche della pianta organica e dell'ordinamento dei servizi; - impostazione e contenuti del piano annuale di concorsi per assunzioni; d) formula proposte e pareri in merito ad accordi di collaborazione e contratti di ricerca, secondo le modalita' ulteriormente precisate nel titolo V del presente Regolamento. Art. 11 - Il Collegio dei revisori dei conti 1. La composizione e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti sono stabilite dall'art. 11 del decreto commissariale n. 102/1992. Art. 12 - Il Direttore generale 1. Le modalita' di nomina e le funzioni del Direttore generale sono definite dall'art. 12 del decreto commissariale n. 102/1992. 2. Il Direttore generale cura l'applicazione del presente Regolamento e predispone eventuali proposte di modifiche e integrazioni da sottoporre all'esame degli organi di governo, secondo quanto disposto dal successivo art. 36, in particolare per quanto concerne l'articolazione della struttura operativa. TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA Art. 13 - Articolazione della struttura operativa 1. La struttura operativa comprende: a) una o piu' Unita' organiche scientifiche e tecniche; b) una o piu' Unita' organiche di gestione e supporto. 2. Al fine di coordinare attivita' svolte all'interno dell'Istituto o in connessione con altri enti di ricerca, sono istituite strutture di coordinamento oppure individuate funzioni di coordinamento. Possono essere, inoltre, individuate funzioni di coordinamento di specifiche attivita' all'interno di singole Unita' organiche. A ciascun coordinamento e' preposto un Responsabile nominato con le modalita' indicate nel successivo art. 20. 3. L'articolazione della struttura operativa e' definita da apposito ordinamento dei servizi; le modificazioni allo stesso sono approvate, previo parere favorevole del Consiglio scientifico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Art. 14 - Unita' organiche scientifiche e tecniche: attribuzioni 1. Le Unita' organiche scientifiche e tecniche svolgono, nelle aree tematiche dell'Istituto, attivita' di ricerca di base, finalizzata e applicata necessarie per il conseguimento degli obiettivi programmatici. In particolare, le dette Unita' organiche: a) svolgono studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura SI e alla determinazione di costanti fisiche fondamentali; provvedono, per i campi di pertinenza, alla realizzazione delle unita' di misura, al mantenimento dei campioni nazionali e alla disseminazione delle unita' di misura SI con essi realizzate, con l'obiettivo di assicurare l'equivalenza, a livello internazionale, dei campioni nazionali; b) svolgono attivita' di ricerca nel campo della produzione, della caratterizzazione e dello studio di materiali innovativi, con l'obiettivo- di analizzarne le proprieta' fisiche fondamentali e quelle d'interesse applicativo; c) svolgono attivita' di ricerca concernente lo studio e la sperimentazione di sistemi, apparecchiature e componenti, con l'obiettivo di sviluppare processi innovativi nella produzione di beni e nella fornitura di servizi; di di servizi; d) eseguono attivita' di ricerca applicata, di accreditamento di laboratori, di consulenza e di certificazione tecnica per conto di enti pubblici e privati; e) attivano servizi all'utenza relativamente agli atti e alle pro- cedure scientifiche e tecniche. Art. 15 - Unita' organiche scientifiche e tecniche: articolazione e funzionamento 1. Le Unita' organiche scientifiche e tecniche possono essere articolate in Settori, che comprendono le strutture specialistiche di cui l'Istituto si dota per il conseguimento dei suoi obiettivi programmatici. 2. Di ciascuna Unita' organica e' responsabile un Dirigente, al quale sono affidati i seguenti compiti: a) determinare i criteri generali di organizzazione e di funzionamento dell'Unita' organica, provvedendo agli atti amministrativi propri dell'Unita' e al coordinamento dei Settori; b) formulare proposte di modifica organizzativa riguardanti, tra l'altro, l'articolazione dell'Unita' organica in Settori e l'individuazione di funzioni di coordinamento; c) curare la preparazione e l'attuazione dei programmi di attivita', nonche' la stesura delle relazioni sull'attivita' svolta dall'Unita' organica, attivando processi di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici; d) curare la partecipazione a programmi di ricerca e a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari e internazionali, nonche' la diffusione della conoscenza delle attivita' svolte; e) assegnare il personale ai Settori; f) attribuire, su proposta dei Responsabili di Settore, i trattamenti economici accessori per quanto di competenza; g) fornire elementi di valutazione con riguardo ad accordi di collaborazione, a convenzioni, a contratti di ricerca e di consulenza, nonche' a- ogni altro aspetto delle attivita' scientifiche e tecniche. 3. A ciascun Settore e' preposto un Responsabile, al quale sono affidati i seguenti compiti: a) curare, in collaborazione con il Di rigente dell'Unita' organica, la definizione e l'esecuzione del programma nell'ambito del Settore, coordinando le attivita' di ricerca afferenti al Settore medesimo; b) provvedere agli aspetti organizzativi e agli atti amministrativi all'interno del Settore, nonche' alla gestione del personale a esso afferente; c) provvedere alla gestione e allo sviluppo dei laboratori, nonche' alla conservazione delle attrezzature scientifiche e tecniche; d) assumere la responsabilita' tecnico-scientifica delle attivita' di prova e di certificazione. Art. 16 - Unita' organiche di gestione e supporto: attribuzioni 1. Le Unita' organiche di gestione e supporto svolgono le attivita' amministrative, contabili e tecniche occorrenti per il conseguimento degli obiettivi programmatici. In particolare, le dette Unita' organiche: a) curano la predisposizione degli atti e delle procedure d'interesse generale per l'ordinamento, il funzionamento, la struttura e l'organizzazione dell'ente; b) svolgono compiti e attivita' di supporto agli organi di governo e di direzione dell'ente (Presidente, Consiglio di amministrazione, Consiglio scientifico e Direttore generale); c) curano i rapporti con gli organi di controllo sugli atti di competenza; d) assicurano la gestione degli affari del personale, la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale, la gestione della biblioteca, lo svolgimento delle attivita' di pubblicazione e stampa, la fornitura dei servizi generali tecnici e amministrativi; e) attivano servizi all'utenza interna ed esterna relativamente agli atti e ai procedimenti di competenza delle Unita' organiche. Art. 17 - Unita' organiche di gestione e supporto: articolazione e funzionamento 1. Le Unita' organiche di gestione e supporto, per lo svolgimento delle proprie attivita', possono essere articolate in Settori, che, a loro volta, possono essere suddivisi in uffici. 2. L'attivazione di servizi all'utenza interna ed esterna relativamente agli atti e ai procedimenti di competenza delle Unita' organiche di gestione e supporto e' affidata, per le materie di rispettiva competenza, ai singoli Settori. 3. Di ciascuna Unita' organica e' responsabile un Dirigente, al quale sono affidati i seguenti compiti: a) determinare i criteri generali di c organizzazione e di funzionamento dell'Unita' organica, provvedendo agli atti amministrativi propri dell'Unita' e al coordinamento dei Settori; b) formulare proposte di modifica organizzativa e procedere alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttivita'; c) curare la preparazione e l'attuazione dei programmi di attivita', nonche' la stesura delle relazioni sull'attivita' svolta dall'Unita' organica, attivando processi di verifica sul conseguimento degli obiettivi programmatici; d) curare i rapporti con organismi esterni, segnatamente con altri enti e istituzioni di ricerca, e la partecipazione a iniziative, programmi e corsi di formazione e aggiornamento d'interesse per le attivita' di gestione e supporto; e) assegnare il personale ai Settori; f) attribuire, su proposta dei Responsabili di Settore, i trattamenti economici accessori per quanto di competenza; g) fornire elementi di valutazione su ogni altro aspetto afferente alle attivita' di gestione e supporto. 4. A ogni Settore e' preposto un Responsabile, al quale sono affidati i seguenti compiti: a) curare, in collaborazione con il Dirigente dell'Unita' organica, la definizione e l'esecuzione del programma nell'ambito del Settore, nonche' lo sviluppo delle relative attivita'; b) provvedere agli aspetti organizzativi e agli atti amministrativi all'interno del Settore, nonche' alla gestione del personale a esso assegnato. TITOLO IV - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Art. 18 - Unita' organiche scientifiche e tecniche: incarichi di dirigenza e responsabilita' 1. Gli incarichi di dirigenza di ciascuna Unita' organica scientifica e tecnica sono conferiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio scientifico, a personale scientifico e tecnico appartenente al I o al Il livello professionale. L'incarico di dirigenza di Unita' organica e' incompatibile con la qualita' di componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio scientifico. 2. Gli incarichi di responsabilita' di Settore sono conferiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Dirigente dell'Unita' organica di afferenza e previo parere favorevole del Consiglio scientifico, a personale scientifico e tecnico dell'ente di livello professionale non inferiore al III. Art. 19 - Unita' organiche di gestione e supporto: incarichi di dirigenza e responsabilita' 1. Gli incarichi di dirigenza di ciascuna Unita' organica di gestione e supporto sono conferiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, a personale amministrativo appartenente al II o al III livello professionale. L'incarico di dirigenza di Unita' organica e' incompatibile con la qualita' di componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio scientifico. 2. Gli incarichi di responsabilita' di Settore sono conferiti con deliberazione del Consiglio di arnministrazione, su proposta del Dirigente dell'Unita' organica di afferenza e previo parere favorevole del Direttore generale, a personale dell'ente di livello professionale non inferiore al V. Art. 20 - Incarichi e funzioni di coordinamento 1. Gli incarichi di responsabilita' delle strutture e delle funzioni di coordinamento a livello d'Istituto di cui al comrna 2 dell'art. 13 sono conferiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio scientifico, a personale dell'ente di livello professionale non inferiore al III. 2. Le funzioni di coordinamento all'interno di singole Unita' organiche di cui al comma 2 dell'art. 13 sono conferite con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Dirigente dell'Unita' organica di afferenza, previo parere favorevole del Direttore generale. TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' Art. 21 - Programmazione delle attivita' 1. La programmazione delle attivita' si attua mediante il Programma triennale di attivita' e i Piani annuali di attuazione del Programma stesso di cui al comma 3 del precedente art. 2. 2. Il Programma triennale definisce le aree tematiche di riferimento, individua gli obiettivi programmatici da perseguire; individua, inoltre, le risorse disponibili o da acquisire per la sua attuazione, i risultati attesi e i benefici economici e sociali derivanti dall'attuazione del Programma. 3. Il Piano annuale di attuazione traduce, nel breve termine, gli obiettivi del Programma triennale e individua da un lato, le linee di attivita' e le altre forme organizzative necessarie per il conseguimento degli obiettivi e, dall'altro, le risorse finanziarie e di personale disponibili nell'anno. 4. Le linee di attivita' possono fare riferimento a un unico Settore scientifico e tecnico, oppure essere intersettoriali. Una linea intersettoriale afferisce al Settore nel quale la sua attivita' e' prevalente. Una linea intersettoriale puo' fare riferimento diretto al Dirigente dell'Unita' organica di competenza, qualora il Dirigente stesso lo ritenga opportuno ai fini di una migliore gestione dell'attivita'. 5. Nell'ambito del Piano annuale, sono individuati i Responsabili di linea e i loro compiti, nonche' i Responsabili di altre specifiche attivita', in particolare di quelle relative al mantenimento dei campioni nazionali di cui al Regolarnento adottato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 6. Con riferimento al Piano annuale e al Bilancio di previsione dell'Istituto, il Direttore generale, sentiti i Dirigenti delle Unita' organiche, dispone le assegnazioni di fondi alle Unita' organiche e ai Settori per lo svolgimento delle attivita' programmate. 7. Lo stato di attuazione del Piano triennale di attivita' viene esaminato annualmente dal Consiglio scientifico, che ne propone eventuali aggiornamenti al Consiglio di amministrazione. Art. 22 - Collaborazioni scientifiche e convenzioni-quadro 1. Le collaborazioni scientifiche a carattere continuativo con altri enti di ricerca e universita' sono, di norma, oggetto di specifiche convenzioni-quadro, le quali individuano le finalita' e gli obiettivi della collaborazione, le modalita' di svolgimento, nonche' gli aspetti amministrativi ed economici del rapporto. 2. Le convenzioni-quadro sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio scientifico. 3. Le collaborazioni scientifiche non oggetto di specifiche convenzioni quadro sono, comunque, portate alla conoscenza del Consiglio scientifico e del Consiglio di amministrazione per le valutazioni di competenza. Art. 23 - Attivita' di ricerca finalizzata e di ricerca applicata: principi generali 1. Le attivita' di ricerca finalizzata e di ricerca applicata, di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) e c), vengono svolte secondo modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico, sulla base, di norma, di contratti di ricerca, aventi durata anche pluriennale. 2. Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico vengono periodicamente informati della stipulazione dei contratti di ricerca e dei relativi risultati conseguiti. Art. 24 - Partecipazione a programmi e progetti di ricerca finalizzata 1. Ai fini della partecipazione ai programmi e ai progetti di ricerca finalizzata, l'Istituto provvede a una determinazione delle spese complessive da sostenere. La partecipazione consegue a una positiva valutazione dei benefici attesi, in rapporto al fabbisogno finanziario e di personale. 2. In sede di approvazione del contratto di ricerca, viene individuato il Responsabile scientifico e definito il piano di spesa, che puo' prevedere, nel rispetto della normativa vigente, collaborazioni esterne con personale di altri enti; il piano di spesa puo', altresi', prevedere l'assunzione a tempo determinato di personale, in conformita' alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione. Art. 25 - Attivita' di ricerca applicata 1. Le attivita' di ricerca applicata per conto di enti pubblici e privati sono svolte, di norma, sulla base di contratti di ricerca conformi a schemi tipo approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio scientifico. 2. La determinazione dei corrispettivi da richiedere per l'esecuzione dei contratti di ricerca applicata e' effettuata secondo le tariffe in vigore, stabilite con decreto del Presidente, sulla base di criteri fissati dal Consiglio di amministrazione. 3. In sede di approvazione del contratto di ricerca, viene individuato il Responsabile scientifico e definito il piano di spesa, piano che puo' prevedere, nel rispetto della normativa vigente, collaborazioni esterne con personale di altri enti, nonche' l'assunzione a tempo determina o di personale in conformita' alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione. 4. L'esecuzione delle prestazioni in parola e' affidata alle Unita' organiche e ai Settori scientifici e tecnici o, in casi particolari, a singoli ricercatori. 5. La ripartizione dei proventi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni sopra citate e' stabilita dall'apposito Regolamento approvato in data 21 febbraio 1989. Art. 26 - Attivita' di prova e certificazione 1. L'attivita' di prova e certificazione e' svolta nell'ambito delle Unita' organiche e dei Settori scientifici e tecnici di competenza, ai quali spetta la valutazione tecnico-operativa delle richieste provenienti da committenti esterni e la responsabilita' del loro svolgimento. 2. Le prestazioni per prove e certificazioni sono effettuate a titolo oneroso, secondo le tariffe in vigore, stabilite con decreto del Presidente, sulla base di criteri fissati dal Consiglio di amministrazione. Fanno eccezione le prestazioni che rientrino nell'ambito di collaborazioni di ricerca a titolo gratuito con enti pubblici e universita', regolate da apposite convenzioni-quadro. 3. Per assicurare il mantenimento e l'adeguamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attivita' di prova e certificazione, l'Istituto destina a questo fine una percentuale degli introiti, definita in sede di predisposizione del Bilancio di previsione. 4. La ripartizione dei proventi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni sopra citate e' stabilita dal Regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 25. Art. 27 - Sistema della qualita' 1. L'Istituto riconosce l'importanza di svolgere tutte le sue attivita' al piu' alto livello qualitativo, di curare tutti gli aspetti da cui dipende detto livello qualitativo e di assicurare trasparenza e fiducia nelle attivita' svolte. 2. A questo fine l' Istituto documentato in un Manuale della qualita', approvato dal Presidente dell'Istituto e sottoposto a revisione periodica. Il sistema della qualita' riguarda specificamente: a) le attivita' concernenti il mantenimento dei campioni nazionali e la disseminazione delle unita' di misura SI con essi realizzate, al fine di rendere evidente e documentare l'equivalenza, a livello internazionale, dei campioni nazionali; b) le attivita' di qualificazione e di accreditamento di laboratori quali centri di taratura, ai fini della loro conformita' alla norma EN 45003; c) la taratura di campioni e di strumenti di misura, nonche' le attivita' di certificazione di apparecchiature, componenti e materiali, ai fini della loro conformita' alla norma EN 45001; d) il complesso delle prestazioni rese a terzi secondo quanto previsto dalla normativa ISO 9000 sui sistemi della qualita'. 3. La realizzazione e la gestione del sistema della qualita' definito nel precedente comma 2 sono affidate al Responsabile per il sistema della qualita', il quale e' nominato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico, tra il personale dell'Istituto. 4. Il Responsabile per il sistema della qualita' dipende funzionalmente dal Direttore generale e collabora, ai fini dello svolgimento dei compiti affidatigli, con la struttura operativa dell'Istituto. Art. 28 - Valutazione e verifica delle attivita' dell'Istituto 1. L'Istituto riconosce l'importanza di attuare processi di valutazione e di verifica delle proprie attivita' tecnico- scientifiche e gestionali. 2. La verifica dell'attivita' scientifica e' effettuata annualmente con particolare riferimento alla relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto commissariale n. 102/1992, attraverso l'acquisizione di un parere articolato del Consiglio scientifico sulla relazione medesima, nonche' l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione dei provvedimenti d'occorrenza. 3. La verifica dell'attivita' scientifica viene effettuata: per le attivita' la cui esecuzione si protrae nel tempo, mediante una verifica periodica dei miglioramenti conseguiti e delle innovazioni introdotte; per le attivita' concernenti il conseguimento di obiettivi in un arco temporale definito, mediante una verifica dei risultati raggiunti e degli eventuali scostamenti dai limiti temporali prefissati. 4. La verifica della gestione delle risorse, nonche' della funzionalita' delle strutture dell'Istituto, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, e' effettuata annualmente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', dall'apposito Comitato di valutazione amministrativa. 5. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire, anche su proposta del Consiglio scientifico, commissioni di studio per la valutazione preventiva di progetti e programmi di attivita', anche per quanto riguarda la loro gestione e altri aspetti, quali la trasferibilita' verso l'industria o l'impatto sociale. Art. 29 - Cessione dei risultati di ricerca e brevetti 1. I diritti e i doveri per l'Istituto e per i singoli autori, in relazione a invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando, comunque, strutture o mezzi finanziari forniti dall'Istituto, vengono definiti nel rispetto dei seguenti principi: a) diritto dell'Istituto di conseguire il brevetto; b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto, qualora l'Istituto non eserciti il proprio diritto entro congruo termine; c) riconoscimento, in ogni caso, ai singoli del diritto morale di inventori, nonche' di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto conseguito dall'Istituto. 2. Per le invenzioni che siano il risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Istituto potra' riconoscere ai terzi contraenti diritti di titolarita' o di contitolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso. Art. 30 - Partecipazione a organismi scientifici e tecnici 1. L'Istituto mette in atto azioni tendenti a sviluppare e a qualificare la partecipazione del proprio personale a organismi scientifici e tecnici, nazionali, comunitari e internazionali, che svolgono attivita' di promozione e coordinamento nei campi d'interesse dell'Istituto medesimo. 2. La designazione di personale dell'ente e' effettuata dal Presidente, previo parere del Consiglio scientifico. La partecipazione agli organismi di cui al comma 1 avviene sulla base di comunicazioni ufficiali intercorse tra l'Istituto e i detti organismi. Le spese per la partecipazione trovano copertura nei capitoli di pertinenza del bilancio dell'Istituto. Art. 31 - Organizzazione di convegni e rapporti ufficiali 1. L'Istituto promuove e partecipa all'organizzazione di convegni, seminari, riunioni e altre consimili manifestazioni, ai fini della conoscenza e della valorizzazione della propria attivita' di ricerca. 2. L'Istituto intrattiene pubbliche relazioni con personalita' e rappresentanti di enti italiani e stranieri, al fine di stimolare, con riferimento alla sua attivita' e alle sue finalita' istituzionali, l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati. 3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo avviene in conformita' ad apposito Regolamento. Art. 32 - Il personale addetto 1. Nella concreta attuazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi programmatici, l'Istituto si avvale di proprio personale, nonche' di personale di pendente da universita', enti e istituzioni di ricerca o altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, previo nulla osta dell'amrninistrazione di provenienza. 2. La dotazione organica del personale, articolata in ruoli, livelli e profili professionali, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentito il Consiglio scientifico. 3. In relazione agli obiettivi definiti in sede di Programma triennale e di Piani annuali di attuazione, il Consiglio di amministrazione definisce, sentito il Consiglio scientifico, un piano annuale di concorsi, con la specificazione delle priorita' per l'assegnazione del personale da acquisire. 4. Ai fini di assicurare un'elevata qualificazione e un positivo inserimento nell'Istituto del personale assunto, nei concorsi vengono presi in considerazione, tra l'altro, a seconda del livello professionale e dell'area di attivita', la preparazione di base, la competenza specifica, le realizzazioni sperimentali, la produzione scientifica e la capacita' di direzione di attivita' e di strutture. Art. 33 - Formazione del personale 1. L'Istituto, al fine di una costante qualificazione e innovazione delle proprie attivita', promuove e organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale del proprio personale attraverso: a) l'organizzazione all'interno, anche in collaborazione con universita' e altri enti pubblici e privati, nazionali o stranieri, di appositi corsi e seminari; b) la partecipazione a corsi specialistici esterni e la permanenza presso altre istituzioni o industrie. 2. I Piani annuali di attivita' forniscono indicazioni sulle esigenze prioritarie di formazione e aggiornamento e, in particolare, su tipologia, durata e destinatari dei corsi e seminari da organizzare all'interno, nonche' sui corsi esterni per i quali si ritiene necessaria la partecipazione di personale dell'Istituto. 3. L'Istituto intraprende iniziative per assicurare ai ricercatori e ai tecnologia di recente assunzione la possibilita' di soggiorni presso gruppi di ricerca di enti internazionali, comunitari e stranieri di elevata qualificazione, ai fini del completamento delle loro conoscenze specialistiche o dell'acquisizione delle competenze necessarie per lo sviluppo di programmi e di linee di ricerca. Art. 34 - Attivita' di formazione 1. In relazione al complesso delle attivita' di ricerca proprie dell'Istituto, questo, in collaborazione con universita' e con altri enti di ricerca pubblici e privati, promuove e partecipa a iniziative di formazione e aggiornamento di ricercatori e tecnici. 2. In particolare, l'Istituto: a) collabora con le universita' per l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento di corsi di dottorato di ricerca; b) collabora con le universita' per lo svolgimento, nell'ambito dei laboratori e delle attivita' di ricerca dell'Istituto, di tesi di dottorato e di laurea; c) agevola la nomina di propri ricercatori a "professori a contratto"; d) organizza corsi specialistici su argomenti di sua competenza; e) assegna borse di addestramento alla ricerca a giovani in possesso del diploma di laurea. Le modalita' di assegnazione delle borse di addestramento alla ricerca sono stabilite da apposito Regolamento; f) provvede all'inserimento, nei propri laboratori e nelle proprie attivita' di ricerca, di ricercatori stranieri, giovani laureati, studenti, laureandi e tecnici di laboratori industriali, per periodi di formazione e specializzazione, nonche' di "visiting professor". TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 35 - Articolazione della struttura operativa 1. L'articolazione della struttura operativa, al momento della prima applicazione del presente Regolarnento, e' definita nell'ordinamento dei selvizi n. 1/1998, riportato nell'allegato n. 1 al presente Regolamento. Art. 36 - Revisione del Regolamento 1. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico, su proposta di uno dei due predetti organi. Art. 37 - Successione delle norme 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia per l'Istituto le disposizioni normative in contrasto con esso. Art. 38 - Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della citata legge n. 168/1989.