(all. 1 - art. 1)
                       REGOLAMENTO CONCERNENTE
                 L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
               DELL'ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE
                         "GALILEO FERRARIS"
             TITOLO I - NATURA GIURIDICA E ARTICOLAZIONE
                            DELL'ISTITUTO
                      Art. 1 - Natura giuridica
   1.  L'Istituto  Elettrotecnico  Nazionale  "Galileo  Ferraris", di
seguito denominato Istituto, e' un'ente pubblico nazionale di ricerca
afferente al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica - MURST e a carattere non strumentale, ai sensi del DPR 5
agosto  1991  concernente  "Individuazione  di  enti  di  ricerca   a
carattere non strumentale".
   2.  Ai  sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8, comma
3, della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  l'Istituto  ha  autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
   3. I principi di autonomia di cui al citato art. 8, comma 3, della
legge    n.    168/1989,   sono   esplicitati   nelle   modificazioni
all'ordinamento dell'Istituto di  cui  al  decreto  commissariale  n.
102/1992, del 2 marzo 1992.
   4.  Secondo  quanto  previsto  dalla legge 11 agosto 1991, n. 273,
istitutiva del sistema nazionale di taratura,  l'Istituto  svolge  le
funzioni  di Istituto metrologico primario, funzioni comprendenti, in
particolare,  la  realizzazione  e  il  mantenimento   dei   campioni
nazionali e la loro messa a disposizione ai fini della disseminazione
delle unita' di misura.
                    Art. 2 - Obiettivi e compiti
   1.  L'Istituto  programma  ed effettua, nel quadro dei propri fini
istituzionali, attivita' di ricerca di base, finalizzata e applicata,
nelle aree tematiche della Metrologia, della Fisica e tecnologia  dei
materiali, delle Tecnologie per l'innovazione.
   2.  L'Istituto,  inoltre,  contribuisce  alla  formazione  e  alla
qualificazione di personale scientifico e tecnico e  alla  diffusione
della  cultura scientifica nei settori di propria competenza; cura la
salvaguardia e la valorizzazione del  proprio  patrimonio  culturale;
fornisce  pareri  e  consulenze, esegue istruttorie tecniche e svolge
ricerche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e
degli enti locali nei settori di sua pertinenza.
   3. L'attivita' dell'Istituto si svolge sulla base di un  Programma
triennale,  raccordato  al Piano triennale nazionale della ricerca, e
di Piani annuali di attuazione del  Programma  stesso.  Il  Programma
triennale  e' approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta
del   Consiglio   scientifico,   ed   e'   sottoposto   al   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
l'approvazione del CIPE. I Piani annuali sono approvati dal Consiglio
di amministrazione, su proposta del  Consiglio  scientifico,  e  sono
trasmessi  al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per le valutazioni di competenza.
       Art. 3 - Modalita' per il conseguimento degli obiettivi
   1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, l'Istituto:
   a)  collabora  con  altri  enti  di  ricerca  e universita' aventi
obiettivi scientifici e applicativi analoghi, allo scopo di  favorire
sinergie nell'utilizzo di competenze e di strutture di ricerca;
   b)  partecipa  a  programmi  e  progetti  di  ricerca  di  base  e
finalizzata, promossi da enti e organizzazioni nazionali, comunitarie
e internazionali;
   c) svolge  attivita'  di  ricerca  applicata  di  elevato  rilievo
scientifico per conto di enti pubblici e privati;
   d)  svolge attivita' di prova e certificazione di apparecchiature,
componenti e materiali, anche in applicazione di disposizioni  legis-
lative e di direttive comunitarie nei campi di pertinenza;
   e)  promuove  il trasferimento e l'applicazione delle conoscenze e
delle tecnologie acquisite nello svolgimento delle proprie  attivita'
di ricerca;
   f)   diffonde  i  risultati  della  propria  attivita'  sia  sulla
letteratura scientifica, sia con proprie pubblicazioni;
   g) concorre allo  sviluppo  e  alla  definizione  della  normativa
tecnica;
   h)   conserva   gli  archivi  storici  e  correnti,  nonche'  ogni
testimonianza concernente la propria storia, curando le collezioni  e
gli strumenti scientifici di sua proprieta'.
                     Art. 4 - Organi e strutture
   1. Sono organi e strutture de l'Istituto:
   a)  gli organi di governo, a cui sono affidate, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  le  funzioni  di
indirizzo,   di   programmazione   e  di  controllo  delle  attivita'
dell'ente, attraverso la definizione degli obiettivi e dei  programmi
da  attuare  e  la  verifica  della  rispondenza  dei risultati della
gestione alle direttive generali impartite;
   b) il Direttore generale e i  dirigenti  di  Unita'  organica,  ai
quali  spetta  la  gestione  scientifica,  tecnica,  amministrativa e
finanziaria, compresa l'adozione di  tutti  gli  atti  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali,  nonche'  di
controllo; essi sono, altresi', responsabili  della  gestione  e  dei
relativi risultati;
   c)  la struttura operativa, a cui e' affidato lo svolgimento delle
attivita'   necessarie   per   il   conseguimento   delle   finalita'
istituzionali e degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
   2.  Le  modalita'  di  nomina,  la  composizione, le funzioni e le
attribuzioni degli organi di governo sono definite dal citato decreto
commissariale   n.   102/1992.    Aspetti    specifici    concernenti
l'organizzazione  e  il  funzionamento  degli  organi di governo sono
riportati nel successivo titolo Il del presente Regolamento.
   3. L'organizzazione e il funzionamento della struttura  operativa,
nonche' i compiti dei dirigenti e dei responsabili sono descritti nel
titolo  III  del  presente  Regolamento. Le modalita' di conferimento
degli incarichi di dirigenza, di responsabilita' e  di  coordinamento
sono descritti nel successivo titolo IV.
             TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
                       DEGLI ORGANI DI GOVERNO
                     Art. 5 - Organi di governo
   1.  Sono  organi  di  governo  dell'IEN:  a)  il Presidente; b) il
Consiglio di amministrazione; c)  il  Consiglio  scientifico;  d)  il
Collegio dei revisori dei conti.
                       Art. 6 - Il Presidente
   1.  Le modalita' di nomina e le funzioni del Presidente sono defi-
nite dagli artt. 5 e 6 del decreto commissariale n. 102/1992.
   2. Il Presidente cura il coordinamento  delle  attivita'  dei  due
Consigli, ove concorrano le competenze di entrambi.
      Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione: composizione e
                            funzionamento
   1.   La   composizione   e   il  funzionamento  del  Consiglio  di
amministrazione sono definiti dall'art. 7 del  decreto  commissariale
n.  102/1992.  Le  modalita'  di elezione dei componenti elettivi del
Consiglio di amministrazione sono definite dal Regolamento  approvato
con decreto commissariale n. 230/1992, del 28 aprile 1992.
   2.   Nei   giorni  immediatamente  successivi  alle  riunioni  del
Consiglio di amministrazione, una sintesi delle decisioni  assunte  e
di  quanto emerso nel corso delle riunioni viene resa pubblica a cura
del Direttore generale, mediante affissione all'albo dell'Istituto.
   3. I verbali delle riunioni, in seguito  alla  loro  approvazione,
sono  pubblici  e  restano a disposizione per la consultazione per un
periodo di sessanta giorni.
   4.  Compiti  di  preparazione  dei   lavori   del   Consiglio   di
amministrazione  possono  essere  affidati  dal  Consiglio medesimo a
Commissioni istruttorie, di cui fanno parte il Direttore generale,  i
Responsabili della struttura operativa, per le materie di competenza,
e componenti del Consiglio di amministrazione.
 5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete:
    a)  il  rimborso  delle  spese  di  missione effettuate per conto
dell'Istituto;
    b) un gettone di presenza alle sedute del Consiglio,  nei  limiti
di cui alle vigenti disposizioni legislative.
       Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione: attribuzioni
    1. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono definite
dall'art. 8 del decreto commissariale n. 102/1992.
   Art. 9 - Il Consiglio scientifico: composizione e funzionamento
    1.   La   composizione  del  Consiglio  scientifico  e'  definita
dall'art. 9 del decreto commissariale n. 102/1992.  Le  modalita'  di
elezione dei componenti elettivi del Consiglio scientifico sono defi-
nite  dal  Regolamento  approvato  con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 6/1994, del 4 febbraio 1994. Almeno trenta  giorni
prima   della   scadenza   naturale  del  Consiglio  scientifico,  il
Presidente avvia le procedure per la  sua  ricostituzione.  Il  nuovo
Consiglio  scientifico  e' nominato dal Presidente e, di norma, tiene
la sua prima riunione non oltre sessanta giorni  dalla  scadenza  del
Consiglio precedente.
    2.  Il  Consiglio  scientifico e' convocato tutte le volte che il
Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno tre volte all'anno.
    3. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide  quando  sia
presente   la  maggioranza  dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In
caso di parita'  di  voti,  prevale  il  voto  del  Presidente  della
riunione.  Alle riunioni assistono i Dirigenti delle Unita' organiche
scientifiche e tecniche.
   4.  Il  Consiglio  scientifico  elegge,  nel  proprio   seno,   in
conformita'  al  disposto  del  comma  5  dell'art.  10  del  decreto
commissariale n. 102/1992,  il  Vicepresidente,  il  quale,  oltre  a
svolgere i compiti delegatigli dal Presidente, lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento.
   5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a
tre  sedute  consecutive  del  Consiglio sono dichiarati decaduti con
decreto del Presidente dell'Istituto. In caso  di  vacanza  di  posti
riservati  a  membri eletti o designati, il Presidente da' corso alle
corrispondenti procedure di elezione  o  di  designazione  dei  nuovi
membri;  questi  rimangono  in carica fino alla scadenza naturale del
Consiglio scientifico.
   6. Il Consiglio scientifico nomina, al suo interno, un  Segretario
con  il  compito di redigere il verbale di seduta che sottoscrive con
il Presidente. Il Segretario puo' essere coadiuvato da un funzionario
dell'amministrazione.
   7.  Nei casi di urgenza il Presidente puo' consultare i componenti
del Consiglio scientifico tramite lettera o altro mezzo  equivalente.
Il   risultato  della  consultazione  e'  riferito  nella  successiva
riunione del Consiglio scientifico.
   8.  Nei  giorni  immediatamente  successivi  alle   riunioni   del
Consiglio  scientifico,  una  sintesi  delle  decisioni  assunte e di
quanto emerso nel corso delle riunioni viene resa pubblica a cura del
Segretario, mediante affissione all'albo dell'Istituto.
   9. I verbali delle riunioni, in seguito  alla  loro  approvazione,
sono  pubblici  e  restano a disposizione per la consultazione per un
periodo di sessanta giorni.
   10.  Ai  componenti  del  Consiglio  scientifico  compete:  a)  il
rimborso delle spese di missione effettuate per conto dell'Istituto;
   b) un gettone di presenza alle sedute del Consiglio, nei limiti di
cui alle vigenti disposizioni legislative.
          Art. 10 - Il Consiglio scientifico: attribuzioni
   1.   Le  attribuzioni  del  Consiglio  scientifico  sono  definite
dall'art. 10 del decreto commissariale n. 102/1992.
   2. Nel quadro delle  predette  attribuzioni,  in  particolare,  il
Consiglio scientifico:
   a)  formula proposte in merito alla partecipazione dell'Istituto a
programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali;
   b) promuove iniziative d'indirizzo delle attivita' scientifiche  e
tecniche dell'Istituto;
   c) formula al Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda il
personale tecnico-scientifico, proposte e pareri relativi a:
   - incarichi di dirigenza, di responsabilita' e di coordinamento;
   - modifiche della pianta organica e dell'ordinamento dei servizi;
   -  impostazione  e  contenuti  del  piano  annuale di concorsi per
assunzioni;
   d)  formula  proposte  e  pareri   in   merito   ad   accordi   di
collaborazione   e   contratti   di  ricerca,  secondo  le  modalita'
ulteriormente precisate nel titolo V del presente Regolamento.
            Art. 11 - Il Collegio dei revisori dei conti
   1. La composizione e le funzioni del  Collegio  dei  revisori  dei
conti  sono  stabilite  dall'art.  11  del  decreto  commissariale n.
102/1992.
                   Art. 12 - Il Direttore generale
   1.  Le  modalita'  di  nomina e le funzioni del Direttore generale
sono definite dall'art. 12 del decreto commissariale n. 102/1992.
   2.  Il  Direttore  generale  cura  l'applicazione   del   presente
Regolamento   e   predispone   eventuali   proposte  di  modifiche  e
integrazioni da sottoporre all'esame degli organi di governo, secondo
quanto disposto dal successivo art. 36,  in  particolare  per  quanto
concerne l'articolazione della struttura operativa.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA
          Art. 13 - Articolazione della struttura operativa
   1. La struttura operativa comprende:
  a) una o piu' Unita' organiche scientifiche e tecniche;
  b) una o piu' Unita' organiche di gestione e supporto.
   2.   Al   fine   di   coordinare   attivita'   svolte  all'interno
dell'Istituto o in  connessione  con  altri  enti  di  ricerca,  sono
istituite  strutture  di coordinamento oppure individuate funzioni di
coordinamento.  Possono  essere,  inoltre,  individuate  funzioni  di
coordinamento  di  specifiche attivita' all'interno di singole Unita'
organiche.  A  ciascun  coordinamento  e'  preposto  un  Responsabile
nominato con le modalita' indicate nel successivo art. 20.
   3.  L'articolazione  della  struttura  operativa  e'  definita  da
apposito ordinamento dei servizi; le modificazioni allo  stesso  sono
approvate,  previo  parere  favorevole del Consiglio scientifico, con
deliberazione del Consiglio di amministrazione.
  Art. 14 - Unita' organiche scientifiche e tecniche: attribuzioni
   1. Le Unita' organiche scientifiche  e  tecniche  svolgono,  nelle
aree   tematiche   dell'Istituto,   attivita'  di  ricerca  di  base,
finalizzata  e  applicata  necessarie  per  il  conseguimento   degli
obiettivi programmatici. In particolare, le dette Unita' organiche:
   a)  svolgono  studi  e ricerche finalizzati alla realizzazione dei
campioni primari delle unita' di misura SI e alla  determinazione  di
costanti fisiche fondamentali; provvedono, per i campi di pertinenza,
alla  realizzazione  delle  unita'  di  misura,  al  mantenimento dei
campioni nazionali e alla disseminazione delle unita'  di  misura  SI
con  essi  realizzate, con l'obiettivo di assicurare l'equivalenza, a
livello internazionale, dei campioni nazionali;
   b) svolgono attivita' di ricerca nel campo della produzione, della
caratterizzazione  e  dello  studio  di  materiali  innovativi,   con
l'obiettivo-  di  analizzarne  le  proprieta'  fisiche fondamentali e
quelle d'interesse applicativo;
   c) svolgono attivita'  di  ricerca  concernente  lo  studio  e  la
sperimentazione   di   sistemi,  apparecchiature  e  componenti,  con
l'obiettivo di sviluppare processi  innovativi  nella  produzione  di
beni e nella fornitura di servizi; di di servizi;
   d)  eseguono  attivita' di ricerca applicata, di accreditamento di
laboratori, di consulenza e di certificazione tecnica  per  conto  di
enti pubblici e privati;
   e) attivano servizi all'utenza relativamente agli atti e alle pro-
cedure scientifiche e tecniche.
  Art. 15 - Unita' organiche scientifiche e tecniche: articolazione
                           e funzionamento
   1.  Le  Unita'  organiche  scientifiche  e tecniche possono essere
articolate in Settori, che comprendono le strutture specialistiche di
cui l'Istituto si  dota  per  il  conseguimento  dei  suoi  obiettivi
programmatici.
   2.  Di  ciascuna  Unita' organica e' responsabile un Dirigente, al
quale sono affidati i seguenti compiti:
   a)  determinare  i  criteri  generali  di  organizzazione   e   di
funzionamento    dell'Unita'    organica,   provvedendo   agli   atti
amministrativi propri dell'Unita' e al coordinamento dei Settori;
   b) formulare proposte di modifica organizzativa  riguardanti,  tra
l'altro,   l'articolazione   dell'Unita'   organica   in   Settori  e
l'individuazione di funzioni di coordinamento;
   c)  curare  la  preparazione  e  l'attuazione  dei  programmi   di
attivita',  nonche'  la stesura delle relazioni sull'attivita' svolta
dall'Unita'   organica,   attivando   processi   di   verifica    del
raggiungimento degli obiettivi programmatici;
   d)  curare  la partecipazione a programmi di ricerca e a organismi
scientifici e tecnici nazionali, comunitari e internazionali, nonche'
la diffusione della conoscenza delle attivita' svolte;
   e)  assegnare il personale ai Settori;
   f) attribuire,   su   proposta   dei   Responsabili  di Settore, i
trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
   g)  fornire  elementi  di  valutazione  con riguardo ad accordi di
collaborazione,  a  convenzioni,  a  contratti  di   ricerca   e   di
consulenza,   nonche'   a-   ogni   altro   aspetto  delle  attivita'
scientifiche e tecniche.
   3. A ciascun Settore e' preposto un Responsabile,  al  quale  sono
affidati i seguenti compiti:
   a)  curare,  in  collaborazione  con  il  Di  rigente  dell'Unita'
organica, la definizione e l'esecuzione del programma nell'ambito del
Settore, coordinando le attivita' di  ricerca  afferenti  al  Settore
medesimo;
   b)   provvedere   agli   aspetti   organizzativi   e   agli   atti
amministrativi all'interno del Settore,  nonche'  alla  gestione  del
personale a esso afferente;
   c)  provvedere  alla  gestione  e  allo  sviluppo  dei laboratori,
nonche'  alla  conservazione  delle   attrezzature   scientifiche   e
tecniche;
   d) assumere la responsabilita' tecnico-scientifica delle attivita'
di prova e di certificazione.
   Art. 16 - Unita' organiche di gestione e supporto: attribuzioni
   1.  Le  Unita'  organiche  di  gestione  e  supporto  svolgono  le
attivita' amministrative, contabili  e  tecniche  occorrenti  per  il
conseguimento degli obiettivi programmatici. In particolare, le dette
Unita' organiche:
   a)   curano  la  predisposizione  degli  atti  e  delle  procedure
d'interesse  generale  per  l'ordinamento,   il   funzionamento,   la
struttura e l'organizzazione dell'ente;
   b) svolgono compiti e attivita' di supporto agli organi di governo
e  di  direzione dell'ente (Presidente, Consiglio di amministrazione,
Consiglio scientifico e Direttore generale);
   c) curano i rapporti con gli organi di  controllo  sugli  atti  di
competenza;
   d)  assicurano la gestione degli affari del personale, la gestione
contabile, finanziaria e patrimoniale, la gestione della  biblioteca,
lo   svolgimento  delle  attivita'  di  pubblicazione  e  stampa,  la
fornitura dei servizi generali tecnici e amministrativi;
   e) attivano servizi all'utenza interna  ed  esterna  relativamente
agli atti e ai procedimenti di competenza delle Unita' organiche.
 Art. 17 - Unita' organiche di gestione e supporto: articolazione e
                            funzionamento
   1.  Le Unita' organiche di gestione e supporto, per lo svolgimento
delle proprie attivita', possono essere articolate in Settori, che, a
loro volta, possono essere suddivisi in uffici.
   2.  L'attivazione  di  servizi  all'utenza  interna   ed   esterna
relativamente  agli atti e ai procedimenti di competenza delle Unita'
organiche di gestione e supporto  e'  affidata,  per  le  materie  di
rispettiva competenza, ai singoli Settori.
   3.  Di  ciascuna  Unita' organica e' responsabile un Dirigente, al
quale sono affidati i seguenti compiti:
   a) determinare  i  criteri  generali  di  c  organizzazione  e  di
funzionamento    dell'Unita'    organica,   provvedendo   agli   atti
amministrativi propri dell'Unita' e al coordinamento dei Settori;
   b)  formulare  proposte di modifica organizzativa e procedere alla
verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttivita';
   c)  curare  la  preparazione  e  l'attuazione  dei  programmi   di
attivita',  nonche'  la stesura delle relazioni sull'attivita' svolta
dall'Unita'   organica,   attivando   processi   di   verifica    sul
conseguimento degli obiettivi programmatici;
   d) curare i rapporti con organismi esterni, segnatamente con altri
enti  e  istituzioni  di  ricerca,  e la partecipazione a iniziative,
programmi e corsi di formazione e aggiornamento  d'interesse  per  le
attivita' di gestione e supporto;
   e) assegnare il personale ai Settori;
   f)   attribuire,  su  proposta  dei  Responsabili  di  Settore,  i
trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
   g) fornire elementi di valutazione su ogni altro aspetto afferente
alle attivita' di gestione e supporto.
   4. A ogni Settore e'  preposto  un  Responsabile,  al  quale  sono
affidati i seguenti compiti:
   a)   curare,   in  collaborazione  con  il  Dirigente  dell'Unita'
organica, la definizione e l'esecuzione del programma nell'ambito del
Settore, nonche' lo sviluppo delle relative attivita';
   b)   provvedere   agli   aspetti   organizzativi   e   agli   atti
amministrativi  all'interno  del  Settore,  nonche' alla gestione del
personale a esso assegnato.
               TITOLO IV - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
  Art. 18 - Unita' organiche scientifiche e tecniche: incarichi di
                     dirigenza e responsabilita'
   1.  Gli  incarichi  di  dirigenza  di  ciascuna  Unita'   organica
scientifica  e tecnica sono conferiti con deliberazione del Consiglio
di  amministrazione,  su  proposta  del  Consiglio   scientifico,   a
personale  scientifico  e  tecnico  appartenente al I o al Il livello
professionale.  L'incarico  di  dirigenza  di  Unita'   organica   e'
incompatibile   con  la  qualita'  di  componente  del  Consiglio  di
amministrazione o del Consiglio scientifico.
   2. Gli incarichi di responsabilita' di Settore sono conferiti  con
deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del
Dirigente  dell'Unita'  organica  di  afferenza   e   previo   parere
favorevole  del  Consiglio  scientifico,  a  personale  scientifico e
tecnico dell'ente di livello professionale non inferiore al III.
   Art. 19 - Unita' organiche di gestione e supporto: incarichi di
                     dirigenza e responsabilita'
   1.  Gli  incarichi  di  dirigenza  di  ciascuna Unita' organica di
gestione e supporto sono conferiti con deliberazione del Consiglio di
amministrazione, su proposta  del  Direttore  generale,  a  personale
amministrativo  appartenente  al  II  o al III livello professionale.
L'incarico di dirigenza di Unita' organica e'  incompatibile  con  la
qualita'  di  componente  del  Consiglio  di  amministrazione  o  del
Consiglio scientifico.
   2. Gli incarichi di responsabilita' di Settore sono conferiti  con
deliberazione  del  Consiglio  di  arnministrazione,  su proposta del
Dirigente  dell'Unita'  organica  di  afferenza   e   previo   parere
favorevole  del  Direttore generale, a personale dell'ente di livello
professionale non inferiore al V.
           Art. 20 - Incarichi e funzioni di coordinamento
   1. Gli  incarichi  di  responsabilita'  delle  strutture  e  delle
funzioni  di  coordinamento  a  livello d'Istituto di cui al comrna 2
dell'art. 13  sono  conferiti  con  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione,  su  proposta del Consiglio scientifico, a personale
dell'ente di livello professionale non inferiore al III.
   2. Le funzioni di  coordinamento  all'interno  di  singole  Unita'
organiche  di  cui  al  comma  2  dell'art.  13  sono  conferite  con
deliberazione del  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del
Dirigente dell'Unita' organica di afferenza, previo parere favorevole
del Direttore generale.
       TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
              Art. 21 - Programmazione delle attivita'
   1.   La  programmazione  delle  attivita'  si  attua  mediante  il
Programma triennale di attivita' e i Piani annuali di attuazione  del
Programma stesso di cui al comma 3 del precedente art. 2.
   2.   Il   Programma  triennale  definisce  le  aree  tematiche  di
riferimento, individua gli  obiettivi  programmatici  da  perseguire;
individua,  inoltre, le risorse disponibili o da acquisire per la sua
attuazione, i risultati attesi  e  i  benefici  economici  e  sociali
derivanti dall'attuazione del Programma.
   3.  Il Piano annuale di attuazione traduce, nel breve termine, gli
obiettivi del Programma triennale e individua da un lato, le linee di
attivita'  e  le  altre  forme  organizzative   necessarie   per   il
conseguimento degli obiettivi e, dall'altro, le risorse finanziarie e
di personale disponibili nell'anno.
   4.  Le  linee  di  attivita'  possono  fare riferimento a un unico
Settore scientifico e tecnico,  oppure  essere  intersettoriali.  Una
linea intersettoriale afferisce al Settore nel quale la sua attivita'
e'  prevalente.  Una  linea  intersettoriale  puo'  fare  riferimento
diretto al Dirigente dell'Unita' organica di competenza,  qualora  il
Dirigente  stesso  lo  ritenga  opportuno  ai  fini  di  una migliore
gestione dell'attivita'.
   5. Nell'ambito del Piano annuale, sono individuati i  Responsabili
di linea e i loro compiti, nonche' i Responsabili di altre specifiche
attivita',  in  particolare  di  quelle  relative al mantenimento dei
campioni nazionali di cui  al  Regolarnento  adottato  dal  Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con D.M. 30 novembre
1993, n. 591.
   6.  Con  riferimento  al Piano annuale e al Bilancio di previsione
dell'Istituto, il  Direttore  generale,  sentiti  i  Dirigenti  delle
Unita'  organiche,  dispone  le  assegnazioni  di  fondi  alle Unita'
organiche  e  ai  Settori  per   lo   svolgimento   delle   attivita'
programmate.
   7.  Lo  stato di attuazione del Piano triennale di attivita' viene
esaminato annualmente  dal  Consiglio  scientifico,  che  ne  propone
eventuali aggiornamenti al Consiglio di amministrazione.
     Art. 22 - Collaborazioni scientifiche e convenzioni-quadro
   1.  Le  collaborazioni  scientifiche  a carattere continuativo con
altri enti di ricerca  e  universita'  sono,  di  norma,  oggetto  di
specifiche  convenzioni-quadro,  le  quali individuano le finalita' e
gli obiettivi della  collaborazione,  le  modalita'  di  svolgimento,
nonche' gli aspetti amministrativi ed economici del rapporto.
   2.   Le   convenzioni-quadro   sono  approvate  dal  Consiglio  di
amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio scientifico.
   3.  Le  collaborazioni  scientifiche  non  oggetto  di  specifiche
convenzioni  quadro  sono,  comunque,  portate  alla  conoscenza  del
Consiglio scientifico e  del  Consiglio  di  amministrazione  per  le
valutazioni di competenza.
 Art. 23 - Attivita' di ricerca finalizzata e di ricerca applicata:
                          principi generali
   1.  Le attivita' di ricerca finalizzata e di ricerca applicata, di
cui al precedente art. 3, comma 1, lett.  b)  e  c),  vengono  svolte
secondo modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito
il  Consiglio  scientifico,  sulla  base,  di  norma, di contratti di
ricerca, aventi durata anche pluriennale.
   2. Il Consiglio di  amministrazione  e  il  Consiglio  scientifico
vengono  periodicamente informati della stipulazione dei contratti di
ricerca e dei relativi risultati conseguiti.
     Art. 24 - Partecipazione a programmi e progetti di ricerca
                             finalizzata
   1.  Ai  fini  della  partecipazione  ai programmi e ai progetti di
ricerca finalizzata, l'Istituto provvede a una  determinazione  delle
spese  complessive  da  sostenere.  La  partecipazione consegue a una
positiva valutazione dei benefici attesi, in rapporto  al  fabbisogno
finanziario e di personale.
   2.  In  sede  di  approvazione  del  contratto  di  ricerca, viene
individuato il Responsabile scientifico e definito il piano di spesa,
che  puo'  prevedere,   nel   rispetto   della   normativa   vigente,
collaborazioni esterne con personale di altri enti; il piano di spesa
puo',   altresi',  prevedere  l'assunzione  a  tempo  determinato  di
personale, in conformita' alle disposizioni del contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e di sperimentazione.
              Art. 25 - Attivita' di ricerca applicata
   1. Le attivita' di ricerca applicata per conto di enti pubblici  e
privati  sono  svolte,  di  norma, sulla base di contratti di ricerca
conformi a schemi tipo approvati dal  Consiglio  di  amministrazione,
previo parere favorevole del Consiglio scientifico.
   2.   La   determinazione   dei  corrispettivi  da  richiedere  per
l'esecuzione dei contratti di ricerca applicata e' effettuata secondo
le tariffe in vigore, stabilite con  decreto  del  Presidente,  sulla
base di criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.
   3.  In  sede  di  approvazione  del  contratto  di  ricerca, viene
individuato il Responsabile scientifico e definito il piano di spesa,
piano che puo'  prevedere,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,
collaborazioni   esterne   con   personale  di  altri  enti,  nonche'
l'assunzione a tempo determina o di  personale  in  conformita'  alle
disposizioni   del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di
sperimentazione.
   4. L'esecuzione delle  prestazioni  in  parola  e'  affidata  alle
Unita'  organiche  e  ai  Settori  scientifici  e  tecnici o, in casi
particolari, a singoli ricercatori.
   5. La ripartizione dei proventi  derivanti  dall'esecuzione  delle
prestazioni  sopra  citate  e'  stabilita  dall'apposito  Regolamento
approvato in data 21 febbraio 1989.
            Art. 26 - Attivita' di prova e certificazione
   1. L'attivita' di prova e  certificazione  e'  svolta  nell'ambito
delle  Unita'  organiche  e  dei  Settori  scientifici  e  tecnici di
competenza, ai quali spetta la  valutazione  tecnico-operativa  delle
richieste provenienti da committenti esterni e la responsabilita' del
loro svolgimento.
   2.  Le  prestazioni  per  prove e certificazioni sono effettuate a
titolo oneroso, secondo le tariffe in vigore, stabilite  con  decreto
del  Presidente,  sulla  base  di  criteri  fissati  dal Consiglio di
amministrazione.  Fanno  eccezione  le  prestazioni   che   rientrino
nell'ambito  di  collaborazioni di ricerca a titolo gratuito con enti
pubblici e universita', regolate da apposite convenzioni-quadro.
   3.  Per  assicurare  il   mantenimento   e   l'adeguamento   delle
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attivita' di prova e
certificazione,  l'Istituto  destina  a  questo  fine una percentuale
degli introiti, definita in sede di predisposizione del  Bilancio  di
previsione.
   4.  La  ripartizione  dei proventi derivanti dall'esecuzione delle
prestazioni  sopra  citate  e'  stabilita  dal  Regolamento  di   cui
all'ultimo comma del precedente art. 25.
                  Art. 27 - Sistema della qualita'
   1.  L'Istituto  riconosce  l'importanza  di  svolgere tutte le sue
attivita' al piu' alto  livello  qualitativo,  di  curare  tutti  gli
aspetti  da  cui  dipende  detto  livello qualitativo e di assicurare
trasparenza e fiducia nelle attivita' svolte.
   2. A questo fine l' Istituto   documentato  in  un  Manuale  della
qualita',  approvato  dal  Presidente  dell'Istituto  e  sottoposto a
revisione   periodica.   Il   sistema   della    qualita'    riguarda
specificamente:
   a) le attivita' concernenti il mantenimento dei campioni nazionali
e la disseminazione delle unita' di misura SI con essi realizzate, al
fine  di  rendere  evidente  e  documentare  l'equivalenza, a livello
internazionale, dei campioni nazionali;
   b)  le  attivita'  di  qualificazione  e  di   accreditamento   di
laboratori  quali  centri di taratura, ai fini della loro conformita'
alla norma EN 45003;
   c) la taratura di campioni e di strumenti di  misura,  nonche'  le
attivita'   di   certificazione   di  apparecchiature,  componenti  e
materiali, ai fini della loro conformita' alla norma EN 45001;
   d) il complesso delle prestazioni  rese  a  terzi  secondo  quanto
previsto dalla normativa ISO 9000 sui sistemi della qualita'.
   3.  La  realizzazione  e  la  gestione  del sistema della qualita'
definito nel precedente comma 2 sono affidate al Responsabile per  il
sistema  della  qualita', il quale e' nominato, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del  Consiglio
Scientifico, tra il personale dell'Istituto.
   4.   Il   Responsabile  per  il  sistema  della  qualita'  dipende
funzionalmente dal Direttore generale  e  collabora,  ai  fini  dello
svolgimento  dei  compiti  affidatigli,  con  la  struttura operativa
dell'Istituto.
   Art. 28 - Valutazione e verifica delle attivita' dell'Istituto
   1.  L'Istituto  riconosce  l'importanza  di  attuare  processi  di
valutazione  e  di  verifica   delle   proprie   attivita'   tecnico-
scientifiche e gestionali.
   2.   La   verifica   dell'attivita'   scientifica   e'  effettuata
annualmente con particolare riferimento alla relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 6, comma  1,  lett.  e),
del  decreto  commissariale n. 102/1992, attraverso l'acquisizione di
un  parere  articolato  del  Consiglio  scientifico  sulla  relazione
medesima,   nonche'   l'adozione,   da   parte   del   Consiglio   di
amministrazione dei provvedimenti d'occorrenza.
   3. La verifica dell'attivita' scientifica viene effettuata: per le
attivita' la cui  esecuzione  si  protrae  nel  tempo,  mediante  una
verifica  periodica  dei miglioramenti conseguiti e delle innovazioni
introdotte;  per  le  attivita'  concernenti  il   conseguimento   di
obiettivi  in  un  arco temporale definito, mediante una verifica dei
risultati  raggiunti  e  degli  eventuali  scostamenti   dai   limiti
temporali prefissati.
   4.  La  verifica  della  gestione  delle  risorse,  nonche'  della
funzionalita'  delle   strutture   dell'Istituto,   in   termini   di
economicita',  efficienza  ed  efficacia,  e'  effettuata annualmente
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', dall'apposito
Comitato di valutazione amministrativa.
   5. Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  istituire,  anche  su
proposta  del  Consiglio  scientifico,  commissioni  di studio per la
valutazione preventiva di progetti e programmi  di  attivita',  anche
per  quanto  riguarda  la  loro  gestione  e  altri aspetti, quali la
trasferibilita' verso l'industria o l'impatto sociale.
       Art. 29 - Cessione dei risultati di ricerca e brevetti
   1. I diritti e i doveri per l'Istituto e per i singoli autori,  in
relazione  a  invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca
svolta utilizzando, comunque, strutture o  mezzi  finanziari  forniti
dall'Istituto, vengono definiti nel rispetto dei seguenti principi:
   a) diritto dell'Istituto di conseguire il brevetto;
   b)  diritto  sussidiario  degli  autori di conseguire il brevetto,
qualora l'Istituto non eserciti  il  proprio  diritto  entro  congruo
termine;
   c)  riconoscimento, in ogni caso, ai singoli del diritto morale di
inventori,  nonche'  di  un  equo  compenso  commisurato  al   valore
economico del brevetto conseguito dall'Istituto.
   2.  Per  le  invenzioni  che  siano  il  risultato di attivita' di
ricerca  o  di  consulenza  svolte  in  esecuzione  di  contratti   o
convenzioni   con   enti   pubblici   o  privati,  l'Istituto  potra'
riconoscere  ai  terzi  contraenti  diritti  di  titolarita'   o   di
contitolarita'  del  brevetto  ovvero  di  sfruttamento  dei  diritti
esclusivi scaturenti dallo stesso.
     Art. 30 - Partecipazione a organismi scientifici e tecnici
   1. L'Istituto mette in atto  azioni  tendenti  a  sviluppare  e  a
qualificare  la  partecipazione  del  proprio  personale  a organismi
scientifici e tecnici, nazionali, comunitari  e  internazionali,  che
svolgono   attivita'   di   promozione   e  coordinamento  nei  campi
d'interesse dell'Istituto medesimo.
   2. La  designazione  di  personale  dell'ente  e'  effettuata  dal
Presidente,    previo    parere   del   Consiglio   scientifico.   La
partecipazione agli organismi di cui al comma 1 avviene sulla base di
comunicazioni  ufficiali  intercorse  tra  l'Istituto   e   i   detti
organismi.  Le  spese  per  la  partecipazione  trovano copertura nei
capitoli di pertinenza del bilancio dell'Istituto.
      Art. 31 - Organizzazione di convegni e rapporti ufficiali
   1. L'Istituto promuove e partecipa all'organizzazione di convegni,
seminari, riunioni e altre consimili manifestazioni,  ai  fini  della
conoscenza e della valorizzazione della propria attivita' di ricerca.
   2.  L'Istituto  intrattiene pubbliche relazioni con personalita' e
rappresentanti di enti italiani e stranieri, al  fine  di  stimolare,
con   riferimento   alla   sua   attivita'   e   alle  sue  finalita'
istituzionali, l'attenzione e  l'interesse  di  ambienti  e  soggetti
qualificati.
    3.  L'effettuazione  delle  spese  di  cui  al  presente articolo
avviene in conformita' ad apposito Regolamento.
                   Art. 32 - Il personale addetto
    1. Nella concreta attuazione  dei  propri  fini  istituzionali  e
degli  obiettivi  programmatici,  l'Istituto  si  avvale  di  proprio
personale, nonche' di personale di pendente da  universita',  enti  e
istituzioni  di  ricerca  o altre amministrazioni pubbliche, mediante
incarico di ricerca o di collaborazione tecnica,  previo  nulla  osta
dell'amrninistrazione di provenienza.
    2.  La  dotazione  organica  del  personale, articolata in ruoli,
livelli e profili  professionali,  e'  deliberata  dal  Consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  del  Direttore  generale,  sentito il
Consiglio scientifico.
    3. In relazione agli obiettivi  definiti  in  sede  di  Programma
triennale   e  di  Piani  annuali  di  attuazione,  il  Consiglio  di
amministrazione definisce, sentito il Consiglio scientifico, un piano
annuale di  concorsi,  con  la  specificazione  delle  priorita'  per
l'assegnazione del personale da acquisire.
    4.  Ai fini di assicurare un'elevata qualificazione e un positivo
inserimento nell'Istituto del personale assunto, nei concorsi vengono
presi  in  considerazione,  tra  l'altro,  a  seconda   del   livello
professionale  e  dell'area di attivita', la preparazione di base, la
competenza specifica, le realizzazioni  sperimentali,  la  produzione
scientifica e la capacita' di direzione di attivita' e di strutture.
                 Art. 33 - Formazione del personale
    1.   L'Istituto,   al  fine  di  una  costante  qualificazione  e
innovazione   delle   proprie   attivita',   promuove   e   organizza
sistematiche  iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione
e specializzazione professionale del proprio personale attraverso:
    a) l'organizzazione  all'interno,  anche  in  collaborazione  con
universita'  e  altri enti pubblici e privati, nazionali o stranieri,
di appositi corsi e seminari;
    b)  la  partecipazione  a  corsi  specialistici  esterni   e   la
permanenza presso altre istituzioni o industrie.
   2.  I  Piani  annuali  di  attivita'  forniscono indicazioni sulle
esigenze prioritarie di formazione e aggiornamento e, in particolare,
su  tipologia,  durata  e  destinatari  dei  corsi  e   seminari   da
organizzare  all'interno,  nonche'  sui  corsi esterni per i quali si
ritiene necessaria la partecipazione di personale dell'Istituto.
   3. L'Istituto intraprende iniziative per assicurare ai ricercatori
e ai tecnologia di recente assunzione la  possibilita'  di  soggiorni
presso  gruppi  di  ricerca  di  enti  internazionali,  comunitari  e
stranieri di elevata qualificazione, ai fini del completamento  delle
loro  conoscenze  specialistiche o dell'acquisizione delle competenze
necessarie per lo sviluppo di programmi e di linee di ricerca.
                  Art. 34 - Attivita' di formazione
   1. In relazione al complesso delle attivita'  di  ricerca  proprie
dell'Istituto,  questo, in collaborazione con universita' e con altri
enti di ricerca pubblici e privati, promuove e partecipa a iniziative
di formazione e aggiornamento di ricercatori e tecnici.
   2. In particolare, l'Istituto:
   a)   collabora   con    le    universita'    per    l'attivazione,
l'organizzazione e il funzionamento di corsi di dottorato di ricerca;
   b)  collabora  con  le universita' per lo svolgimento, nell'ambito
dei laboratori e delle attivita' di ricerca dell'Istituto, di tesi di
dottorato e di laurea;
   c) agevola  la  nomina  di  propri  ricercatori  a  "professori  a
contratto";
   d) organizza corsi specialistici su argomenti di sua competenza;
   e)  assegna  borse  di  addestramento  alla  ricerca  a giovani in
possesso del diploma di laurea. Le modalita'  di  assegnazione  delle
borse  di  addestramento  alla  ricerca  sono  stabilite  da apposito
Regolamento;
   f) provvede all'inserimento, nei propri laboratori e nelle proprie
attivita' di ricerca, di  ricercatori  stranieri,  giovani  laureati,
studenti,  laureandi e tecnici di laboratori industriali, per periodi
di formazione e specializzazione, nonche' di "visiting professor".
            TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
          Art. 35 - Articolazione della struttura operativa
  1. L'articolazione della  struttura  operativa,  al  momento  della
prima   applicazione   del   presente   Regolarnento,   e'   definita
nell'ordinamento dei selvizi n. 1/1998, riportato nell'allegato n.  1
al presente Regolamento.
                 Art. 36 - Revisione del Regolamento
  1.  Le  modifiche  e  le  integrazioni al presente Regolamento sono
approvate, a maggioranza assoluta dei componenti,  dal  Consiglio  di
amministrazione  e  dal Consiglio scientifico, su proposta di uno dei
due predetti organi.
                  Art. 37 - Successione delle norme
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere
efficacia per l'Istituto le disposizioni normative in  contrasto  con
esso.
             Art. 38 - Entrata in vigore del Regolamento
  1.  Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della  citata  legge
n. 168/1989.