(all. 1 - art. 1)
               AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA (1)

                               SEZIONE I
                   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

   1. Premessa
   Il  Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia
(d.lgs.   1 settembre 1993, n. 385,  di  seguito  denominato  "T.U.")
prevede  che  la  raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio
del credito costituiscono l'attivita' bancaria. L'esercizio  di  tale
attivita' e' riservato alle banche.
   Le  presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti
bancari al mercato; la  possibilita'  di  ingresso  di  nuove  banche
costituisce un presupposto per l'esplicarsi della concorrenza tra gli
operatori.
   E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche
sia  a  societa'  gia'  esistenti  che intendono svolgere l'attivita'
bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i  casi
e' prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.
   L'intervento  della  Banca  d'Italia  e'  finalizzato a verificare
l'esistenza delle condizioni atte a  garantire  la  sana  e  prudente
gestione della banca. A tal fine, si richiede:
   a)  l'adozione  della  forma  di societa' per azioni o di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata;
   b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a
6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni  di  euro  per  le  banche  di
credito cooperativo;
   c)  la  presentazione  di  un  programma  di  attivita'  iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
   d) il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti
di onorabilita' e degli altri presupposti soggettivi necessari per il
rilascio dell'autorizzazione;
   e) il possesso da parte dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,    direzione    e   controllo   dei   requisiti   di
professionalita' e di onorabilita'.
   E' altresi' richiesto l'insediamento della  sede  legale  e  della
direzione  generale della nuova banca nel territorio della Repubblica
italiana.

   La Banca d'Italia  nega  l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle  condizioni  sopra  indicate  non  risulti  garantita la sana e
prudente gestione.
   Le   iniziative   di  costituzione  devono  rispondere  a  disegni
imprenditoriali che consentano ai nuovi soggetti di operare  in  modo
efficiente.  La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere che la nuova banca
adegui le linee di sviluppo risultanti  dal  programma  di  attivita'
alle  esigenze  di  vigilanza  per  quel che riguarda il rispetto sia
degli obblighi informativi sia delle regole prudenziali.
   Per le societa' gia' esistenti che intendono entrare  nel  mercato
bancario  il  programma  di attivita', oltre a descrivere le linee di
sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla
qualita' delle attivita' precedentemente  svolte,  sull'articolazione
territoriale  e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la societa'
ha intenzione di adottare per  adeguare  il  complesso  aziendale  al
nuovo  ambito  operativo.  La  Banca  d'Italia  esamina  il programma
tenendo conto delle attivita'  svolte  e  dei  rischi  assunti  nella
precedente   gestione   sociale   e   verifica   che   la  situazione
patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'impresa  sia  tale  da
assicurare  sin  dall'inizio  il  rispetto  di  tutte  le  regole  di
vigilanza bancaria.
   Con riferimento allo statuto, la  Banca  d'Italia  valuta  che  le
previsioni  in  esso  contenute  siano  tali da consentire l'ordinato
svolgimento dell'attivita' della nuova banca.
   La  Banca  d'Italia  valuta  la  qualita'  dei  partecipanti   che
intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al
5%  o  di  controllo della banca, sulla base dei criteri generali che
fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari  e  alla
affidabilita' della situazione finanziaria di questi soggetti.
   Ai  sensi  dell'art.  96 del T.U., le banche aderiscono ad uno dei
sistemi di garanzia  dei  depositanti  istituiti  e  riconosciuti  in
Italia.
          (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
   2. Fonti normative
   La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.:
   - art.14, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria;
   -   art.   25,   concernente   i  requisiti  di  onorabilita'  dei
partecipanti;
   -  art.  26,  concernente  i  requisiti  di   professionalita'   e
onorabilita' degli esponenti aziendali;
   -  art.159,  che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia
nel caso  in  cui  l'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  sia  di
competenza delle Regioni a statuto speciale;
   e inoltre:
   -  dalla  direttiva  77/780/CEE,  relativa  al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  riguardanti
l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio;
   -  dalla  direttiva  89/646/CEE,  relativa  al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  riguardanti
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi e il suo esercizio e
recante modifica della direttiva 77/780/CEE;
   - dalla direttiva 95/26/CE, che, tra l'altro, apporta integrazioni
a  talune  disposizioni  della  direttiva  77/780/CEE  concernenti  i

criteri    per    il   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
   -  dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993, che fissa i criteri
cui la Banca d'Italia si attiene per  autorizzare  l'acquisizione  di
partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche;
   -  dal  Regolamento  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per
l'individuazione dei requisiti di onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante;
   -  dal  Regolamento  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per
l'individuazione dei requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'
degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.
   3. Definizioni
   Ai fini della presente disciplina si intende per:
   -    "esponenti    aziendali",   i   membri   del   consiglio   di
amministrazione,  del  collegio  sindacale   (sindaci   effettivi   e
supplenti)  e il direttore generale della banca ovvero i soggetti che
ricoprono cariche equivalenti comunque denominate;
   - "filiazione di banca estera",  la  banca  nazionale  controllata
anche  indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone
fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
   - "partecipazione indiretta", ai sensi dell'art. 22 del  T.U.,  la
partecipazione  al  capitale di banche acquisita o comunque posseduta
per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o  per
interposta persona;
   -  "responsabili  della  succursale",  i  due principali esponenti
della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria.
   4. Destinatari della disciplina
   Le presenti disposizioni sono indirizzate:
   -  ai  soggetti,  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  intendono
promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia;
   -   alle   societa'   gia'   esistenti  che  intendono  esercitare
l'attivita' bancaria in Italia modificando l'oggetto sociale;
   - alle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in  Italia
con una prima succursale.


                               SEZIONE II
                            CAPITALE MINIMO

   Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria,
l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in:
   - 6,3 milioni di euro per le  banche  in  forma  di  societa'  per
azioni e per le banche popolari (1);
   - 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo (1).
   I  limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non
ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro,  di
assicurare  adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio
dell'attivita'.
   La partecipazione di  ciascun  socio  al  capitale  di  una  banca
popolare  non  puo'  superare  lo 0,50 % del capitale sociale (2). Il
valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a 2  euro  (3)
(4).

   Ciascun   socio   di   una   banca  di  credito  cooperativo  puo'
sottoscrivere capitale della banca fino a  un  ammontare  massimo  di
50.000  euro  (5)  (6).  Il  valore  nominale di ciascuna azione deve
essere compreso tra 25 euro e 500 euro (6) (7).
   Nel  caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti
in natura, detti conferimenti non possono  eccedere  i  sette  decimi
dell'ammontare complessivo del capitale.
   La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti
conferiti  e  alle  esigenze  di  vigilanza,  puo'  richiedere  anche
l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VII, par.  3,  del
presente  Capitolo,  in  materia  di  accertamento  del patrimonio di
societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria.

          (1) Fino al 31.12.2001, il capitale  puo'  essere  espresso
          anche  in  lire.  In questo caso, l'ammontare da versare e'
          calcolato applicando il tasso ufficiale di conversione.
          (2) Art. 30, comma 2, del T.U.
          (3) Art. 29, comma  2,  del  T.U.,  cosi'  come  modificato
          dall'art.  4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 213/98.
          (4)  Nel  caso  in  cui,  fino  al  31.12.2001, il capitale
          sociale  sia  espresso  in  lire,  il  valore  nominale  di
          ciascuna   azione   non   puo'   essere  inferiore  a  lire
          cinquemila.
          (5) Art. 34, comma  4,  del  T.U.,  cosi'  come  modificato
          dall'art.  4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 213/98.
          (6)  Nel  caso  in  cui,  fino  al  31.12.2001, il capitale
          sociale  sia  espresso  in  lire,  il  valore  nominale  di
          ciascuna   azione   non   puo'   essere  inferiore  a  lire
          cinquantamila ne' superiore a  lire  un  milione  e  nessun
          socio  puo'  possedere  azioni  il  cui  valore complessivo
          superi 80 milioni di lire.
          (7) Art. 33, comma  4,  del  T.U.,  cosi'  come  modificato
          dall'art.  4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

                              SEZIONE III
                         PROGRAMMA DI ATTIVITA'

   Gli  amministratori  della  banca  predispongono  un programma per
l'attivita' iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati:
   a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca
intende svolgere nell'ambito delle  attivita'  indicate  all'art.  1,
comma 2, lett. f) del T.U.
   In   particolare,   vanno   specificate   le   aree  economiche  e
territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui  la  banca
intende   rivolgersi  sia  nell'attivita'  di  raccolta  (mercato  al
dettaglio,  all'ingrosso,  interbancario,  ecc.)  sia  in  quella  di
impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.);
   b)  la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonche' il
sistema dei controlli interni  che  la  banca  intende  adottare  per
conseguire  gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche
dimensionali previste;
   c)  le  caratteristiche  del  sistema  informativo  che  la  banca
utilizzera'  per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica
e per effettuare le segnalazioni di vigilanza.

   Qualora la banca intenda offrire gia' nel periodo  iniziale  della
sua  attivita' prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel
programma le risorse umane e  tecniche  che  sono  destinate  a  tali
settori.
   Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica
contenente  i  bilanci  previsionali  dei  primi  tre esercizi da cui
risultano in particolare:
   - l'ammontare degli investimenti che la banca  intende  effettuare
per  impiantare  la  struttura  tecnico-organizzativa  e  le relative
coperture finanziarie;
   - le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere;
   - i risultati economici attesi.
   Nel programma devono essere altresi' forniti  elementi  in  ordine
alla  capacita' della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio
economico e di rispetto delle norme prudenziali nella  delicata  fase
di avvio dell'attivita'.
   La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  interventi  di modifica del
programma, quando le linee di sviluppo in esso  previste  contrastino
con la sana e prudente gestione.
   La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere modifiche del programma
e/o un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo
non risulti coerente con l'articolazione territoriale e le dimensioni
operative,  come  risultanti  dal  programma  stesso,  ovvero  con il
rispetto, anche prospettico, dei requisiti prudenziali.
   Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione, la Banca
d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo'  fornire  indicazioni
alla  banca  perche'  quest'ultima  conformi  le  previste  linee  di
sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali
e alle esigenze informative di vigilanza.

                               SEZIONE IV
            CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA

   1. Partecipazioni rilevanti (1)
   I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni  in
misura  superiore  al  5%  o  di  controllo nel capitale di una banca
devono possedere i requisiti di onorabilita', secondo quanto previsto
dal Regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica n. 144 del 18 marzo 1998 (2).
   La  Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente
gestione, valuta, inoltre, la qualita' di tali soggetti in termini di
correttezza  nelle  relazioni  di  affari   e   affidabilita'   della
situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dalla delibera
CICR  del  19  aprile  1993.  Possono, altresi', assumere rilievo gli
eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o  associativi
- tra partecipanti e altri soggetti che si trovino in situazioni tali
da compromettere le condizioni sopra indicate.
   In sede di rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, la
sussistenza  dei  requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia
la possibilita' di valutare ogni precedente penale o indagine  penale
a  carico  di coloro che partecipano al capitale della banca anche in
misura non superiore al 5%.
   La Banca d'Italia, nell'effettuare  tali  verifiche,  utilizza  le
informazioni  e  i  dati  in suo possesso e puo' avvalersi di notizie

riservate  derivanti  dalla  collaborazione   con   altre   autorita'
pubbliche  o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri
interessati.
   La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  ai  partecipanti specifiche
dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione
della banca.
   Nelle parti A.1  e  A.2  dell'All.  A  del  presente  Capitolo  e'
indicata  la  documentazione  necessaria  per valutare i requisiti di
onorabilita' e la qualita' dei partecipanti al capitale (3).
   Tale documentazione non e' richiesta:
   - alle banche nazionali o comunitarie;
   - alle societa' capogruppo e alle  componenti  di  gruppi  bancari
iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.;
   - agli enti pubblici anche economici.

          (1)  Per  la  disciplina  delle  partecipazioni al capitale
          delle banche, cfr. Cap. XLVII delle presenti Istruzioni.
   2. Limiti di detenibilita'
   Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione
di partecipazioni superiori al  15%  del  capitale  delle  banche  (o
comportanti  il  controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono
in misura rilevante attivita' di impresa in settori non  bancari  ne'
finanziari.
   In  conformita' ai criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile
1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi
che le attivita' svolte direttamente, diverse da  quelle  bancarie  e
finanziarie,  non  eccedano  il 15% del totale delle attivita' svolte
direttamente. Per le attivita' finanziarie va fatto riferimento  alle
attivita' indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), nn. da 2 a 12, del
T.U.; ad esse e' assimilata l'attivita' assicurativa.
   Se  il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette,
di controllo in altre societa', deve essere rispettata la  condizione
che  la  somma degli attivi di bilancio delle societa' non bancarie e
non finanziarie controllate non ecceda il 15% del totale  dell'attivo
d'impresa  del  soggetto  medesimo  e  di  tutte  le societa' da esso
controllate.
   La documentazione da produrre e lo  schema  da  compilare  per  la
verifica    della   condizione   sopra   indicata   sono   riportati,
rispettivamente, nella parte  A.3  dell'All.  A  e  nell'All.  B  del
presente Capitolo.
   La documentazione di cui alla parte A.3 non e' richiesta:
   - alle banche nazionali o comunitarie;
   -  alle  societa'  capogruppo  e alle componenti di gruppi bancari
iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.;
   - agli enti pubblici anche economici.
   3. Strutture di gruppo
   Nel caso in cui la nuova banca entri a  far  parte  di  un  gruppo
bancario,  ovvero si determini la costituzione di un gruppo bancario,
la Banca d'Italia valuta la compatibilita'  dell'assetto  del  gruppo
con  la  disciplina  di vigilanza dei gruppi bancari (cfr.  Cap. XLII
delle presenti Istruzioni).
   Qualora il gruppo di cui la nuova banca  entra  a  far  parte  non
abbia la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del T.U.,
la  Banca  d'Italia  valuta  che  l'assetto del gruppo non risulti di

ostacolo allo svolgimento dei  controlli  di  vigilanza.  Qualora  al
gruppo  appartengano societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia
valuta se la localizzazione delle stesse o  le  attivita'  svolte  in
questi  Paesi  siano  tali  da consentire l'esercizio di una efficace
azione di vigilanza.

                                SEZIONE V
                  REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

   La materia dei requisiti di  professionalita'  e  di  onorabilita'
degli  esponenti aziendali e' disciplinata, ai sensi dell'art. 26 del
T.U., dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione  economica  n.  161  del  18  marzo  1998. Le relative
disposizioni applicative sono contenute nel Cap.  IX  delle  presenti
Istruzioni.
   I  documenti  per  la  verifica  del  possesso  dei requisiti sono
indicati,  a  titolo  esemplificativo,  nell'All.  C   del   presente
Capitolo.


                               SEZIONE VI
                 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
                PER LE SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE

   1. Domanda di autorizzazione
   I  promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano
la Banca d'Italia della propria iniziativa.  Essi,  inoltre,  possono
richiedere  alla  Filiale  competente i chiarimenti e le informazioni
necessarie per dar corso ai progetti di costituzione di nuove  banche
e  illustrare  le  caratteristiche  dell'iniziativa,  soprattutto con
riferimento  ai  profili  inerenti  la  gestione  dei  rischi  insiti
nell'attivita' bancaria.
   Nell'atto  costitutivo  i  soci nominano i membri del consiglio di
amministrazione  e  del  collegio  sindacale  della  banca  (1).   Il
versamento   del  capitale  sociale  deve  essere  di  ammontare  non
inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr.
Sezione II del presente Capitolo).
   Gli  amministratori  inoltrano  la   domanda   di   autorizzazione
all'attivita'  bancaria dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima
di dare corso  al  procedimento  di  iscrizione  nel  registro  delle
imprese.  La  presentazione  della  domanda avviene presso la Filiale
della Banca d'Italia nel cui ambito avra' sede  legale  la  banca  da
autorizzare (2).
   Prima  della  presentazione  della  domanda di autorizzazione, gli
esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla
quale risulta il possesso dei  requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita'   (cfr.   Sezione   V   del   presente   Capitolo).   La
documentazione  viene  esaminata  dai  componenti  il  consiglio   di
amministrazione  con  le  stesse modalita' indicate nel Cap. IX, par.
5, delle presenti Istruzioni.
   Gli  amministratori  di  banche  di  credito  cooperativo  possono
presentare   la  domanda  di  autorizzazione  per  il  tramite  della
Federazione nazionale della categoria (3).
   Alla domanda sono allegati:
   a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (4);

   b) il programma di attivita', contenente le informazioni  indicate
nella  Sezione  III  del  presente  Capitolo  e  ogni  altro elemento
ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche
operative che la banca intende assumere (5);

          (1)  Al  fine  di  semplificare  l'iter procedurale, potra'
          essere valutata l'opportunita'  che  nell'atto  costitutivo
          venga  conferita  al  consiglio  di  amministrazione  o  al
          presidente  del  medesimo  la  delega  per   apportare   le
          modifiche  all'atto  stesso  eventualmente  richieste dalla
          Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.
          (2) Per le  societa'  che  abbiano  la  direzione  generale
          insediata  in  una  provincia  diversa da quella della sede
          legale,  la  domanda  di   autorizzazione   dovra'   essere
          presentata  alla  Filiale  della  Banca d'Italia sita nella
          provincia di insediamento della direzione generale.
          (3) La domanda  puo'  essere  presentata  alla  Federazione
          nazionale tramite le Federazioni locali.
          (4) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione
          della direzione generale del nuovo organismo bancario.
          (5)   Nel   caso   in   cui  si  intenda  richiedere  anche
          l'autorizzazione   per   l'esercizio   dei    servizi    di
          investimento,  ai sensi dell'art.  19, comma 4, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni  in  materia  di intermediazione finanziaria),
          occorre presentare la documentazione prevista nel  Cap.  LI
          delle   presenti   Istruzioni.   Tale   autorizzazione   e'
          rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'attivita'
          bancaria.
   c) l'elenco, preferibilmente in ordine  alfabetico,  dei  soggetti
che  partecipano  direttamente  e  indirettamente  al  capitale della
banca, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione  in
valore  assoluto  e  in  termini  percentuali  e  con  le firme degli
interessati; per le partecipazioni indirette  andra'  specificato  il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
   d)  la  documentazione  richiesta per la verifica dei requisiti di
onorabilita' e della qualita' dei soggetti  che  acquisiscono,  anche
indirettamente,  partecipazioni  superiori  al  5% o di controllo nel
capitale della banca (cfr. All. A del presente Capitolo);
   e) l'attestazione del versamento del capitale nella misura  minima
stabilita  dalle  presenti  disposizioni,  rilasciata dalla direzione
generale  della  banca  presso  la  quale  il  versamento  e'   stato
effettuato;
   f)  informazioni  sulla provenienza delle somme con le quali viene
sottoscritto il capitale della banca;
   g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale;
   h)  il  verbale  della  riunione  nel  corso   della   quale   gli
amministratori   hanno   verificato  il  possesso  dei  requisiti  di
professionalita' e di onorabilita' sia degli  stessi  amministratori,
sia  dei  soggetti  chiamati  a  svolgere  funzioni  di  direzione  e
controllo.
   La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere  data
non  anteriore  ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di
autorizzazione.

   I  soci  delle  banche  di  credito  cooperativo  devono   inoltre
attestare  che  nel  territorio di competenza della costituenda banca
essi hanno la residenza, la sede ovvero vi operano con  carattere  di
continuita'.  Tale  attestazione  deve  risultare  da  certificazione
rilasciata  dalle  competenti  autorita'  comunali o da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  n.
15/68 e successive modifiche e integrazioni.
   Se  la  domanda  riguardante  una  banca di credito cooperativo e'
inviata tramite la Federazione nazionale,  quest'ultima  verifica  la
completezza  della documentazione ricevuta dagli amministratori (1) e
trasmette la domanda alla competente Filiale  della  Banca  d'Italia,
allegando:
   a)  il  programma  di  attivita' unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto sociale della banca;
   b) l'attestazione del versamento del capitale;
   c) il  verbale  da  cui  risulti  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti  di  professionalita'  e  di  onorabilita'  degli esponenti
aziendali.
   La domanda e' accompagnata da una relazione della Federazione  che
illustra  i  profili  tecnici  dell'iniziativa.  Nella relazione sono
elencati gli adempimenti svolti e la  documentazione  prodotta  dagli
interessati  per  il rispetto della normativa in materia di requisiti
dei partecipanti al capitale.

          (1) La domanda  e',  ovviamente,  quella  prevista  in  via
          generale nella presente Sezione.
   2. Istruttoria della Banca d'Italia
   Il   rilascio   dell'autorizzazione   all'attivita'   bancaria  e'
subordinato a un'istruttoria della Banca d'Italia volta a  verificare
l'esistenza  delle  condizioni  atte  a  garantire la sana e prudente
gestione della banca. La Banca  d'Italia  verifica  l'adozione  della
forma  di  societa'  per  azioni  ovvero  di societa' cooperativa per
azioni a responsabilita' limitata; l'esistenza di un capitale versato
non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le
banche  di  credito  cooperativo;  il  contenuto  del  programma   di
attivita';  il  possesso  dei requisiti di onorabilita' e la qualita'
dei partecipanti al capitale; il possesso da parte dei  soggetti  che
svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo dei
requisiti di professionalita' e di onorabilita'; l'insediamento della
sede  legale  e  della  direzione  generale  nel   territorio   della
Repubblica italiana.
   La  Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di
svolgere accertamenti presso la banca  ove  e'  stato  effettuato  il
versamento   del  capitale  iniziale,  secondo  quanto  previsto  nel
presente Capitolo.
   La Banca d'Italia si  riserva  altresi'  di  richiedere  ulteriori
informazioni   e  chiarimenti  a  integrazione  della  documentazione
indicata al par. 1 della presente Sezione. Tali notizie possono anche
essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche
di credito cooperativo qualora la  domanda  di  autorizzazione  venga
presentata per il tramite degli organismi della categoria.
   Per  l'esercizio  dei  controlli  previsti  alla  Sezione  IV  del
presente  Capitolo,  la  Banca  d'Italia  puo'  richiedere   elementi

informativi  e/o  documentazione  ad autorita' pubbliche nazionali ed
estere.
   3. Rilascio dell'autorizzazione
   Verificata  la  sussistenza  delle  condizioni atte a garantire la
sana e prudente gestione  del  nuovo  organismo,  la  Banca  d'Italia
rilascia  l'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  entro  90 giorni
dalla data di ricevimento della domanda,  corredata  della  richiesta
documentazione;  nel  caso  in  cui  la  domanda relativa a banche di
credito cooperativo  sia  stata  presentata  tramite  la  Federazione
nazionale, il termine e' di 60 giorni.
   Se  la  documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente
il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende  a  decorrere  un
nuovo  termine  (90  o  60  giorni)  dalla  data  di  ricezione della
documentazione integrativa. Trascorsi 6  mesi  dall'interruzione  del
termine  senza  che la documentazione integrativa richiesta sia stata
prodotta, la domanda  di  autorizzazione  all'attivita'  bancaria  si
intende decaduta.
   Nei  casi in cui l'attivita' di acquisizione delle informazioni di
cui  al  par.  2  della  presente  Sezione  risulti   particolarmente
complessa,  la Banca d'Italia sospende il termine per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione. Della sospensione e della riapertura
dei termini viene data comunicazione agli interessati.
   Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della  direttiva
77/780/CEE,   il  provvedimento  della  Banca  d'Italia  e'  comunque
adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della  domanda  di
autorizzazione.
   4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
   La  banca  inoltra alla competente Filiale della Banca d'Italia il
certificato che attesta la data  di  iscrizione  della  societa'  nel
registro  delle  imprese.  La  Banca d'Italia iscrive quindi la banca
all'albo di cui all'art. 13 del T.U.
   Successivamente all'iscrizione all'albo, la  banca  comunica  alla
Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.
   La   banca  invia,  altresi',  copia  del  certificato  attestante
l'adesione ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e
riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 del T.U.
   5. Decadenza dell'autorizzazione
   Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine  di
un  anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara
la decadenza dell'autorizzazione medesima.
   In presenza di giustificati motivi, su  motivata  richiesta  della
banca  interessata,  puo'  essere  consentito  un limitato periodo di
proroga, di norma non superiore a 6 mesi.


                              SEZIONE VII
                 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
                   PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI

   1. Procedura di autorizzazione
   Le societa' gia'  esistenti  che  intendono  svolgere  l'attivita'
bancaria,  modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda
di  autorizzazione  alla  Banca  d'Italia.  Per   le   modalita'   di
presentazione  della  domanda  trovano  applicazione  le disposizioni
previste nella Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo. In tali  casi,

in  particolare,  la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria
e' inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto
costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel
registro delle imprese.
   Il  rilascio  dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle
stesse condizioni stabilite per le  societa'  di  nuova  costituzione
(cfr. Sez. VI, parr. 2 e 3, del presente Capitolo).
   Per   cio'   che   concerne  l'iscrizione  all'albo  e  gli  altri
adempimenti     nonche'     la     disciplina     della     decadenza
dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. VI,
parr. 4 e 5, del presente Capitolo.
   2. Programma di attivita'
   Nel programma di attivita' la societa' deve indicare:
   - le attivita' svolte in precedenza. In particolare, devono essere
forniti  i  dati necessari a valutare la rispondenza della situazione
della societa' alle regole  prudenziali  di  vigilanza  bancaria  (in
materia  di  adeguatezza  patrimoniale, di concentrazione dei rischi,
ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;

   - le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni,
articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire.
In   materia   di   articolazione   territoriale   andranno   fornite
informazioni  in  ordine alle strutture esistenti e agli sviluppi che
la societa'  intende  dare  alle  stesse.  Deve  essere  allegata  la
relazione  tecnica  contenente  i  bilanci previsionali dei primi tre
esercizi della banca (cfr. Sezione III del presente Capitolo);
   - le iniziative che essa intende adottare, e i relativi  tempi  di
attuazione,  per  convertire  le  risorse disponibili nei processi di
produzione che caratterizzano l'impresa bancaria.
   La Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  valutazioni  inerenti  al
programma  di  attivita', accerta che le attivita' finanziarie che la
societa'  intende  svolgere  non  violino  le  riserve  di  attivita'
previste  dalla  legge.  Nelle  proprie valutazioni la Banca d'Italia
riserva particolare attenzione alle attivita' svolte in precedenza  e
ai   risultati   economici   conseguiti.   La   Banca  d'Italia  puo'
condizionare il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  dismissione  di
determinati   settori   di   attivita'  o  limitarne  l'articolazione
territoriale.
   3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio
   Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca  d'Italia  puo'
richiedere  una verifica in ordine all'esistenza del patrimonio della
societa'. A tal fine, la Banca d'Italia puo'  disporre  l'accesso  di
propri  ispettori  oppure  una  perizia  svolta da esperti in materia
bancaria  designati  dalla  societa'  tra  i  nominativi  allo  scopo
indicati  dal  Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ovvero, per
le  banche  di  credito  cooperativo,  dal  Fondo  di  Garanzia   dei
Depositanti del Credito Cooperativo.
   A  garanzia  della  veridicita'  del  contenuto  della  perizia si
richiede che la stessa venga  giurata  dagli  incaricati  innanzi  al
cancelliere,  come  previsto  dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n.
1366.
   Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultino:
   - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
   - il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;

   -  la  valutazione  dell'assetto   organizzativo-contabile   della
societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative
di vigilanza.
   Le  informazioni  contabili utilizzate nella perizia devono essere
il piu' possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi  a  una  data
non  anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di  consegna della
relazione.
   La Banca d'Italia, con riferimento al  tipo  di  attivita'  svolto
dalla  societa',  si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono
formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato  conto  nella
relazione.
   Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso
di  propri  ispettori,  i termini per il rilascio dell'autorizzazione
sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di
consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli
ispettori della Banca d'Italia.


                              SEZIONE VIII
                      FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

   1. Filiazioni di banche comunitarie
   Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'attivita' bancaria nei
confronti di filiazioni bancarie di banche comunitarie  si  applicano
le  disposizioni  contenute  nelle  Sezioni  da  I  a VI del presente
Capitolo.
   In tali casi, la Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  previa
consultazione   delle  autorita'  del  Paese  d'origine  della  banca
comunitaria, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/646/CEE.
   2. Filiazioni di banche extracomunitarie
   Per il rilascio  dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  nei
confronti  di  filiazioni  bancarie  di  banche  extracomunitarie  si
applicano le disposizioni contenute nelle  Sezioni  da  I  a  VI  del
presente  Capitolo. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente
gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:
   -  che  nel  Paese  d'origine  della  banca  che  costituisce   la
filiazione  vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei
controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
   - che esistano accordi  in  materia  di  scambio  di  informazioni
ovvero  non  vi  siano  ostacoli  allo scambio di informazioni con le
autorita'  di  vigilanza  del  Paese  d'origine   della   banca   che
costituisce la filiazione;
   -  che  le  autorita'  di  vigilanza  del  Paese d'origine abbiano
manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una
filiazione da parte della banca da esse vigilata;
   - che le  autorita'  di  vigilanza  del  Paese  d'origine  abbiano
fornito   un'attestazione  in  ordine  alla  solidita'  patrimoniale,
all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative,  amministrative   e
contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

   La   Banca   d'Italia   puo'  limitare  l'ambito  operativo  della
filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale.

                               SEZIONE IX
                     STABILIMENTO DELLA PRIMA SUCCURSALE
                        DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

   1. Condizioni per l'autorizzazione  all'insediamento  della  prima
succursale
   Lo    stabilimento   della   prima   succursale   di   una   banca
extracomunitaria e' subordinato all'autorizzazione del  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.  Ai  fini
del  rilascio  dell'autorizzazione  e'  comunque previsto il rispetto
delle seguenti condizioni:
   a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 6,3  milioni
di euro (1);
   b)  presentazione di un programma concernente l'attivita' iniziale
della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2  della  presente
Sezione;
   c) possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' da
parte  dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al
par. 3 della presente Sezione.
   L'istruttoria delle domande  di  autorizzazione  e'  curata  dalla
Banca  d'Italia.  Per  le valutazioni di competenza la Banca d'Italia
tiene conto delle seguenti circostanze (2):
   -   esistenza   nel   Paese   d'origine   della   banca   di   una
regolamentazione   adeguata   sotto   il  profilo  dei  controlli  di
vigilanza, anche su base consolidata;
   - esistenza di accordi  per  lo  scambio  di  informazioni  ovvero
assenza  di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di
vigilanza  del  Paese  d'origine  della  banca  che  costituisce   la
succursale;
   -  consenso  preventivo  dell'autorita'  di  vigilanza  del  Paese
d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo  svolgimento
delle attivita' prescelte dalla banca da essa vigilata;
   -  attestazione dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine in
ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza  delle  strutture
organizzative,  amministrative  e  contabili  della  casa madre e del
gruppo bancario di appartenenza della banca.
   L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto della  condizione  di
reciprocita' (3).
   2. Programma di attivita'
   Nel   programma  sull'attivita'  iniziale  della  succursale  sono
indicati:

   a) i settori di intervento, le  operazioni  e  i  servizi  che  la
succursale  intende  svolgere  nell'ambito  delle  attivita' indicate
all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. (1).
   In  particolare,  vanno   specificate   le   aree   economiche   e
territoriali  di  intervento nonche' la tipologia di clientela cui la
banca intende rivolgersi sia nell'attivita' di raccolta  (mercato  al
dettaglio,  all'ingrosso,  interbancario,  ecc.)  sia  in  quella  di
impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.).
   Se la banca intende svolgere attraverso la propria  succursale  in
Italia  attivita'  diverse da quelle indicate nel richiamato articolo
del  T.U.,  e'   necessario   che   le   attivita'   medesime   siano
effettivamente esercitate nel Paese d'origine;
   b)  la  struttura  tecnico-organizzativa e il sistema di controlli
interni  che  la  succursale  intende  adottare  per  conseguire  gli

obiettivi   prefissati   e   per   raggiungere   le   caratteristiche
dimensionali previste;
   c)  gli  ulteriori  mezzi  finanziari,  in  aggiunta  al  fondo di
dotazione, di cui la succursale  puo'  disporre  per  lo  svolgimento
dell'attivita' in Italia.
   Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica
riguardante i primi tre esercizi da cui risulti:
   -  l'ammontare  degli  investimenti  che  la  casa  madre  intende
effettuare per impiantare la  struttura  tecnico-organizzativa  della
succursale e le relative coperture finanziarie;
   -  le  dimensioni  operative  che  la  succursale  si  propone  di
raggiungere;
     i risultati economici attesi.
   Nella valutazione della  domanda  si  tiene  inoltre  conto  della
circostanza che le attivita' diverse da quelle indicate nell'art.  1,
comma  2,  lett.  f)  del T.U., che la succursale intende svolgere in
Italia, possono essere esercitate dalle banche italiane.
   In conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  n.  242826 del 9.8.93, l'ambito operativo della succursale
puo' comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale.

   3.  Requisiti  di   professionalita'   e   di   onorabilita'   dei
responsabili della succursale
   I    responsabili    della   prima   succursale   di   una   banca
extracomunitaria devono possedere i requisiti di  professionalita'  e
di  onorabilita' richiesti agli esponenti delle banche italiane (cfr.
Cap. IX delle presenti Istruzioni).
   La valutazione dell'esperienza professionale, per  i  soggetti  di
nazionalita'   italiana  ed  estera,  e'  effettuata  verificando  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  dall'art.  1,  comma   3,   del
Regolamento   del   Ministro   del   tesoro   del  bilancio  e  della
programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998.
   In ordine al requisito di onorabilita', i soggetti di nazionalita'
italiana devono dimostrare che non ricorrono le  situazioni  previste
dagli articoli 4 e 5 del citato Regolamento 161/98. Per i soggetti di
nazionalita'   estera,   la   valutazione   dell'insussistenza  delle
condizioni previste dall'art. 5  e'  effettuata  sulla  base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale.
   La  verifica  del  possesso dei requisiti di professionalita' e di
onorabilita' e' condotta dal consiglio di  amministrazione,  o  altro
organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da
apposito   verbale   da   trasmettere   unitamente  alla  domanda  di
autorizzazione.
   Con riferimento al requisito della professionalita',  nel  verbale
sono  indicate le attivita' esercitate dai soggetti che saranno posti
alla  direzione  della  succursale,  con  i   relativi   periodi   di
svolgimento,   nonche'   la   documentazione  su  cui  e'  basata  la
valutazione ("curriculum vitae", dichiarazione degli enti o  societa'
di appartenenza, ecc.).
   Per  l'esame  del  possesso del requisito di onorabilita' l'organo
competente fa riferimento alla documentazione in uso nello  Stato  di
appartenenza (1).

   Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della
casa   madre  e'  responsabile  della  completezza  probatoria  della
documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facolta' di
richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono  basate
le valutazioni effettuate.
   Il   possesso   dei   requisiti  non  deve  essere  comprovato  se
l'autorita' di vigilanza del Paese d'origine della casa madre attesta
che la regolamentazione interna gia' prevede per i responsabili delle
succursali il possesso di specifici requisiti.
   4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
   Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Filiale  della
Banca  d'Italia  nella  cui  provincia  intendono  insediare la prima
succursale.
   Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
   a) programma di attivita' contenente le informazioni  indicate  al
par.  2 della presente Sezione (1);
   b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;

   c)  copia  dei  bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi
agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una  nota  sintetica  nella
quale  e'  descritta  l'articolazione in filiali e filiazioni nonche'
l'operativita' della casa madre o del gruppo di appartenenza;
   d) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalita'
e di onorabilita' dei nominativi che  saranno  posti  alla  direzione
della  succursale  ovvero  l'attestazione  da parte dell'autorita' di
vigilanza del Paese d'origine  indicata  al  par.  3  della  presente
Sezione;
   e)  dichiarazione  dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine
dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia
e allo svolgimento delle attivita' scelte dalla banca.  Nel  caso  in
cui  la banca intenda esercitare attivita' diverse da quelle previste
dall'art. 1, comma  2,  lett.  f)  del  T.U.  deve  essere,  inoltre,
attestato  che  tali attivita' sono effettivamente svolte anche dalla
casa madre;
   f) attestazione da parte dell'autorita'  di  vigilanza  del  Paese
d'origine   sulla   solidita'  patrimoniale,  sull'adeguatezza  delle
strutture organizzative, amministrative e contabili della casa  madre
o del gruppo di appartenenza;
   g)  attestazione  del  versamento  del  fondo  di  dotazione della
succursale rilasciata dalla direzione generale della banca presso  la
quale il versamento medesimo e' stato effettuato.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva di svolgere ispezioni presso tale
banca  al  fine  di  verificare  l'effettiva  sussistenza  del  fondo
versato.

   La  documentazione  indicata  ai punti d) e g) deve avere data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione  della  domanda
di autorizzazione.
   Le banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei
Dieci   devono,   inoltre,  far  conoscere  alla  Banca  d'Italia  la
disciplina vigente nel Paese  d'origine  in  materia  di  adeguatezza
patrimoniale.

   La  Banca  d'Italia  trasmette il parere di competenza al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  entro  il
termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
   Se    la    documentazione   presentata   risulta   incompleta   o
insufficiente, il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende  a
decorrere   un   nuovo   termine   dalla   data  di  ricezione  della
documentazione integrativa.
   La Banca d'Italia puo', altresi', sospendere  il  termine  qualora
dall'esame  delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari
ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere
all'autorita' di vigilanza del Paese d'origine della banca  ulteriori
notizie.
   Dell'interruzione  o  della  sospensione  del  termine  viene data
comunicazione alla banca interessata.
   L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
   Le  banche  comunicano l'inizio dell'operativita' ed effettuano le
altre segnalazioni tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C.
   5. Iscrizione all'albo
   La banca interessata  invia  alla  Filiale  della  Banca  d'Italia
situata  nella  provincia ove avra' sede la succursale il certificato
che attesta l'avvenuto adempimento delle  formalita'  previste  dalla
legge.
   La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione e su richiesta della
banca, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

   Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca invia alla Banca
d'Italia copia del certificato attestante l'adesione della succursale
ad  un  sistema  di  garanzia  dei depositanti italiano ovvero estero
equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma 3, del T.U.
   SEZIONE X
   AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
   DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
   Ai sensi dell'art. 159 del T.U., nei casi in cui  i  provvedimenti
di   autorizzazione  all'attivita'  bancaria  siano  attribuiti  alla
competenza delle Regioni,  la  Banca  d'Italia  esprime,  a  fini  di
vigilanza, un parere vincolante.
   La  Banca  d'Italia  rilascia  il  parere  vincolante alla Regione
competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati
nelle Sezioni da II a VII del presente Capitolo (1).