AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. L'esercizio di tale attivita' e' riservato alle banche. Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti bancari al mercato; la possibilita' di ingresso di nuove banche costituisce un presupposto per l'esplicarsi della concorrenza tra gli operatori. E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche sia a societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi e' prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia. L'intervento della Banca d'Italia e' finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine, si richiede: a) l'adozione della forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa a responsabilita' limitata; b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo; c) la presentazione di un programma di attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilita' e degli altri presupposti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione; e) il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'. E' altresi' richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Le iniziative di costituzione devono rispondere a disegni imprenditoriali che consentano ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente. La Banca d'Italia puo' richiedere che la nuova banca adegui le linee di sviluppo risultanti dal programma di attivita' alle esigenze di vigilanza per quel che riguarda il rispetto sia degli obblighi informativi sia delle regole prudenziali. Per le societa' gia' esistenti che intendono entrare nel mercato bancario il programma di attivita', oltre a descrivere le linee di sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla qualita' delle attivita' precedentemente svolte, sull'articolazione territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la societa' ha intenzione di adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle attivita' svolte e dei rischi assunti nella precedente gestione sociale e verifica che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare sin dall'inizio il rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria. Con riferimento allo statuto, la Banca d'Italia valuta che le previsioni in esso contenute siano tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'attivita' della nuova banca. La Banca d'Italia valuta la qualita' dei partecipanti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo della banca, sulla base dei criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilita' della situazione finanziaria di questi soggetti. Ai sensi dell'art. 96 del T.U., le banche aderiscono ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art.14, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria; - art. 25, concernente i requisiti di onorabilita' dei partecipanti; - art. 26, concernente i requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti aziendali; - art.159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attivita' bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale; e inoltre: - dalla direttiva 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio; - dalla direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE; - dalla direttiva 95/26/CE, che, tra l'altro, apporta integrazioni a talune disposizioni della direttiva 77/780/CEE concernenti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; - dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene per autorizzare l'acquisizione di partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche; - dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante; - dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si intende per: - "esponenti aziendali", i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e il direttore generale della banca ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti comunque denominate; - "filiazione di banca estera", la banca nazionale controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera; - "partecipazione indiretta", ai sensi dell'art. 22 del T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; - "responsabili della succursale", i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni sono indirizzate: - ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia; - alle societa' gia' esistenti che intendono esercitare l'attivita' bancaria in Italia modificando l'oggetto sociale; - alle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in Italia con una prima succursale. SEZIONE II CAPITALE MINIMO Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in: - 6,3 milioni di euro per le banche in forma di societa' per azioni e per le banche popolari (1); - 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo (1). I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attivita'. La partecipazione di ciascun socio al capitale di una banca popolare non puo' superare lo 0,50 % del capitale sociale (2). Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a 2 euro (3) (4). Ciascun socio di una banca di credito cooperativo puo' sottoscrivere capitale della banca fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (5) (6). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (6) (7). Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale. La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, puo' richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VII, par. 3, del presente Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria. (1) Fino al 31.12.2001, il capitale puo' essere espresso anche in lire. In questo caso, l'ammontare da versare e' calcolato applicando il tasso ufficiale di conversione. (2) Art. 30, comma 2, del T.U. (3) Art. 29, comma 2, del T.U., cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 213/98. (4) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila. (5) Art. 34, comma 4, del T.U., cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 213/98. (6) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila ne' superiore a lire un milione e nessun socio puo' possedere azioni il cui valore complessivo superi 80 milioni di lire. (7) Art. 33, comma 4, del T.U., cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98. SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA' Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attivita' iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati: a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere nell'ambito delle attivita' indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attivita' di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.); b) la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonche' il sistema dei controlli interni che la banca intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche dimensionali previste; c) le caratteristiche del sistema informativo che la banca utilizzera' per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica e per effettuare le segnalazioni di vigilanza. Qualora la banca intenda offrire gia' nel periodo iniziale della sua attivita' prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel programma le risorse umane e tecniche che sono destinate a tali settori. Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano in particolare: - l'ammontare degli investimenti che la banca intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; - le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere; - i risultati economici attesi. Nel programma devono essere altresi' forniti elementi in ordine alla capacita' della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella delicata fase di avvio dell'attivita'. La Banca d'Italia puo' richiedere interventi di modifica del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere modifiche del programma e/o un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo non risulti coerente con l'articolazione territoriale e le dimensioni operative, come risultanti dal programma stesso, ovvero con il rispetto, anche prospettico, dei requisiti prudenziali. Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' fornire indicazioni alla banca perche' quest'ultima conformi le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza. SEZIONE IV CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA 1. Partecipazioni rilevanti (1) I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5% o di controllo nel capitale di una banca devono possedere i requisiti di onorabilita', secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144 del 18 marzo 1998 (2). La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta, inoltre, la qualita' di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilita' della situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dalla delibera CICR del 19 aprile 1993. Possono, altresi', assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra partecipanti e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al 5%. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e puo' avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorita' pubbliche o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati. La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca. Nelle parti A.1 e A.2 dell'All. A del presente Capitolo e' indicata la documentazione necessaria per valutare i requisiti di onorabilita' e la qualita' dei partecipanti al capitale (3). Tale documentazione non e' richiesta: - alle banche nazionali o comunitarie; - alle societa' capogruppo e alle componenti di gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.; - agli enti pubblici anche economici. (1) Per la disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, cfr. Cap. XLVII delle presenti Istruzioni. 2. Limiti di detenibilita' Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attivita' di impresa in settori non bancari ne' finanziari. In conformita' ai criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attivita' svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attivita' svolte direttamente. Per le attivita' finanziarie va fatto riferimento alle attivita' indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), nn. da 2 a 12, del T.U.; ad esse e' assimilata l'attivita' assicurativa. Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre societa', deve essere rispettata la condizione che la somma degli attivi di bilancio delle societa' non bancarie e non finanziarie controllate non ecceda il 15% del totale dell'attivo d'impresa del soggetto medesimo e di tutte le societa' da esso controllate. La documentazione da produrre e lo schema da compilare per la verifica della condizione sopra indicata sono riportati, rispettivamente, nella parte A.3 dell'All. A e nell'All. B del presente Capitolo. La documentazione di cui alla parte A.3 non e' richiesta: - alle banche nazionali o comunitarie; - alle societa' capogruppo e alle componenti di gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.; - agli enti pubblici anche economici. 3. Strutture di gruppo Nel caso in cui la nuova banca entri a far parte di un gruppo bancario, ovvero si determini la costituzione di un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta la compatibilita' dell'assetto del gruppo con la disciplina di vigilanza dei gruppi bancari (cfr. Cap. XLII delle presenti Istruzioni). Qualora il gruppo di cui la nuova banca entra a far parte non abbia la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del T.U., la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una efficace azione di vigilanza. SEZIONE V REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI La materia dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali e' disciplinata, ai sensi dell'art. 26 del T.U., dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Le relative disposizioni applicative sono contenute nel Cap. IX delle presenti Istruzioni. I documenti per la verifica del possesso dei requisiti sono indicati, a titolo esemplificativo, nell'All. C del presente Capitolo. SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA PER LE SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE 1. Domanda di autorizzazione I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa. Essi, inoltre, possono richiedere alla Filiale competente i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche e illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attivita' bancaria. Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sezione II del presente Capitolo). Gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. La presentazione della domanda avviene presso la Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avra' sede legale la banca da autorizzare (2). Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' (cfr. Sezione V del presente Capitolo). La documentazione viene esaminata dai componenti il consiglio di amministrazione con le stesse modalita' indicate nel Cap. IX, par. 5, delle presenti Istruzioni. Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (3). Alla domanda sono allegati: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (4); b) il programma di attivita', contenente le informazioni indicate nella Sezione III del presente Capitolo e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la banca intende assumere (5); (1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potra' essere valutata l'opportunita' che nell'atto costitutivo venga conferita al consiglio di amministrazione o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione. (2) Per le societa' che abbiano la direzione generale insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, la domanda di autorizzazione dovra' essere presentata alla Filiale della Banca d'Italia sita nella provincia di insediamento della direzione generale. (3) La domanda puo' essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali. (4) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale del nuovo organismo bancario. (5) Nel caso in cui si intenda richiedere anche l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di investimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), occorre presentare la documentazione prevista nel Cap. LI delle presenti Istruzioni. Tale autorizzazione e' rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'attivita' bancaria. c) l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della banca, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; d) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilita' e della qualita' dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale della banca (cfr. All. A del presente Capitolo); e) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento e' stato effettuato; f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca; g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale; h) il verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' sia degli stessi amministratori, sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo. La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. I soci delle banche di credito cooperativo devono inoltre attestare che nel territorio di competenza della costituenda banca essi hanno la residenza, la sede ovvero vi operano con carattere di continuita'. Tale attestazione deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti autorita' comunali o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni. Se la domanda riguardante una banca di credito cooperativo e' inviata tramite la Federazione nazionale, quest'ultima verifica la completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori (1) e trasmette la domanda alla competente Filiale della Banca d'Italia, allegando: a) il programma di attivita' unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sociale della banca; b) l'attestazione del versamento del capitale; c) il verbale da cui risulti la verifica del possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali. La domanda e' accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono elencati gli adempimenti svolti e la documentazione prodotta dagli interessati per il rispetto della normativa in materia di requisiti dei partecipanti al capitale. (1) La domanda e', ovviamente, quella prevista in via generale nella presente Sezione. 2. Istruttoria della Banca d'Italia Il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e' subordinato a un'istruttoria della Banca d'Italia volta a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. La Banca d'Italia verifica l'adozione della forma di societa' per azioni ovvero di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; l'esistenza di un capitale versato non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo; il contenuto del programma di attivita'; il possesso dei requisiti di onorabilita' e la qualita' dei partecipanti al capitale; il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'; l'insediamento della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica italiana. La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove e' stato effettuato il versamento del capitale iniziale, secondo quanto previsto nel presente Capitolo. La Banca d'Italia si riserva altresi' di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria. Per l'esercizio dei controlli previsti alla Sezione IV del presente Capitolo, la Banca d'Italia puo' richiedere elementi informativi e/o documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere. 3. Rilascio dell'autorizzazione Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione del nuovo organismo, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attivita' bancaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione; nel caso in cui la domanda relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite la Federazione nazionale, il termine e' di 60 giorni. Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine (90 o 60 giorni) dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria si intende decaduta. Nei casi in cui l'attivita' di acquisizione delle informazioni di cui al par. 2 della presente Sezione risulti particolarmente complessa, la Banca d'Italia sospende il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati. Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 77/780/CEE, il provvedimento della Banca d'Italia e' comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione. 4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti La banca inoltra alla competente Filiale della Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art. 13 del T.U. Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'. La banca invia, altresi', copia del certificato attestante l'adesione ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 del T.U. 5. Decadenza dell'autorizzazione Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima. In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta della banca interessata, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi. SEZIONE VII AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 1. Procedura di autorizzazione Le societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalita' di presentazione della domanda trovano applicazione le disposizioni previste nella Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo. In tali casi, in particolare, la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria e' inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione (cfr. Sez. VI, parr. 2 e 3, del presente Capitolo). Per cio' che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonche' la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. VI, parr. 4 e 5, del presente Capitolo. 2. Programma di attivita' Nel programma di attivita' la societa' deve indicare: - le attivita' svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della societa' alle regole prudenziali di vigilanza bancaria (in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni, articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire. In materia di articolazione territoriale andranno fornite informazioni in ordine alle strutture esistenti e agli sviluppi che la societa' intende dare alle stesse. Deve essere allegata la relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi della banca (cfr. Sezione III del presente Capitolo); - le iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione che caratterizzano l'impresa bancaria. La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attivita', accerta che le attivita' finanziarie che la societa' intende svolgere non violino le riserve di attivita' previste dalla legge. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attivita' svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti. La Banca d'Italia puo' condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attivita' o limitarne l'articolazione territoriale. 3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia puo' richiedere una verifica in ordine all'esistenza del patrimonio della societa'. A tal fine, la Banca d'Italia puo' disporre l'accesso di propri ispettori oppure una perizia svolta da esperti in materia bancaria designati dalla societa' tra i nominativi allo scopo indicati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ovvero, per le banche di credito cooperativo, dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. A garanzia della veridicita' del contenuto della perizia si richiede che la stessa venga giurata dagli incaricati innanzi al cancelliere, come previsto dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366. Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultino: - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio; - il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza; - la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza. Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il piu' possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione. La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attivita' svolto dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione. Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia. SEZIONE VIII FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE 1. Filiazioni di banche comunitarie Per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria nei confronti di filiazioni bancarie di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VI del presente Capitolo. In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorita' del Paese d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/646/CEE. 2. Filiazioni di banche extracomunitarie Per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria nei confronti di filiazioni bancarie di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VI del presente Capitolo. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni: - che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata; - che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione; - che le autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata; - che le autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza. La Banca d'Italia puo' limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale. SEZIONE IX STABILIMENTO DELLA PRIMA SUCCURSALE DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE 1. Condizioni per l'autorizzazione all'insediamento della prima succursale Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria e' subordinato all'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e' comunque previsto il rispetto delle seguenti condizioni: a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 6,3 milioni di euro (1); b) presentazione di un programma concernente l'attivita' iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2 della presente Sezione; c) possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3 della presente Sezione. L'istruttoria delle domande di autorizzazione e' curata dalla Banca d'Italia. Per le valutazioni di competenza la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze (2): - esistenza nel Paese d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata; - esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la succursale; - consenso preventivo dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attivita' prescelte dalla banca da essa vigilata; - attestazione dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza della banca. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocita' (3). 2. Programma di attivita' Nel programma sull'attivita' iniziale della succursale sono indicati: a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attivita' indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. (1). In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonche' la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attivita' di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.). Se la banca intende svolgere attraverso la propria succursale in Italia attivita' diverse da quelle indicate nel richiamato articolo del T.U., e' necessario che le attivita' medesime siano effettivamente esercitate nel Paese d'origine; b) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le caratteristiche dimensionali previste; c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale puo' disporre per lo svolgimento dell'attivita' in Italia. Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica riguardante i primi tre esercizi da cui risulti: - l'ammontare degli investimenti che la casa madre intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie; - le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere; i risultati economici attesi. Nella valutazione della domanda si tiene inoltre conto della circostanza che le attivita' diverse da quelle indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U., che la succursale intende svolgere in Italia, possono essere esercitate dalle banche italiane. In conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9.8.93, l'ambito operativo della succursale puo' comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale. 3. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei responsabili della succursale I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' richiesti agli esponenti delle banche italiane (cfr. Cap. IX delle presenti Istruzioni). La valutazione dell'esperienza professionale, per i soggetti di nazionalita' italiana ed estera, e' effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, comma 3, del Regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. In ordine al requisito di onorabilita', i soggetti di nazionalita' italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli articoli 4 e 5 del citato Regolamento 161/98. Per i soggetti di nazionalita' estera, la valutazione dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. La verifica del possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' e' condotta dal consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione. Con riferimento al requisito della professionalita', nel verbale sono indicate le attivita' esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonche' la documentazione su cui e' basata la valutazione ("curriculum vitae", dichiarazione degli enti o societa' di appartenenza, ecc.). Per l'esame del possesso del requisito di onorabilita' l'organo competente fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza (1). Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre e' responsabile della completezza probatoria della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate. Il possesso dei requisiti non deve essere comprovato se l'autorita' di vigilanza del Paese d'origine della casa madre attesta che la regolamentazione interna gia' prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare la prima succursale. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) programma di attivita' contenente le informazioni indicate al par. 2 della presente Sezione (1); b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre; c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale e' descritta l'articolazione in filiali e filiazioni nonche' l'operativita' della casa madre o del gruppo di appartenenza; d) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei nominativi che saranno posti alla direzione della succursale ovvero l'attestazione da parte dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine indicata al par. 3 della presente Sezione; e) dichiarazione dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attivita' scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attivita' diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. deve essere, inoltre, attestato che tali attivita' sono effettivamente svolte anche dalla casa madre; f) attestazione da parte dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine sulla solidita' patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza; g) attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo e' stato effettuato. La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato. La documentazione indicata ai punti d) e g) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione. Le banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale. La Banca d'Italia trasmette il parere di competenza al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia puo', altresi', sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorita' di vigilanza del Paese d'origine della banca ulteriori notizie. Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione alla banca interessata. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le banche comunicano l'inizio dell'operativita' ed effettuano le altre segnalazioni tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. 5. Iscrizione all'albo La banca interessata invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella provincia ove avra' sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalita' previste dalla legge. La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione e su richiesta della banca, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 del T.U. Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca invia alla Banca d'Italia copia del certificato attestante l'adesione della succursale ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma 3, del T.U. SEZIONE X AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE Ai sensi dell'art. 159 del T.U., nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attivita' bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII del presente Capitolo (1).