(all. 4 - art. 1)
   Allegato C
   DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
   DEGLI ESPONENTI AZIENDALI  (1)
   AMMINISTRATORI
   E
   DIRETTORE GENERALE (2)
   SINDACI (3)
   REQUISITI DI ONORABILITA'
   o' certificato generale del casellario giudiziale
   o' certificati dei carichi pendenti

   o' certificato della prefettura attestante  l'insussistenza  delle
misure  di  prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive
modifiche e  integrazioni,  ovvero  certificato  del  registro  delle
imprese  recante  la  dicitura  antimafia, rilasciato dalla camera di
commercio (4)
   o'  dichiarazione  dell'interessato  attestante l'insussistenza di
una delle situazioni di cui all'art.  5,  comma  2,  del  Regolamento
161/98

   o' certificato generale del casellario giudiziale
   o' certificati dei carichi pendenti
   o'  certificato  della prefettura attestante l'insussistenza delle
misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  ovvero  certificato  del  registro delle
imprese recante la dicitura antimafia,  rilasciato  dalla  camera  di
commercio (4)
   o'  dichiarazione  dell'interessato  attestante l'insussistenza di
una delle situazioni di cui all'art.  5,  comma  2,  del  Regolamento
161/98

   REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
   o' "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato
   o' dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza
   o' statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza
   o'  certificazioni  di enti universitari/attestazioni di attivita'
di insegnamento
   o' certificato attestante l'iscrizione nel registro  dei  revisori
contabili
   SITUAZIONI
   IMPEDITIVE
   o'  dichiarazione  dell'interessato  attestante l'insussistenza di
una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98
   o' dichiarazione dell'interessato  attestante  l'insussistenza  di
una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98
   (1)  La  documentazione  indicata nel riquadro non va inviata alla
Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti della nuova banca.
   (2) Ovvero colui che ricopre una carica che  comporti  l'esercizio
di una funzione equivalente.
   (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
   (4)  Ove  non  sia  possibile produrre i certificati in questione,
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge
575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare  da  una
dichiarazione dei soggetti interessati.
   (2) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti
di  onorabilita'  devono  essere posseduti dagli amministratori e dal
direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

   (3) Resta ferma la facolta' della  Banca  d'Italia  di  richiedere
ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.
   (1)  Fino  al  31.12.2001, l'ammontare del fondo di dotazione puo'
essere versato anche  in  lire,  applicando  il  tasso  ufficiale  di
conversione.

   (2) In conformita' ai criteri fissati dal decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9
agosto 1993.
   (3)  Nei  confronti  delle banche extracomunitarie aventi sede nei
paesi   che   hanno   aderito   all'accordo   interinale    per    la
liberalizzazione  dei  servizi  finanziari  in ambito GATS/OMC non si
tiene conto della condizione di reciprocita'.
   (1) Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 24  febbraio  1998,
n.  58  (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) le banche extracomunitarie possono prestare in Italia  i
servizi  di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Nell'ipotesi in cui la domanda per  lo  svolgimento  dei  servizi  in
questione    sia    presentata   congiuntamente   alla   domanda   di
autorizzazione per lo stabilimento della prima succursale,  la  Banca
d'Italia   comunica   le   proprie   determinazioni   all'atto  della
trasmissione  dell'autorizzazione  del  Ministro  del   tesoro,   del
bilancio e della programmazione economica.
   (1) I documenti sono:
     per  i  soggetti  di nazionalita' italiana: certificato generale
del  casellario  giudiziale;  certificati   dei   carichi   pendenti;
certificato della prefettura, attestante l'insussistenza delle misure
di  prevenzione  di  cui  all'art.  10,  legge  575/65  e  successive
modifiche e  integrazioni,  ovvero  certificato  del  registro  delle
imprese  recante  la  dicitura  antimafia, rilasciato dalla camera di
commercio  (ove    non  sia  possibile  produrre  detti  certificati,
l'insussistenza  delle  misure  di  prevenzione deve risultare da una
dichiarazione     dei     soggetti     interssati);     dichiarazione
dell'interessato  attestante  l'insussistenza di una delle situazioni
di   cui   all'art.   4   del   Regolamento   161/98;   dichiarazione
dell'interessato  attestante  l'insussistenza di una delle situazioni
di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98.
     per i soggetti di nazionalita' estera: la documentazione in  uso
nel  Paese  di  appartenenza  analoga  a quella richiesta ai soggetti
italiani.
   (1) Nel caso in cui sia richiesta anche  l'autorizzazione  per  la
prestazione  dei  servizi  di investimento di cui al d.lgs. 58/98, va
altresi' prodotta la  documentazione  richiesta  nel  Cap.  LI  delle
presenti Istruzioni.
   (1)  In  tali  casi,  gli  amministratori  inviano alla competente
Filiale della Banca d'Italia (cfr. Sez.  VI,  par.  1,  del  presente
Capitolo)  copia  della  domanda  di  autorizzazione  presentata alla
Regione interessata.

      2
   31

   IX.27

   ORGANI SOCIALI (1)
   SEZIONE I
   REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ONORABILITA'
   DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE E
   DELLE SOCIETA' FINANZIARIE CAPOGRUPPO
   1. Premessa

   Al fine di assicurare la sana e prudente gestione il  Testo  unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e creditizia (d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede  che  i  soggetti
che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e controllo
presso  banche  e  societa'  finanziarie capogruppo di gruppi bancari
debbano possedere requisiti di professionalita'  e  di  onorabilita'.
L'individuazione  dei  requisiti  e  delle cause di sospensione dalla
carica e' demandata ad un Regolamento del Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.
   In  una  logica  imprenditoriale  e  di  mercato,  il  Regolamento
attribuisce rilievo al rapporto fiduciario tra proprieta'  e  manage-
ment  e  alle esperienze formative di professionalita' effettivamente
idonee a gestire le opportunita' operative  offerte  dall'ordinamento
bancario.
   Una  specifica  esperienza  manageriale  in  posizione  di elevata
responsabilita'  e'  richiesta  per  il  direttore  generale  e   per
l'amministratore  delegato,  atteso  il  ruolo  fondamentale  da essi
svolto nella gestione della societa'. Per questi stessi  esponenti  e
per   il  presidente,  a  differenza  dei  semplici  consiglieri,  il
consiglio di amministrazione deve motivare le scelte effettuate sulla
base della qualita' delle  esperienze  pregresse  in  relazione  alle
specifiche esigenze gestionali e operative della banca.
   In  conformita'  alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede
che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle  banche  siano
iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
   Per  quanto  riguarda  l'onorabilita',  la  disciplina attribuisce
maggiore  rilievo  ai  reati  bancari  e  finanziari  rispetto   alle
fattispecie   di   diritto   comune;   l'esponente   aziendale  perde
l'onorabilita' anche a seguito  dell'applicazione  di  una  pena  "su
richiesta  delle  parti" (c.d. patteggiamento) superiore a un anno di
detenzione.
   La sospensione dalle cariche e' prevista per le condanne  non  de-
finitive,   per   l'applicazione   provvisoria   di   una  misura  di
prevenzione, per i casi di esponenti aziendali  sottoposti  a  misure
cautelari di tipo personale.
   2. Fonti normative
   La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.:
   -  art.  26,  che  disciplina i requisiti di professionalita' e di
onorabilita' degli esponenti bancari;
     art. 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche;
     art. 62, che disciplina i requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita'  degli  esponenti delle societa' capogruppo di un gruppo
bancario;
     art. 159, sulle competenze delle  regioni  a  statuto  speciale,
che,  al  comma  3,  recita:  "Sono  inderogabili  e prevalgono sulle
contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e  2
nonche'   dagli  articoli  ...  26  ...  Restano  peraltro  ferme  le
competenze   attribuite   agli   organi   regionali   nella   materia
disciplinata dall'art. 26";
   e inoltre:
     dal  Regolamento  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, sui requisiti  di
professionalita' e di onorabilita' degli esponenti bancari (1).

   Si  rammenta,  inoltre, l'art. 144, comma 1, del T.U., che prevede
l'applicazione  di   sanzioni   amministrative   per   l'inosservanza
dell'art. 26, commi 2 e 3.
   3. Destinatari della disciplina (2)
   Il  Regolamento  si  applica  agli  amministratori,  al  direttore
generale e ai sindaci delle banche costituite in  forma  di  societa'
per  azioni,  banche  popolari  e  societa' finanziarie capogruppo di
gruppi bancari; al presidente del consiglio  di  amministrazione,  al
direttore generale e ai sindaci delle banche di credito cooperativo.
   4.  Regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica
   Si riporta di seguito il testo del Regolamento  del  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica del 18 marzo
1998, n. 161, (1):
   Art. 1
   Requisiti di professionalita' dei soggetti che  svolgono  funzioni
di

   amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari

   1.  I  consiglieri  di  amministrazione delle banche costituite in
forma di societa' per azioni e delle banche  popolari  devono  essere
scelti  secondo  criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
   a) attivita' di amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese;
   b)   attivita'  professionali  in  materia  attinente  al  settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della banca;
   c)  attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche;
   d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario,  mobiliare  o assicurativo ovvero presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni che non  hanno  attinenza  con  i  predetti
settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione  di  risorse
economico-finanziarie.
   2. Il presidente del  consiglio  di  amministrazione  deve  essere
scelto  secondo  criteri di professionalita' e competenza fra persone
che  abbiano  maturato  un'esperienza  complessiva   di   almeno   un
quinquennio  attraverso  l'esercizio  dell'attivita' o delle funzioni
indicate nel comma 1.
   3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere
in possesso  di  una  specifica  competenza  in  materia  creditizia,
finanziaria,  mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere  stata
maturata  in  imprese  aventi  una  dimensione comparabile con quella
della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi
requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
   4. Il consiglio  di  amministrazione,  nel  verificare,  ai  sensi
dell'art.  26,  comma  2,  del  d.lgs.  1  settembre 1993, n. 385, la

sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
   Art. 2
   Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni
   di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo
   1.  Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di
credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non  inferiore  a
un anno:
   a)  le  attivita' o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma
1;

   b) attivita' di  insegnamento  in  materie  attinenti  al  settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
   c) attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore
della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
   2.  Per  la carica di direttore generale o per quella che comporti
l'esercizio  di  funzione  equivalente   e'   richiesta   un'adeguata
esperienza  di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o
assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.
   3. Il consiglio  di  amministrazione,  nel  verificare,  ai  sensi
dell'art.  26,  comma  2,  del  d.lgs.  1  settembre 1993, n. 385, la
sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
   Art. 3
   Requisiti di professionalita' dei soggetti
   che svolgono funzioni di controllo di banche
   I soggetti competenti al controllo dei conti delle  banche  devono
essere iscritti nel registro dei revisori contabili (1).
   Art. 4
   Situazioni impeditive
   1.  Non  possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore
generale e sindaco in banche coloro che, almeno per  i  due  esercizi
precedenti   l'adozione  dei  relativi  provvedimenti,  hanno  svolto
funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  in   imprese
sottoposte  a  fallimento,  a  liquidazione coatta amministrativa o a
procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio  superiori  a
sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
   2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
   a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo
in  imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo   sottoposte   alla   procedura    di    amministrazione
straordinaria;
   b)  nell'esercizio  della  professione  di  agente  di cambio, non
abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o  si  trovino
in   stato   di   esclusione   dalle   negoziazioni   in  un  mercato
regolamentato.

   3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2  ha  la  durata  di  tre  anni
dall'adozione  dei  provvedimenti.  Il  periodo  e' ridotto a un anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato  su  istanza
dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
   Art. 5

   Requisiti di onorabilita'
   1.  Le  cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale in banche non possono essere ricoperte  da  coloro
che:
   a)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita' o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
   b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione   disposte
dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   c)  sono  stati  condannati  con  sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
   1) a pena detentiva per uno dei reati  previsti  dalle  norme  che
disciplinano    l'attivita'    bancaria,    finanziaria,   mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento;
   2)  alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo  1942,  n.
267;
   3)  alla  reclusione  per  un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

   4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo.
   2.  Le  cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale in banche non possono essere ricoperte  da  coloro
ai  quali  sia  stata  applicata, su richiesta delle parti, una delle
pene previste dal comma 1, lett. c), salvo  il  caso  dell'estinzione
del  reato;  le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non
rilevano se inferiori a un anno.
   3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate  in  tutto  o  in
parte  da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

   Art. 6
   Sospensione dalle cariche
   1.   Costituiscono   cause   di   sospensione  dalle  funzioni  di
amministratore, sindaco e direttore generale:
   a) la condanna con sentenza non definitiva per uno  dei  reati  di
cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c);
   b)  l'applicazione  su  richiesta delle parti di una delle pene di
cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
   c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  delle  misure   previste
dall'art.  10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo
sostituito  dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni e integrazioni;
   d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
   2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca  dei
soggetti  dei  quali  ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di  sospensione  indicate  nel  comma  1.  La  sospensione  del

direttore  generale  nominato  dagli  amministratori  non puo' durare
oltre quarantacinque  giorni,  trascorsi  i  quali  il  consiglio  di
amministrazione  deve  deliberare  se  procedere alla revoca, salvo i
casi  previsti  dalle  lett.  c)  e  d)  del comma 1. L'esponente non
revocato e' reintegrato  nel  pieno  delle  funzioni.  Nelle  ipotesi
previste  dalle  lett. c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
   5. Procedura per la verifica dei requisiti  e  comunicazioni  alla
Banca d'Italia.
   Entro  trenta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione
della banca o  della  societa'  finanziaria  capogruppo  verifica  il
possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione,  direzione  e  controllo. A tal fine gli interessati
devono presentare al consiglio, che l'acquisisce,  la  documentazione
comprovante  il  possesso  dei requisiti e l'inesistenza di una delle
situazioni impeditive.
   A titolo di collaborazione, si riporta nell'All.  A  del  presente
Capitolo la documentazione minimale acquisibile.
   E'  rimessa  alla responsabilita' del consiglio di amministrazione
la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
   L'esame delle posizioni  va  condotto  partitamente  per  ciascuno
degli  interessati  e  con  la  rispettiva astensione. La delibera da
assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto  dei
presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
   Il  consiglio  decide  in  ordine alla sussistenza dei requisiti e
alla inesistenza delle situazioni  impeditive;  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.  In
caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.

   Copia  del  verbale  della  riunione  deve  essere trasmessa entro
trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia  si  riserva  la
facolta',  in  quei  casi  in  cui  dovesse  ritenerlo  opportuno, di
richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il  possesso
dei  requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive.  La Banca
d'Italia pronuncia la decadenza,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,
entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca
d'Italia  chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di
amministrazione, il termine e' interrotto.
   Qualora gli interessati vengano, successivamente,  a  trovarsi  in
una  delle  situazioni indicate negli artt. 4 e 5 del Regolamento, il
consiglio, previo accertamento  di  tali  situazioni  nei  modi  anzi
descritti, ne dichiara la decadenza e ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia.  In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca
d'Italia.
   In ogni caso, a seguito delle  dichiarazioni  di  decadenza  vanno
avviate   le   opportune  iniziative  per  il  reintegro  dell'organo
incompleto.
   Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni
indicate nell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il consiglio dichiara
la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal  momento
in cui ne ha avuto conoscenza e da' comunicazione alla Banca d'Italia
della  decisione  assunta.  In  caso  di  inerzia  la  sospensione e'
pronunciata dalla Banca d'Italia  entro  30  giorni  dal  ricevimento

della  comunicazione.  Successivamente,  il  consiglio  provvede agli
adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento.
   Inoltre,   gli   esponenti  aziendali,  nell'ambito  del  rapporto
fiduciario  esistente  con  l'ente  di  appartenenza,  informano   il
consiglio  di  amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio
nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal
Regolamento.  Il  consiglio  di  amministrazione  ne  da'   riservata
informativa alla Banca d'Italia.
   SEZIONE II
   ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI
   1. Premessa
   La  Banca  d'Italia  gestisce  l'archivio elettronico degli organi
sociali delle banche e  delle  societa'  finanziarie  appartenenti  a
gruppi bancari. Esso ha carattere "storico".
   L'archivio  deve essere tempestivamente aggiornato in occasione di
modifiche nella composizione degli organi sociali.  La  tempestivita'
delle  segnalazioni  e'  assicurata  da  una  procedura  informatica,
predisposta dalla Banca d'Italia, che utilizza supporti magnetici per
l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.
   2. Fonti normative
   La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
   - art. 51, ove e'  previsto  che  le  banche  inviano  alla  Banca
d'Italia  i  bilanci,  le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o
documento richiesto;
   - art. 66, ove e' previsto  che  la  Banca  d'Italia  richiede  ai
soggetti  inclusi  nell'ambito  della  vigilanza  consolidata  di cui
all'art.  65 T.U. la trasmissione di situazioni, dati  e  ogni  altra
informazione utile.
   3. Definizioni
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
   -  "banche",  le  banche  autorizzate in Italia di cui all'art. 1,
comma 2, lett. d) del T.U.;
   - "capogruppo", la societa'  capogruppo  di  un  gruppo  bancario,
cosi'  come  definita  nel  Cap. LII, Sez. II, par. 1, delle presenti
Istruzioni;
   - "gruppo bancario", il gruppo come definito nel  Cap.  LII,  Sez.
II, delle presenti Istruzioni;
   -  "organi  sociali", il consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale  (sindaci   effettivi   e   supplenti)   e   la   direzione
(limitatamente  al  direttore  generale, al condirettore generale, ai
vice  direttori  generali,  ai  direttori  centrali)  (1);   per   le
succursali  in  Italia  di  banche extracomunitarie, i due principali
esponenti della prima succursale.
   4. Destinatari della disciplina
   Le presenti disposizioni sono indirizzate:
   - alle banche italiane e  alle  succursali  in  Italia  di  banche
extracomunitarie;
   - alle societa' capogruppo di gruppi bancari.
   5. Disciplina
   Le  informazioni  per  l'aggiornamento  dell'archivio  elettronico
degli  organi  sociali  sono  comunicate  alla  Filiale  della  Banca
d'Italia competente per territorio.
   Le segnalazioni sono effettuate:

   -  dalle  banche  non  appartenenti  a  un  gruppo  bancario,  con
riferimento ai propri organi sociali;
   -  dalle capogruppo di gruppi bancari, con riferimento agli organi
sociali propri e delle societa' bancarie e  finanziarie  appartenenti
al gruppo.
   6. Termini e modalita' d'invio delle comunicazioni
   Le variazioni nella composizione degli organi sociali delle banche
non  appartenenti  a gruppi sono comunicate alla Banca d'Italia entro
10 giorni dalla modifica.
   Per le capogruppo di gruppi bancari, il termine per l'invio  delle
informazioni richieste e' di 15 giorni.
   Le   segnalazioni   sono  effettuate  tramite  supporto  magnetico
prodotto con la procedura informatica fornita  dalla  Banca  d'Italia
secondo  le  modalita'  previste nel "Manuale per la produzione delle
segnalazioni OR.SO".
   I supporti magnetici sono accompagnati da  una  lettera,  generata
automaticamente    dalla    procedura,    sottoscritta   dal   legale
rappresentante del soggetto segnalante che in  tal  modo  attesta  la
veridicita' delle informazioni.
   Le  succursali  in Italia di banche extracomunitarie non segnalano
con supporto magnetico; la variazione dei responsabili    come  sopra
individuati    delle  succursali  e'  comunicata  con una lettera che
riporta i dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo  di  nascita,
luogo  di  residenza, eventuale codice fiscale) e le date di inizio e
di scadenza del mandato.
   Allegato A
   DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
   DEGLI ESPONENTI AZIENDALI  (1)
   AMMINISTRATORI
   E
   DIRETTORE GENERALE (2)
   SINDACI (3)
   REQUISITI DI
   ONORABILITA'
   o' certificato generale del casellario giudiziale
   o' certificati dei carichi pendenti
   o' certificato della prefettura attestante  l'insussistenza  delle
misure  di  prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive
modifiche e  integrazioni,  ovvero  certificato  del  registro  delle
imprese  recante  la  dicitura  antimafia, rilasciato dalla camera di
commercio (4)
   o' dichiarazione dell'interessato  attestante  l'insussistenza  di
una  delle  situazioni  di  cui  all'art. 5, comma 2, del Regolamento
161/98

   o' certificato generale del casellario giudiziale
   o' certificati dei carichi pendenti
   o' certificato della prefettura attestante  l'insussistenza  delle
misure  di  prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive
modifiche e  integrazioni,  ovvero  certificato  del  registro  delle
imprese  recante  la  dicitura  antimafia, rilasciato dalla camera di
commercio (4)

   o' dichiarazione dell'interessato  attestante  l'insussistenza  di
una  delle  situazioni  di  cui  all'art. 5, comma 2, del Regolamento
161/98

   REQUISITI DI
   PROFESSIONALITA'
   o' "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato
   o' dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza
   o' statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza
   o'  certificazioni  di enti universitari/attestazioni di attivita'
di insegnamento
   o' certificato attestante l'iscrizione nel registro  dei  revisori
contabili
   SITUAZIONI
   IMPEDITIVE
   o'  dichiarazione  dell'interessato  attestante l'insussistenza di
una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98
   o' dichiarazione dell'interessato  attestante  l'insussistenza  di
una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98
   (1)  La  documentazione  indicata nel riquadro non va inviata alla
Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti della banca.
   (2) Ovvero colui che ricopre una carica che  comporti  l'esercizio
di una funzione equivalente.
   (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
   (4)  Ove  non  sia  possibile produrre i certificati in questione,
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge
575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare  da  una
dichiarazione dei soggetti interessati.
   (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
   (1)  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998.
   (2) Il Regolamento, salvi gli artt. 2 e 3, si applica  anche  alle
banche pubbliche residue indicate nell'art. 151 del T.U.
   (1) Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del
Regolamento   (15   giorni   dopo  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale) la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6,  non
contemplati  dalla  normativa  previgente  non rileva se verificatasi
antecedentemente alla data stessa.
   (1) Secondo l'art.  7  del  Regolamento  (norme  transitorie),  le
banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'art. 3 entro 12
mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del Regolamento medesimo (15
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
   (1) Le realta' aziendali di minori dimensioni, che non  presentano
un'articolata    struttura   direzionale,   segnalano   soltanto   le
informazioni relative al capo dell'esecutivo.
   IX. 13

   PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E
   DELLE SOCIETA' FINANZIARIE CAPOGRUPPO (1)
   SEZIONE I
   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
   1. Premessa

   Il Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia
(d.lgs.    1  settembre  1993,  n. 385, di seguito denominato "T.U.")
prevede  un  sistema  autorizzativo  e   obblighi   informativi   per
l'acquisto  di  determinate  quote  del capitale delle banche e delle
societa' finanziarie capogruppo.
   L'intervento   della  Banca  d'Italia  persegue  in  via  generale
l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare
i poteri loro  riconosciuti  dall'ordinamento  in  pregiudizio  della
gestione  sana e prudente della banca o della capogruppo. Resta fermo
il principio fissato direttamente dalla legge  in  base  al  quale  i
soggetti  che  svolgono "in misura rilevante" attivita' di impresa in
settori non bancari ne' finanziari non possono essere autorizzati  ad
acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale di una banca o
capogruppo o, comunque, il controllo delle stesse (separatezza banca-
industria).

   La  Banca  d'Italia  valuta la qualita' dei soggetti che intendono
detenere, anche indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle banche
o capogruppo sulla base di criteri  generali  che  fanno  riferimento
alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilita' della
situazione finanziaria di tali soggetti.
   Il  T.U.  richiede,  inoltre,  che i soggetti che possono influire
sulla  gestione  delle  banche,  in  virtu'  del  possesso  di  quote
significative  del  capitale  sociale, debbano possedere requisiti di
onorabilita'.    Le  fattispecie  rilevanti  sono  stabilite  da   un
Regolamento   del   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.  La perdita dell'onorabilita'  e'  prevista
in  caso  di  condanna  per  reati di particolare gravita' ovvero per
reati bancari e finanziari indipendentemente dall'entita' della pena.
Rileva altresi' l'applicazione di una pena su richiesta  delle  parti
(c.d.  patteggiamento), qualora superiore a un anno di detenzione.
   Il  T.U.  prevede,  infine,  l'obbligo di comunicazione alla Banca
d'Italia  di  ogni  accordo  che  regoli  o  da  cui  possa  derivare
l'esercizio  concertato  del  voto  in  banche o capogruppo, o in una
societa' che le controlla.
   La tutela del valore della sana e prudente gestione  in  relazione
agli  assetti  proprietari  delle banche e delle societa' finanziarie
capogruppo di  gruppi  bancari  e'  altresi'  affidata  a  meccanismi
sanzionatori (artt. 139 e 140 del T.U.).
   2. Fonti normative
   La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del T.U.:
   -  Titolo  II,  Capo  III,  che  disciplina  le  partecipazioni al
capitale delle banche;
   -  art.  25,  che  disciplina  i  requisiti  di  onorabilita'  dei
partecipanti;
   - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche
e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

   -  art.  63,  che  disciplina  le partecipazioni al capitale delle
societa' finanziarie capogruppo;
   e inoltre:
   - dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito  ed
il Risparmio (CICR) del 19 aprile 1993 (1);

   -  dal  Regolamento  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per
l'individuazione dei requisiti di onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale  sociale  delle  banche  e fissazione della soglia rilevante
(2).
   3. Definizioni
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
   -  "banche ", le banche italiane, come definite dall'art. 1, comma
2, lett. a), del T.U.;
   - "capogruppo", le societa' finanziarie capogruppo  di  un  gruppo
bancario,  come  definite  nel  Cap.  LII,  Sez.  II,  delle presenti
Istruzioni;
   - "controllo", il controllo come definito dall'art. 23 del T.U.;

   - "gruppo bancario", il gruppo bancario  come  definito  nel  Cap.
LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni;
   -  "partecipazione", il possesso da parte di un soggetto di azioni
o quote di una banca;
   - "partecipazione indiretta",  ai  sensi  dell'art.  22  T.U.,  la
partecipazione  al  capitale di banche acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o  per
interposta persona;
   -   "societa'  finanziaria",  la  societa'  che  esercita  in  via
esclusiva o prevalente una o piu' delle attivita' previste  dall'art.
1,  comma  2,  lett.  f),  numeri  da  2  a 12 del T.U. nonche' altre
attivita' finanziarie di cui al numero  15  della  medesima  lettera.
L'iscrizione  agli  specifici  albi  pubblici prevista per i soggetti
finanziari costituisce presunzione di finanziarieta'.
   Rientrano  tra   le   societa'   finanziarie   le   "societa'   di
partecipazione"  che  detengono  partecipazioni  prevalentemente  nel
settore finanziario,  nonche'  quelle  che  detengono  partecipazioni
prevalentemente  nel  settore  industriale quando il loro ruolo e' di
"merchant banking" e, quindi,  si  caratterizza  per  l'attivita'  di
consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.
   Le  "societa'  di  partecipazione"  che  detengono  partecipazioni
prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo  di  coordinare
l'attivita' delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di
"impresa non finanziaria";
   - "soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le banche
comunitarie  di  cui  all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.; le
societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale  di  cui  all'art.
107  del  T.U.; le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
di cui all'art. 61 del T.U.; le imprese di assicurazione  autorizzate
ai  sensi  dei  d.lgs.  17  marzo  1995, nn. 174 e 175; le imprese di
investimento, come definite nell'art. 1, comma  1,  lett.    h),  del
d.lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58;  le  societa'  di  gestione  del
risparmio, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. o),  del  d.lgs.
24  febbraio  1998, n. 58; le SICAV, come definite nell'art. 1, comma
1, lett. i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; i f
   4. Destinatari della disciplina
   Le presenti disposizioni si  applicano  a  tutti  i  soggetti  che
intendono  acquisire o detengono partecipazioni in una banca italiana
o in una societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario.
   SEZIONE II

   DISCIPLINA AUTORIZZATIVA
   1. Partecipazioni rilevanti
   Sono  tenuti  a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca
d'Italia  i  soggetti  che   intendono   acquisire   direttamente   o
indirettamente,  a  qualsiasi  titolo,  partecipazioni al capitale di
banche e capogruppo che, tenuto conto di quelle gia' possedute, diano
luogo:
   - a una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle
soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale;
   -   al    controllo,    indipendentemente    dall'entita'    della
partecipazione.

   Una   volta  perfezionata  l'operazione  sono,  inoltre,  previsti
obblighi informativi (cfr. Sez. III, par. 1, del presente Capitolo).
   Gli  obblighi  autorizzativi  non  riguardano  le  operazioni   di
sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri
titoli  che  diano  diritto  all'acquisto  di  azioni  (warrants) nel
capitale di banche o capogruppo. E' invece soggetta ad autorizzazione
la  sottoscrizione  di  azioni  susseguente  alla  conversione  delle
obbligazioni  o  all'esercizio  dei  diritti  all'acquisto  di azioni
qualora la partecipazione che si intende acquisire superi  le  soglie
autorizzative.
   Per  cio'  che  concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel
computo delle  percentuali  rilevanti  e  le  relative  modalita'  di
calcolo,  si  applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par.  1,
del presente Capitolo.
   2. Soggetti esenti
   Non e' tenuto a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia il
Ministero del tesoro.
   La domanda di autorizzazione non deve  essere  inoltre  presentata
dai  soggetti  che  controllano  banche  o capogruppo nei casi in cui
queste ultime intendano acquisire o  incrementare  la  partecipazione
nel   capitale  di  un'altra  banca.  In  tal  caso,  la  domanda  di
autorizzazione e' presentata esclusivamente dalla banca o  capogruppo
che intende acquisire o incrementare la partecipazione diretta.

   3. Informativa preventiva
   3.1 Progetti di acquisizione
   Al  fine di rendere possibile una prima verifica dell'esistenza di
eventuali elementi ostativi al  rilascio  dell'autorizzazione,  colui
che  intende  acquisire una partecipazione rilevante informa la Banca
d'Italia, contestualmente all'avvio dei contatti con la  controparte,
in  merito  alle  operazioni  che  comporterebbero l'acquisizione del
controllo della banca o della capogruppo.
   L'informativa preventiva e' effettuata dal  soggetto  interessato,
secondo  le  modalita' che lo stesso ritiene piu' opportune (1). Essa
contiene informazioni concernenti:
   a)  le  relazioni  di  affari  (in  particolare,  i  rapporti   di
finanziamento)  nonche'  gli altri collegamenti che il soggetto ha in
essere con:
   - la banca o capogruppo cui  si  riferisce  la  partecipazione  ed
altri intermediari creditizi e finanziari;
   - i partecipanti al capitale della banca o della capogruppo;

   b) le fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente
attivare per la realizzazione dell'operazione.
   3.2 Progetti di dismissione
   E'  opportuno  che  i  soggetti  che  intendano  cedere la propria
partecipazione di controllo nel capitale di una  banca  o  capogruppo
informino  preventivamente la Banca d'Italia in ordine al progetto di
dismissione, indicando i termini e le modalita' nonche' le  possibili
controparti dell'operazione.
   Tale  informativa  non  fa  venir  meno  l'obbligo  per i soggetti
acquirenti di presentare la domanda di autorizzazione.
   4. Richiesta dell'autorizzazione
   L'autorizzazione  all'acquisto  di  partecipazioni   deve   essere
richiesta   alla   Banca   d'Italia  (1)  prima  del  perfezionamento
dell'operazione. I contratti da  cui  derivi  l'acquisizione  di  una
partecipazione  rilevante  ai  fini  della presente disciplina vanno,
pertanto, subordinati alla condizione che la Banca  d'Italia  rilasci
l'autorizzazione prevista (2).
   La  domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le
finalita'  dell'operazione,  deve  contenere  i   seguenti   elementi
informativi:
   - le generalita' dei soggetti richiedenti;
   -  l'indicazione  della  banca  o  capogruppo  di  cui  si intende
acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota  di
capitale,   specificando   il   numero   e  le  categorie  di  azioni
eventualmente gia' possedute e di quelle che si intendono acquisire;

   - le informazioni indicate  nei  parr.  5.1  e  5.2  nonche',  ove
necessario, quelle indicate nel par. 6 della presente Sezione.
   La  Banca  d'Italia  si  pronuncia  entro  60 giorni dalla data di
ricezione   della   domanda   di   autorizzazione   corredata   della
documentazione  richiesta.  Il  termine e' sospeso nel caso in cui ai
soggetti interessati siano richiesti ulteriori elementi  informativi.
Il  termine e' altresi' sospeso nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia
richieda  informazioni  e/o  documentazione  ad  autorita'  pubbliche
nazionali ed estere (3).
   Copia  del provvedimento di autorizzazione e' trasmessa anche alla
banca o alla capogruppo cui si riferisce la partecipazione.
   Anche nel caso in cui l'acquisizione della  partecipazione  derivi
da  atti  di  liberalita'  o avvenga per successione, l'esercizio del
diritto di voto resta sospeso fino  al  rilascio  dell'autorizzazione
della Banca d'Italia.
   Ove  l'acquisizione  della partecipazione configuri una operazione
di concentrazione rilevante ai sensi della legge 10 ottobre 1990,  n.
287,  la  stessa e' oggetto di una specifica e separata comunicazione
preventiva alla Banca d'Italia.
   Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del T.U., se alle operazioni indi-
cate  al  par.  1  della  presente   Sezione   partecipano   soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di
reciprocita',   la   Banca   d'Italia   trasmette   la   domanda   di
autorizzazione al Ministro del tesoro. Su proposta  di  quest'ultimo,
il    Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri   puo'   vietare
l'autorizzazione.
   Nel caso in cui il soggetto che intende acquisire il controllo  di
una  banca o capogruppo sia una banca comunitaria, l'impresa madre di

una banca comunitaria, ovvero  la  persona  fisica  o  giuridica  che
controlla  una  banca comunitaria, la valutazione dell'acquisto forma
oggetto di una consultazione preventiva con le  autorita'  competenti
dello  Stato  in  cui ha sede la banca acquirente (artt. 7 e 11, par.
2, della direttiva 89/646/CEE). In questo caso il termine e'  sospeso
in attesa del parere dell'autorita' estera.
   Le societa' finanziarie che intendano acquisire una partecipazione
di  controllo  in una banca, all'atto della domanda di autorizzazione
devono verificare il possesso  delle  condizioni  previste  dal  Cap.
LII,  Sez.  II,  delle  presenti  Istruzioni  per  l'assunzione della
qualifica di capogruppo di un gruppo bancario.
   4.1 Aumenti di capitale
   Qualora il  superamento  di  una  delle  soglie  autorizzative  si
determini  a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale,
l'autorizzazione   puo'   essere   richiesta   anche    al    termine
dell'operazione; in tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni
che  eccedono le predette soglie e' sospeso sino a quando il soggetto
non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.
   4.2 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
   I soggetti che intendono acquistare azioni di banche o  capogruppo
che comportino il superamento delle soglie autorizzative - attraverso
la  promozione  di  offerte  pubbliche  di  acquisto  o di scambio, o
attraverso la partecipazione a operazioni da  cui  derivino  per  gli
stessi  analoghi  impegni  -  non  possono  procedere  se  non  hanno
preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.
   5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
   La Banca  d'Italia,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,
verifica che:
   -  il  partecipante  al  capitale  della banca sia in possesso dei
requisiti di onorabilita';
   - ricorrano condizioni  atte  a  garantire  una  sana  e  prudente
gestione della banca o della capogruppo.
   5.1 Requisiti di onorabilita'
   Secondo  quanto  previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo  1998,  n.
144,  chiunque  partecipi  in  una banca in misura superiore al 5 per
cento del capitale rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto,
ovvero  indipendentemente dalla partecipazione posseduta controlli la
banca, non puo' esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o
quote eccedenti, qualora (1):
   a)  sia  stato  sottoposto  a  misure  di   prevenzione   disposte
dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   b)  sia  stato  condannato  con  sentenza  irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
   1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per  uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme in materia di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

   2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi  per  uno
dei  delitti  previsti  nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

   3) alla reclusione per un tempo non inferiore a  un  anno  per  un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

   4)  alla  reclusione  per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
   c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera  b)
con  sentenza  che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il
caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
   Al  fine  di  determinare  la  quota  di  capitale  posseduta   si
considerano  anche  le  azioni  o  quote  possedute per il tramite di
societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
   I requisiti di onorabilita'  devono  essere  posseduti  anche  dal
soggetto  che,  indipendentemente  dall'entita'  della partecipazione
detenuta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 del  T.U.  In  tal
caso   la   sospensione   del  diritto  di  voto  interessa  l'intera
partecipazione.
   La documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti
e' indicata nell'Allegato A.1 del presente Capitolo.
   5.1.1 Partecipanti persone giuridiche
   Qualora il partecipante sia una societa' o un ente,  il  requisito
di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio
di  amministrazione  e dal direttore generale ovvero dai soggetti che
ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti
viene effettuata dal consiglio di amministrazione  della  societa'  o
ente richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera
consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione.
   L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati
e   con   la  rispettiva  astensione.  La  delibera  da'  atto  della
documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.
   E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o
dell'organo che svolge  funzioni  equivalenti  la  valutazione  della
completezza  probatoria  dei  documenti.  A tal fine, il consiglio di
amministrazione fa riferimento alla documentazione minimale  indicata
nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta', nei casi in cui lo
ritenga opportuno, di richiedere  l'esibizione  della  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
   In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno
o   piu'   soggetti  interposti,  il  requisito  di  onorabilita'  va
verificato solo  per  il  soggetto  posto  al  vertice  della  catena
partecipativa  e  per  i  diretti  titolari delle azioni della banca,
sempreche' questi ultimi  possiedano  partecipazioni  superiori  alle
soglie autorizzative.
   La   verifica   dei  requisiti  va  effettuata  in  ogni  caso  di
cambiamento nella composizione degli organi  sociali  di  societa'  o
enti  partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti
i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.
   5.1.2 Soggetti esenti
   Non  sono  tenuti  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita'  i  soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione in:

   - banche autorizzate in Italia;
   - banche comunitarie;
   -  banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui
gli esponenti aziendali di tali banche  siano  soggetti  ad  analoghi
requisiti  in  base  alla  regolamentazione del Paese d'origine; tale
circostanza va comprovata  mediante  attestazione  dell'Autorita'  di
vigilanza locale;
   -  enti  o societa' ai quali si applicano disposizioni speciali in
materia  di  onorabilita'  (ad  es.,  societa'   di   intermediazione
mobiliare,  societa'  iscritte  all'elenco  di cui all'art. 106 T.U.,
imprese di assicurazione, gli enti conferenti di  cui  al  d.lgs.  20
novembre 1990, n. 356, ecc.);
   - enti pubblici, anche economici.
   5.1.3 Soggetti esteri
   Per   i  soggetti  di  nazionalita'  estera  (persone  fisiche  ed
esponenti  aziendali  delle  societa'  o  enti  partecipanti)  si  fa
riferimento  alle  legislazioni  vigenti nello Stato di appartenenza,
richiedendosi  per  i   nominativi   interessati   l'inesistenza   di
situazioni ostative sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal
Regolamento  del  18 marzo 1998, n. 144. Nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni di  cui  al  par.
5.1.1  della presente Sezione in ordine alla competenza del consiglio
di amministrazione (o organo equivalente) e  alle  modalita'  per  la
verifica dei requisiti.
   5.2 Principio della sana e prudente gestione
   Con  delibera  del  CICR del 19 aprile 1993 sono stati stabiliti i
criteri che presiedono ai controlli sugli assetti proprietari a  fini
di  sana  e  prudente  gestione.  Essi  mirano  a  tutelare l'impresa
bancaria o la capogruppo da possibili condotte dannose  dei  soggetti
partecipanti al capitale. In tale ottica assume rilevanza la qualita'
dei   soggetti  partecipanti  anche  in  connessione  con  specifiche
situazioni aziendali della  banca  o  della  capogruppo.    Rilevano,
pertanto,  la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilita'
della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di
autorizzazione. Possono,  inoltre,  assumere  rilievo  gli  eventuali
legami di qualsiasi natura - anche familiari o asso
   Assumono  altresi'  rilevanza  i  rapporti di indebitamento che il
soggetto ha in essere con la banca o con la capogruppo in cui intenda
acquisire la partecipazione. Sotto tale profilo, l'esposizione  delle
banche  e  delle  capogruppo  nei  confronti del soggetto richiedente
l'autorizzazione non puo' eccedere i limiti previsti dalla disciplina
di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Cap.  XXIV
delle presenti Istruzioni).
   Qualora  la  banca  entri  a  far parte di un gruppo non avente la
qualifica di gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta che  l'assetto
del  gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di
vigilanza.  Qualora  al  gruppo   appartengano   societa'   insediate
all'estero,  la  Banca  d'Italia  valuta  se  la localizzazione delle
stesse o le attivita' svolte in quei paesi siano tali  da  consentire
l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.
   La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  ai  partecipanti specifiche
dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione
della banca o della societa' capogruppo.
   5.2.1 Elementi informativi

   Al fine di valutare gli  aspetti  sopra  indicati,  i  richiedenti
devono comunicare gli elementi informativi concernenti:
   a) la situazione economico-patrimoniale della societa' che intende
acquisire   la   partecipazione   e   delle   societa'  dalla  stessa
controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una  persona
fisica,  le  informazioni andranno rese con riferimento all'attivita'
di impresa svolta dal medesimo soggetto  in  via  diretta  e  per  il
tramite di societa' controllate;
   b)   le  relazioni  di  affari  (in  particolare,  i  rapporti  di
indebitamento)  nonche'  gli  altri  collegamenti  che  il   soggetto
interessato ha in essere con:
   -  la  banca  o  capogruppo  cui si riferisce la partecipazione ed
altri intermediari creditizi e finanziari;
   - i partecipanti al capitale della banca o capogruppo;
   c) le fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare  per
la    realizzazione    dell'operazione    di    acquisizione    della
partecipazione.
   Nella parte A.2 dell'All. A del presente Capitolo  e'  indicata  a
titolo  esemplificativo  la  documentazione  da  presentare a corredo
della domanda di autorizzazione.
   La documentazione non e' richiesta:
   - alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie;
   - alle capogruppo;
   - agli enti pubblici, anche economici.
   6. Partecipazioni superiori al 15% o di controllo
   Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione
di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche o  delle
capogruppo  (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti
che svolgono in misura rilevante attivita' di impresa in settori  non
bancari ne' finanziari.
   In conformita' dei criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile
1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi
che  le  attivita'  svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e
finanziarie, non eccedano il 15% del totale  delle  attivita'  svolte
direttamente.  Per le attivita' finanziarie va fatto riferimento alle
attivita' indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), del T.U.; ad  esse
e' assimilata l'attivita' assicurativa.
   Se  il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette,
di controllo in altre societa', deve essere, inoltre,  rispettata  la
condizione  che la somma degli attivi delle societa' non bancarie ne'
finanziarie  controllate  non  ecceda   il   15%   della   sommatoria
dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le societa'
da esso controllate.
   Le  modalita'  per  il  calcolo  delle  percentuali sopra indicate
nonche' la documentazione  richiesta  ai  soggetti  interessati  sono
specificate,  rispettivamente, nella Sez. IV, par. 1, e negli All.  A
(parte A.3) e B del presente Capitolo.  Tale  documentazione  non  e'
richiesta ai soggetti vigilati.
   Il  T.U.  prevede  che  la  Banca d'Italia possa negare o revocare
l'autorizzazione a soggetti non  operanti  in  settori  creditizio  e
finanziario  che, grazie ad un accordo, conseguano una concentrazione
di potere, rilevante e durevole, per la  nomina  o  la  revoca  della
maggioranza degli amministratori della banca o della capogruppo, tale
da  pregiudicare la gestione sana e prudente.  Sono altresi' presi in

considerazione   i   rapporti    che    il    soggetto    richiedente
l'autorizzazione  ha  in  essere  con  altri partecipanti al capitale
della banca o della capogruppo. I rapporti non devono essere tali  da
compromettere il principio di separatezza banca-industria.
   7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
   In conformita' dei criteri fissati dal CICR con la delibera del 19
aprile  1993,  la  Banca  d'Italia  puo' in ogni momento sospendere o
revocare con provvedimento motivato  l'autorizzazione  all'assunzione
della   partecipazione  qualora  vengano  meno  i  presupposti  e  le
condizioni in  base  ai  quali  l'autorizzazione  medesima  e'  stata
rilasciata.
   La  sospensione  dell'autorizzazione  puo'  essere  disposta dalla
Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei
requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il  cui
ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
   Tra  i  motivi  di  revoca  rientrano,  a  titolo esemplificativo,
l'assunzione di ripetuti comportamenti volti a  eludere  la  presente
normativa,  la trasmissione di informazioni o dati non corrispondenti
al vero.
   I  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  sono  comunicati  ai
soggetti partecipanti e alla banca o capogruppo partecipate.
   SEZIONE III
   OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
   1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
   1.1 Partecipazioni rilevanti
   I  soggetti  che  partecipano,  direttamente  o indirettamente, al
capitale delle banche e delle capogruppo sono  tenuti  a  comunicare,
entro  il  termine  indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla
Banca d'Italia -  e  al  soggetto  partecipato  -  l'ammontare  della
propria partecipazione nei seguenti casi:
   a)  perfezionamento  delle  operazioni  soggette ad autorizzazione
ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata
(1);
   b) aumento della partecipazione che comporta  il  superamento  del
25%,  40%,  45%  e 55% del capitale sociale e delle successive soglie
eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del  5%  (60%,
65% ... 95%) o raggiungimento del 100%;
   c)  riduzione  dell'ammontare  della partecipazione al di sotto di
ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di
comunicazione.
   La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  fissare  soglie
percentuali inferiori a quelle stabilite ai punti b) e c) nel caso in
cui  il  capitale  delle banche o capogruppo sia caratterizzato da un
elevato frazionamento. L'elenco di  tali  soggetti  e  le  soglie  di
rilevanza sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
   Per  cio'  che  concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel
computo delle  percentuali  rilevanti  e  le  relative  modalita'  di
calcolo,  si  applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par.  1,
del presente Capitolo.
   Non e'  tenuto  all'obbligo  di  comunicazione  il  Ministero  del
tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  per  le
partecipazioni detenute indirettamente.
   1.2 Termini

   La  comunicazione  va  effettuata   entro   dieci   giorni   dalla
conclusione  delle  operazioni  indicate  nel par. 1.1 della presente
Sezione; nel caso di banche di nuova costituzione la comunicazione va
effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo  delle
banche (1).
   1.3 Modalita' di invio della comunicazione
   La  comunicazione  va  effettuata con il mod. 287 (cfr. All. C del
presente Capitolo) (2). Tale modello,  da  utilizzare  anche  per  le
partecipazioni  nelle  capogruppo,  va compilato secondo le modalita'
riportate nelle istruzioni allegate al modello stesso (3).
   Il modello e' inviato in duplice  copia  (4)  alla  Filiale  della
Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto
partecipato (5), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i
soggetti  partecipanti  possono fornire ulteriori dati e informazioni
relativi all'operazione. Copia del modello e'  trasmessa  anche  alla
banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

   2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto (6)
   2.1 Presupposti
   L'art.  20, comma 2, del T.U, prevede l'obbligo di comunicare alla
Banca d'Italia ogni accordo  che  regola  o  da  cui  possa  derivare
l'esercizio concertato del voto in una banca o in una societa' che la
controlla.
   Secondo  quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del T.U., la Banca
d'Italia,  al  fine  di  verificare  l'osservanza   dell'obbligo   di
comunicazione  puo'  richiedere  informazioni  ai  soggetti  comunque
interessati.
   L'obbligo di comunicazione riguarda  qualsiasi  tipo  di  accordo,
indipendentemente   dalla   forma,   dalla   durata,   dal  grado  di
vincolativita' e stabilita'.
   Qualora dall'accordo derivi una concertazione  del  voto  tale  da
pregiudicare  la  sana  e  prudente  gestione  della  banca, la Banca
d'Italia puo' sospendere il diritto di  voto  dei  soci  partecipanti
all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i
riflessi   dell'accordo   sulle  politiche  gestionali  della  banca.
Particolare attenzione viene riservata ai patti che -  prevedendo  la
creazione  di  una  organizzazione  stabile  cui  venga attribuita la
competenza  ad  esprimersi,  in  via   continuativa,   sulle   scelte
gestionali  della  societa'  -  possano alterare la funzionalita' dei
processi decisionali della banca.
   La sospensione del voto puo' riguardare  anche  singoli  argomenti
all'ordine del giorno dell'assemblea della societa'.
   2.2 Modalita' di invio delle comunicazioni
   Le   comunicazioni  sono  inviate  alla  Banca  d'Italia  (1)  dai
partecipanti all'accordo (o da parte del  soggetto  a  cio'  delegato
dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della
banca  o  della  societa'  cui  l'accordo  si riferisce, entro cinque
giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non  sia  concluso  in  forma
scritta,   la   comunicazione   va  effettuata  entro  cinque  giorni
dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
   La comunicazione riferisce sinteticamente sul  contenuto  e  sulle
finalita'  dell'accordo  e  ne  riporta,  in allegato, il testo. Essa
deve, inoltre, indicare:

   - il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in  via
diretta o indiretta;
   -  la  quota  del  capitale  con  diritto di voto complessivamente
detenuta ovvero, nel  caso  di  banche  cooperative,  il  numero  dei
partecipanti rispetto al totale dei soci;
   -  l'ammontare  di  ciascuna  classe  di  titoli  relativo  a ogni
partecipante;
   - l'esistenza di legami di  tipo  familiare  o  di  affari  tra  i
diversi partecipanti;
   -  le eventuali intese, tra uno o piu' aderenti all'accordo, rela-
tive a future operazioni  della  societa'  partecipata  o  delle  sue
controllate.   In   particolare,   vanno   descritti   gli  obiettivi
dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.
   Nel caso di accordi di tipo associativo, la  comunicazione  dovra'
indicare  il  numero  dei  partecipanti  e  la  quota di capitale con
diritto di voto dagli stessi complessivamente posseduta  ovvero,  nel
caso  di  banche  cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al
totale dei soci.
   Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti
deve essere comunicata alla Banca d'Italia.
   SEZIONE IV
   DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE
   1. Modalita' per il calcolo delle percentuali rilevanti
   Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli  obblighi
autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita':

   -  al  numeratore  si  considerano le azioni o quote da acquisire,
unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto di voto o  per  le
quali  il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es.,
nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
   -  al  denominatore  si  considerano  tutte  le  azioni  o   quote
rappresentanti  il  capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non
quelle di risparmio.
   2. Separazione tra proprieta' e diritto di voto
   Per le operazioni che comportano  la  separazione  tra  proprieta'
delle  azioni  ed  esercizio  del  diritto  di  voto  sono  tenuti  a
richiedere l'autorizzazione o ad effettuare la comunicazione  sia  il
soggetto  titolare  delle  azioni sia quello cui spetta il diritto di
voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).
   3. Partecipazioni indirette
   Allorche'  la  partecipazione  e'  acquisita  indirettamente,   la
richiesta  di  autorizzazione  o  la  comunicazione va effettuata dal
soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello  che
detiene  direttamente  le  azioni  del  capitale  della  banca.  Sono
ricomprese   le   societa'   fiduciarie   che   intendono   acquisire
partecipazioni per conto terzi.
   I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un
unico  modello  287  nel  quale vanno comunque indicati gli eventuali
ulteriori soggetti interposti tra il  dichiarante  al  vertice  della
catena  partecipativa  e  il  soggetto  diretto titolare delle azioni
della banca.
   SEZIONE V
   ADEMPIMENTI DELLE BANCHE
   E DELLE CAPOGRUPPO

   1. Adempimenti
   E'  opportuno  che  le  banche  e  le  capogruppo provvedano a una
costante  opera  di  sensibilizzazione  dei  soggetti   tenuti   agli
adempimenti  connessi alla partecipazione al capitale, in ordine alle
modalita' e ai  termini  delle  domande  di  autorizzazione  e  delle
comunicazioni  e  alle  sanzioni  previste  per le diverse ipotesi di
violazione delle norme.
   Le banche e le capogruppo forniscono ogni  utile  informazione  ai
soggetti interessati; cio', in particolare, in occasione di complesse
operazioni  quali  quelle  di aumento del capitale. Esse provvedono a
pubblicizzare in forma  idonea,  anche  a  mezzo  stampa,  l'avvenuta
variazione   del  numero  delle  azioni  che  compongono  il  proprio
capitale.
   Si invitano le banche e le capogruppo a fornire agli interessati i
modelli 287 gia' compilati nella parte del "quadro B"  riguardante  i
dati delle stesse.
   L'art.   24,   comma   1,   del   T.U.   prevede  che  in  assenza
dell'autorizzazione o in caso di  omissione  delle  comunicazioni  il
diritto  di  voto  inerente  alle  azioni  o  quote  non possa essere
esercitato.
   L'esclusione dall'esercizio del diritto di voto riguarda le azioni
comunque possedute in eccedenza ai limiti  fissati  nella  normativa.
In   particolare,   il   soggetto   che   non   abbia   mai  ricevuto
l'autorizzazione potra' esercitare i diritti di voto fino  al  limite
del  5% del capitale della banca o capogruppo partecipata. I soggetti
gia' autorizzati a detenere  partecipazioni  potranno  esercitare  il
diritto  di  voto  per  le azioni autorizzate e per quelle detenibili
senza ulteriore richiesta di autorizzazione o comunicazione (1).  Per
i  soci  di  banche  costituite  in  forma  di  societa'  cooperativa
l'assenza di autorizzazione comporta l'esclusione dall'esercizio  del
diritto di voto.
   Con specifico riguardo alle comunicazioni, il divieto di esercizio
del  voto  riguarda  le comunicazioni omesse alla data di svolgimento
dell'assemblea, non anche  quelle  che  alla  stessa  data  risultino
effettuate  in  ritardo.  I  soggetti,  per  i  quali  il termine per
eseguire la comunicazione scada oltre la data fissata per l'assemblea
vanno, invitati ad effettuare la comunicazione prima di tale data.
   L'art. 25  T.U.  stabilisce  che  in  mancanza  dei  requisiti  di
onorabilita'  dei  partecipanti al capitale di banche non puo' essere
esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote  eccedenti
il  limite  del 5%. In caso di partecipazione di controllo il divieto
si estende all'intera partecipazione.
   In caso di inosservanza dei divieti di cui agli artt. 24 e 25  del
T.U.,  la  deliberazione  e'  impugnabile  a norma dell'art. 2377 del
codice civile, qualora la maggioranza  richiesta  non  sarebbe  stata
raggiunta  senza  i  voti  inerenti  alle  predette  azioni  o quote.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia  entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta
a   iscrizione   nel   registro   delle   imprese,   entro  sei  mesi
dall'iscrizione.
   Le azioni o quote per le  quali  non  puo'  essere  esercitato  il
diritto  di  voto  sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.

   Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi  compiti
di  verifica  della  regolare  costituzione  dell'assemblea  e  della
legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti
che, sulla base delle informazioni disponibili,  risultino  possedere
partecipazioni   che  comportino  obblighi  di  autorizzazione  o  di
comunicazione.
   In particolare, dai verbali assembleari deve risultare:
   a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti
all'assemblea e' stato richiesto di far presente eventuali situazioni
di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
   b)  la  menzione  dei  riscontri  effettuati  sulla   base   delle
informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
   c) l'indicazione (1) per le singole delibere:
   -   dei   nominativi  partecipanti  all'assemblea,  anche  tramite
soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
   -  dei  voti  favorevoli,  contrari,  nulli  e  astenuti,  con  la
specificazione  dei  nominativi che abbiano espresso voto contrario o
che si siano astenuti,  ad  eccezione,  ovviamente,  delle  votazioni
assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.
   La  Banca  d'Italia  si riserva di richiedere ulteriori specifiche
informazioni caso per caso; in  relazione  a  cio'  le  banche  e  le
capogruppo  conservano  per  ogni delibera la documentazione inerente
alle modalita' di formazione della volonta' assembleare.
   2. Informativa sulla compagine sociale
   Le capogruppo e le banche, ad eccezione delle  banche  popolari  e
delle  banche  di  credito  cooperativo,  comunicano annualmente alla
Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero  di  azioni
con  diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data
di approvazione del bilancio.
   La comunicazione, da effettuare entro  trenta  giorni  dalla  data
sopra indicata, deve riportare per ciascun socio:
   - il numero delle azioni con diritto di voto possedute;
   -  la  percentuale  delle  azioni  con diritto di voto rispetto al
totale delle azioni con diritto di voto;
   - il codice fiscale.
   Allegato A
   A.1 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILIA' (1)
   a) per le persone fisiche:
   - dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e succes-
sive modifiche e integrazioni) (2) attestante l'insussistenza di  una
delle  situazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lett. b) e c), del
Regolamento 144/98;
   - certificato della prefettura  attestante  l'insussistenza  delle
misure  di  prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive
modifiche e  integrazioni,  ovvero  certificato  del  registro  delle
imprese  recante  la  dicitura  antimafia, rilasciato dalla camera di
commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati  in
questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare
da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio, ai sensi della legge
15/68 e successive modifiche e integrazioni (2).
   b) per le persone giuridiche:
   - verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da
cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo ai  soggetti

che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
societa' o ente partecipante.
   (1) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in
uso  nello  Stato  di  appartenenza  analoga  a  quella  richiesta ai
soggetti italiani.
   (2) In alternativa, si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
3,  comma  11,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127 e successive
modifiche e integrazioni.
   segue Allegato A
   A.2 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E  PRUDENTE
GESTIONE
   A  titolo  esemplificativo,  si  riportano  di seguito i documenti
probatori acquisibili:
   a) per le persone fisiche:
   -   le   attestazioni   relative   all'esercizio   di    attivita'
professionali  (ad  es.  iscrizione  ad albi o ordini professionali);
"curriculum vitae" e le  certificazioni  degli  enti  o  societa'  di
provenienza;

   -  le attestazioni rilasciate da Autorita' di vigilanza degli enti
o delle societa' di provenienza;
   b) per le societa' e gli enti nazionali:
   -  il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio
consolidato del gruppo di appartenenza;
   - le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale rela-
tive all'ultimo esercizio;
   - l'eventuale certificazione della societa' di revisione;
   - le attestazioni professionali  (ad  es.  iscrizione  ad  albi  o
ordini  professionali)  e  i  "curriculum  vitae"  per  i  membri del
consiglio  di  amministrazione,  del  collegio  sindacale  e  per  il
direttore generale;
   c) per le societa' estere:
   - la documentazione analoga a quella indicata sub b);
   -  le  lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte
delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine.
   segue Allegato A
   A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL  15%
O DI CONTROLLO
   a)  per  le  persone fisiche, esclusivamente se svolgono attivita'
commerciale in forma individuale
   - lo schema (All. B del presente Capitolo) riguardante l'attivita'
imprenditoriale svolta; nello schema va  precisato  se  ed  in  quale
misura  l'attivita'  di  impresa sia esercitata in settori diversi da
quelli  bancario  e   finanziario   e   va   prodotta   la   relativa
documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del
bilancio dell'ultimo esercizio);
   -   l'elenco   delle   partecipazioni   detenute   direttamente  o
indirettamente, da  indicare  secondo  le  modalita'  del  quadro  II
dell'All. B del presente Capitolo;
   b) per le persone giuridiche o le societa' di persone
   -  l'elenco  nominativo  dei  propri  soci  aventi  partecipazioni
superiori al 5%;
   - una dichiarazione degli amministratori contenente  l'indicazione
dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.;

   -  una  dichiarazione  degli  amministratori che attesti la natura
commerciale  dell'attivita'  svolta;  in  particolare  va  precisato,
secondo  le  modalita' di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e
in quale misura, l'attivita' di impresa  sia  esercitata  in  settori
diversi  da  quelli  bancario e finanziario e va prodotta la relativa
documentazione  (copia   dell'atto   costitutivo   e   del   bilancio
dell'ultimo esercizio);
   -   l'elenco   delle   partecipazioni   detenute   direttamente  o
indirettamente, da indicare secondo le modalita' di cui all'All.    B
del presente Capitolo.
   Allegato B
   Schema  per  la  verifica  della  natura dell'attivita' di impresa
svolta

   dal partecipante al capitale della banca
   Dati al:                       in  di lire  (1)
   SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA
   (persona fisica, societa' o enti di diversa natura)
   TOTALE DELLE ATTIVITA' (2) SVOLTE DIRETTAMENTE
   DI CUI:
   ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E
   ASSICURATIVA
   %
   SOCIETA' CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITA' DIVERSA
   DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA
   (denominazione, forma giuridica e sede legale)
   Codice
   attivita'
   (3)
   ATTIVO (2)
   DIRETTAMENTE:


   INDIRETTAMENTE:

   INDIRETTAMENTE:

   INDIRETTAMENTE:

   segue Allegato B
   Dati al:                       in  di lire  (1)

   SOCIETA' CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITA'
   BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA
   (denominazione, forma giuridica e sede legale)
   Codice
   attivita'
   (3)
   ATTIVO (2)
   DIRETTAMENTE:


   INDIRETTAMENTE:

   INDIRETTAMENTE:

   INDIRETTAMENTE:

   %
   Addi'                        FIRMA DEL PARTECIPANTE

   (1) Gli importi possono essere segnalati anche in migliaia/milioni
di euro.
   (2) Andra' riportato:
   -  per  le  banche  e  per  le  societa'  finanziarie, l'ammontare
complessivo  degli  elementi   dell'attivo   risultante   dall'ultimo
bilancio  approvato,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi  e le
garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
   - per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il  valore
dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore
correttivo pari a 10;
   -  per  le  societa'  industriali, convenzionalmente, il fatturato
totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore  correttivo
pari a 10.
    10 BANCHE
    20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE
    30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING
    31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO
    32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO
    33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE
   (3) CODICI ATTIVITA'
    40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

    41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
    42  FINANZIARIE  MOBILIARI  - SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE
VARIABILE
    50 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
    55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
    60 ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE
    70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
    71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
    72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
    80 SOCIETA' STRUMENTALI
    90 IMPRESE NON FINANZIARIE
   PARTECIPANTI  AL  CAPITALE  DELLE  BANCHE  O  CAPOGRUPPO
   Mod.  287
   Alla  BANCA  D'ITALIA  Filiale  di
   Alla  Banca
   Protocollo  Banca  d'Italia
   DICHIARANTE
   quadro  A
   Se  persona  fisica
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   cognome
   denominazione  sociale
   nome
   eventuale  sigla  sociale

   luogo  di  nascita
   specie
   data  di  nascita
   codice  fiscale
   G    G     M    M     A      A
   codice  fiscale

   comune  sede  legale
   o  residenza
   via
   sigla
   provincia
   stato
   Causale  della
   dichiarazione
   Data  dell'acquisto  o  della
   variazione  della  partecipazione
   G     G     M     M     A     A

   BANCA  O CAPOGRUPPO  PARTECIPATA
   quadro  B
   denominazione
   codice   ABI
   capitale  sociale  n.  azioni  con  diritto  di  voto

   valore  nominale  unitario
   di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria

   AZIONI  POSSEDUTE  DIRETTAMENTE  DAL  DICHIARANTE
   quadro  C
   N.  azioni  possedute
   N.  azioni  possedute  per  le  quali  il  dichiarante  sia
   privato  del  diritto  di  voto

   N.  azioni  con  diritto  di  voto  in  capo
   al  soggetto  dichiarante
   titolo  del  possesso
   proprieta'
   riportato
   riportatore
   pegno
   usufrutto
   deposito  o  altro
   1
   2
   3
   4
   5
   6

   1
   2
   3

   di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria
   AZIONI   POSSEDUTE   PER   IL  TRAMITE  DI  SOCIETA'  CONTROLLATE,
FIDUCIARIE,  INTERPOSTA  PERSONA
   quadro  D
   N.  azioni  possedute
   N.  azioni  per  le  quali  le  societa'
   controllate,  fiduciarie  e  interposte  persone  sono
   private  del  diritto  di  voto
   N.  azioni  con  diritto  di  voto  in  capo  a
   societa'  controllate,  fiduciarie  e  interposte  persone
   titolo  del  possesso
   proprieta'
   riportato
   riportatore
   pegno
   usufrutto
   deposito  o  altro
   1
   2
   3
   4
   5
   6

   1
   2
   3

   di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria
   AZIONI    POSSEDUTE   PER   CONTO   DI   ALTRI   SOGGETTI   O   DA
SOCIETA' DI  GESTIONE  DEL  RISPARMIO
   quadro  E
   N.  azioni  possedute
   N.  azioni  per  le  quali  il  dichiarante  sia
   privato  del  diritto  di  voto
   N.  azioni  con  diritto  di  voto  in  capo
   al  soggetto  dichiarante

   N.  fiducianti
   %

   di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria
   1
   1

   2
   2

   RIEPILOGO
   N.  azioni  totali  possedute

   ,
   % rispetto  al  capitale  sociale  sottoscritto  con  diritto   di
voto
   N.  azioni  con  diritto  di  voto  possedute

   ,
   %  rispetto  al  capitale  sociale  sottoscritto  con  diritto  di
voto
   N.  azioni  in  sindacato  di  voto

   ,
   % rispetto  al  capitale  sociale  sottoscritto  con  diritto   di
voto nell'assemblea  ordinaria
   Azioni    possedute    alla   data   del   precedente   mod.   287
(rapporto percentuale)

   ,
   % rispetto  al  capitale  sociale  sottoscritto  con  diritto   di
voto

   di  cui  con  diritto  di  voto  (rapporto percentuale)

   ,
   %  rispetto  al  capitale  sociale  sottoscritto  con  diritto  di
voto
   Eventuali  osservazioni
   firma   del    dichiarante    o    del    legale    rappresentante


   data  della  dichiarazione
   indirizzo                                                      CAP

   Distinta  delle   societa'   controllate,   fiduciarie   e   delle
interposte  persone  per  il  tramite
   delle   quali   sono   possedute  le  azioni  (solo  se  e'  stato
riempito  il  quadro  D)
   Mod.  287

   Foglio  n.
   SOCIETA'   CONTROLLATA,   FIDUCIARIA    O    INTERPOSTA    PERSONA
TITOLARE DELLE  AZIONI
   quadro  F
   Se  persona  fisica
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   cognome
   denominazione
   sociale
   nome

   luogo
   di  nascita
   specie
   data
   di  nascita
   G    G     M    M     A      A
   codice  fiscale

   codice  fiscale
   firma del legale rappresentante
   comune  sede  legale
   o  residenza
   fiduciario

   via
   rapporto con il
   soggetto  dichiarante
   diretto tramite il
   ,
   %
   del capitale
   sigla  provincia

   stato
   di controllo

   ed indiretto tramite il
   ,
   con diritto di voto
   %

   tramite patto di sindacato

   tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
   degli amministratori o altre ipotesi
   N.  azioni  possedute
   N.  azioni  possedute  per  le  quali  il
   soggetto  e'  privato  del  diritto  di  voto

   N.  azioni  con  diritto  di  voto  in  capo  al  soggetto
   titolo  del  possesso
   proprieta'
   riportato
   riportatore
   pegno
   usufrutto
   deposito
   1
   2
   3
   4
   5
   6

   1
   2
   3

   di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria
   SOGGETTI   INTERPOSTI   TRA   IL   DICHIARANTE   ED   IL  SOGGETTO
TITOLARE  DELLE  AZIONI
   Avvertenza:  da riempire solo nel caso in cui tra il   dichiarante
ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano
rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   Quadro F1
   denominazione
   sociale
   fiduciario

   sede  legale
   rapporto con il
   soggetto  dichiarante

   diretto tramite il
   ,
   %
   del capitale

   (o con il soggetto di
   cui al quadro della
   di controllo
   ed indiretto tramite il
   ,
   con diritto di voto
   %
   specie
   pagina precedente)
   tramite patto di sindacato
   codice  fiscale

   tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
   degli amministratori o altre ipotesi
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   Quadro F2
   denominazione
   sociale
   fiduciario

   sede  legale
   rapporto con il
   soggetto  dichiarante
   diretto tramite il
   ,
   %
   del capitale

   (o con il soggetto di
   cui al quadro della
   di controllo
   ed indiretto tramite il
   ,
   con diritto di voto
   %
   specie
   pagina precedente)
   tramite patto di sindacato
   codice  fiscale

   tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
   degli amministratori o altre ipotesi
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   Quadro F3
   denominazione
   sociale
   fiduciario

   sede  legale
   rapporto con il
   soggetto  dichiarante
   diretto tramite il
   ,
   %
   del capitale

   (o con il soggetto di
   cui al quadro della
   di controllo
   ed indiretto tramite il
   ,
   con diritto di voto
   %
   specie
   pagina precedente)
   tramite patto di sindacato
   codice  fiscale

   tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
   degli amministratori o altre ipotesi
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   Quadro F4
   denominazione
   sociale
   fiduciario

   sede  legale
   rapporto con il
   soggetto  dichiarante
   diretto tramite il
   ,
   %
   del capitale

   (o con il soggetto di
   cui al quadro della
   di controllo
   ed indiretto tramite il
   ,
   con diritto di voto
   %
   specie
   pagina precedente)
   tramite patto di sindacato
   codice  fiscale

   tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza

   degli amministratori o altre ipotesi
   Se  persona  giuridica  o  societa'  di  persone
   Quadro F5
   denominazione
   sociale
   fiduciario

   sede  legale
   rapporto con il
   soggetto  dichiarante
   diretto tramite il
   ,
   %
   del capitale

   (o con il soggetto di
   cui al quadro della
   di controllo
   ed indiretto tramite il
   ,
   con diritto di voto
   %
   specie
   pagina precedente)
   tramite patto di sindacato
   codice  fiscale

   tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
   degli amministratori o altre ipotesi
   segue Allegato C
   PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO
   Istruzioni per la compilazione del mod. 287
   Sono tenuti alla compilazione del modello:
   - le persone fisiche;
   -  le  persone  giuridiche,  le  societa' di persone e gli enti di
diversa natura;
   - le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi
e le societa' di gestione del risparmio.
   In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o  piu'
soggetti  interposti,  l'obbligo  di  comunicazione  e'  assolto  dal
soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello  che
possiede direttamente le azioni del capitale della banca. In tal caso
e'  possibile  inviare  un unico modello sottoscritto da entrambi con
l'indicazione di  eventuali  ulteriori  soggetti  interposti  tra  il
dichiarante  e  il soggetto titolare delle azioni (quadri F1, F2, F3,
ecc.).
   Il modello va compilato per le partecipazioni che comportano:
   1) il superamento della soglia del 5%  e  dei  multipli  di  esso,
nonche' quella del 33%, ovvero l'assunzione del controllo della banca
indipendentemente dall'entita' della partecipazione;
   2)  riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui
al punto 1);

   3) modifica della catena  partecipativa  dei  soggetti  interposti
secondo le istruzioni ai quadri F1 e seguenti.
   Per  il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi
autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita':

   - al numeratore si considerano le azioni  o  quote  da  acquisire,
unitamente  a  quelle gia' possedute, aventi diritto di voto o per le
quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad  es.,
nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
   -   al  denominatore  si  considerano  tutte  le  azioni  o  quote
rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate,  ma  non
quelle di risparmio.
   Per  la  determinazione  dell'ammontare  della  partecipazione  in
banche  costituite  in  forma  di   societa'   cooperativa,   si   fa
riferimento:   al  numeratore,  al  totale  delle  azioni  possedute,
prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi
in  sede  assembleare;  al  denominatore,  al   capitale   risultante
dall'ultimo bilancio approvato.
   Quadro A: DICHIARANTE
   Per  le persone fisiche, vanno indicate le generalita' e il codice
fiscale del dichiarante.
   Per le persone giuridiche, per le societa' di persone e  gli  enti
di  diversa natura, vanno indicate la ragione o denominazione sociale
e  l'eventuale  sigla  sociale.  Va  inoltre  indicata  la  "specie",
riempiendo la relativa casella con uno dei seguenti codici:
   segue Allegato C
   specie
   01 Banca
   02 Societa' finanziaria
   03 Societa' assicurativa
   04 Societa' industriale
   05 Stato
   06 Fondazione
   07 Ente territoriale
   -  Causale della dichiarazione: va indicato nell'apposito riquadro
la causale della dichiarazione con riferimento alle seguenti ipotesi:
   1  comunicazione  successiva  per   partecipazioni   soggette   ad
autorizzazione;
   2 comunicazione di incremento;
   3 comunicazione di decremento;
   4 altre comunicazioni..
   - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: deve
essere specificata la data di perfezionamento dell'operazione secondo
la relativa disciplina civilistica.
   Quadro B: BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA
   Vanno indicati negli appositi spazi:
   - la denominazione della banca partecipata;
   -  il numero delle azioni rappresentanti il capitale quale risulta
dall'atto costitutivo o dalle successive  modificazioni,  escluse  le
azioni di risparmio;
   - il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di
voto nell'assemblea ordinaria.
   Per   le  banche  sotto  forma  di  societa'  cooperative,  si  fa
riferimento al capitale dell'ultimo bilancio approvato.

   I soggetti interessati  possono  rivolgersi  alle  banche  cui  si
riferisce  la  partecipazione  per richiedere ogni utile informazione
circa l'ammontare e la composizione del capitale delle banche stesse.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono  essere  richiesti  alla
Banca d'Italia.
   Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
   -  N.  azioni possedute: il dichiarante indica il numero totale di
azioni possedute, suddivise per il titolo del possesso.
   Per le azioni in proprieta' o oggetto di contratto di riporto,  il
riquadro  e'  compilato  indipendentemente  dalla  circostanza che il
dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. Si rammenta  che
nel  caso  di  azioni  in  usufrutto,  pegno, ecc. non vanno indicate
quelle azioni per le quali il soggetto non sia titolare  del  diritto
di voto.
   segue Allegato C
   - N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto:  questo  riquadro  e'  compilato  solo dal proprietario che sia
privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di
riporto. In esso e' indicato il numero di  azioni  per  le  quali  il
dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
   -  N.  azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:
e'  indicato  il  numero  complessivo  di  azioni  per  le  quali  il
dichiarante  sia  titolare  del  diritto  di  voto.  Tale numero deve
corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da
acquisire  e  il  totale  delle  azioni  per  le  quali  il  soggetto
dichiarante sia privato del diritto di voto.
   -  Di  cui con diritto di voto in assemblea ordinaria: va indicato
il  numero  delle  azioni  aventi  diritto  di  voto   nell'assemblea
ordinaria,  anche  se  il  numero coincide con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
   Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE,
FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
   - N. azioni possedute: il dichiarante indica il numero  totale  di
azioni   possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate  (1),
fiduciarie e di interposte  persone,  suddivise  per  il  titolo  del
possesso.
   -  N. azioni per le quali le societa' controllate, fiduciarie e le
interposte persone siano private del diritto di voto: questo riquadro
e' compilato solo per le azioni possedute in proprieta' ovvero per le
azioni oggetto di contratto di  riporto,  per  le  quali  i  soggetti
interposti siano privati del diritto di voto.
   - N. azioni con diritto di voto in capo alle societa' controllate,
fiduciarie e interposte persone: e' indicato il numero complessivo di
azioni  per le quali i soggetti interposti siano titolari del diritto
di voto.
   - Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria:  va  indicato
il   numero  delle  azioni  aventi  diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria, anche se il numero coincide con  il  numero  delle  azioni
indicato nel precedente riquadro.
   Quadro  E:  AZIONI  POSSEDUTE  PER  CONTO  DI  ALTRI SOGGETTI O DA
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
   Il quadro va compilato dalle societa'  fiduciarie  che  posseggono
azioni per conto terzi.

   -  N.  azioni possedute: la societa' fiduciaria dichiarante indica
il numero totale di azioni possedute per conto di altri soggetti.
   - N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto: e' indicato il numero di azioni per le quali il diritto di voto
sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria.

   segue Allegato C
   -  N.  azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:
il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il  totale
delle  azioni  possedute  e  il  totale  delle azioni per le quali la
societa' fiduciaria sia privata del diritto di voto.
   - Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria:  va  indicato
il   numero  delle  azioni  aventi  diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria, anche se il numero coincide con  il  numero  delle  azioni
indicato nel precedente riquadro.
    N.  dei  fiducianti:  va  indicato  il numero dei fiducianti come
segue:

   - caselle 1: va  indicato  il  fiduciante  con  azioni  in  misura
superiore  al  50%,  specificando nell'altra casella 1 la percentuale
posseduta da tale soggetto;
   -  caselle  2:  va  indicato  il   numero   dei   fiducianti   con
partecipazioni superiori al 5% e fino al 50%, specificando nell'altra
casella 2 la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.
   Le  medesime  istruzioni  si  applicano  anche ai soggetti diversi
dalle societa' fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.
   Il quadro va altresi' compilato dalle  societa'  di  gestione  del
risparmio.   Esse   indicano  l'ammontare  complessivo  delle  azioni
possedute/da acquisire dall'insieme dei propri fondi di  investimento
mobiliare.
   RIEPILOGO
   Va  riportato  il  numero  complessivo  delle  azioni  possedute a
qualsiasi titolo, in proprio, per il tramite di  altri  soggetti,  in
qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa'  di  gestione del
risparmio, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto.

   Va, inoltre,indicato il  rapporto  percentuale  sul  numero  delle
azioni rappresentanti il capitale della banca.
   Nel  caso  di  partecipazione  ad  un  patto  di sindacato di voto
relativo al capitale della banca,  va  altresi'  indicato  il  numero
delle  azioni  che sono vincolate nel patto (N.B. Copia di ogni patto
di sindacato di voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro
cinque giorni dalla data di stipulazione).
   Il dichiarante che abbia in precedenza prodotto una  comunicazione
attraverso   il   mod.  287  indica,  infine,  la  percentuale  della
partecipazione posseduta alla data di preenazione del precedente mod.
287.
   Foglio allegato al mod. 287
   DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE
PERSONE  (da compilare esclusivamente qualora sia stato  riempito  il
quadro D)
   Tali  quadri  riportano  l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante
possieda o intenda acquisire azioni di banche.

   segue Allegato C
   Quadro  F:  SOCIETA'  CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA
TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA
   Nel caso in  cui  la  partecipazione  sia  acquisita  tramite  una
pluralita'  di  soggetti, va riempito un altro foglio "Distinta delle
societa' controllate, fiduciarie  e  delle  interposte  persone"  per
ciascuno  dei  soggetti  che  siano partecipanti diretti nel capitale
della banca. Vanno indicate le azioni possedute suddivise per  titolo
del  possesso  secondo  le  istruzioni relative alla compilazione del
precedente quadro D).
   N.B. Il quadro  F  va  sottoscritto  dal  soggetto  che  partecipa
direttamente  al  capitale  della  banca  qualora lo stesso abbia una
partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
   Vanno  indicati  i  rapporti  partecipativi   esistenti   tra   il
dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di
azioni  possedute  in  via  diretta  e  la  percentuale  delle azioni
cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

   Quadri F1 e seguenti:  SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL  DICHIARANTE  ED
IL TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA
   Nel  caso  in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta,
andranno indicati i soggetti interposti  nella  catena  partecipativa
tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni della banca.

   Se  tra  il  dichiarante e il titolare delle azioni si frappongono
piu' societa' controllate e' segnalata un'unica catena  partecipativa
tenendo  conto  della  societa' che nell'ambito del gruppo detenga il
maggior numero di azioni. Se il titolare  detiene  il  controllo  del
titolare  diretto  delle azioni mediante piu' societa', deve indicare
solo quella che, fra queste ultime, possieda  il  maggior  numero  di
azioni.
   Non vanno comunque segnalate le altre modifiche riguardanti i dati
dei quadri F1 e seguenti, quali ad esempio:
   -  l'ammontare  della  partecipazione  che  il soggetto al vertice
della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta;
   - il tipo di rapporto di controllo  tra  il  soggetto  al  vertice
della catena partecipativa e il soggetto interposto (ad es. passaggio
da  una  situazione  relativa  alla  casella D a quella relativa alla
casella E).
          (1) Pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana - Serie generale - n. 117 del 21 maggio 1993.
          (2)  Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998.
          (1) L'informativa va presentata alla  Filiale  della  Banca
          d'Italia  della  provincia  ove  ha  sede legale la banca o
          capogruppo cui si riferisce la partecipazione. Nel caso  in
          cui  la sede legale non coesista con la direzione generale,
          l'informativa  va  presentata  alla  Filiale  della   Banca
          d'Italia ove e' insediata quest'ultima.

          Nel  caso  in  cui l'acquirente sia una banca o capogruppo,
          l'informativa  va  presentata  alla  Filiale  della   Banca
          d'Italia  della provincia dove ha sede legale l'acquirente,
          secondo la procedura prevista nel Cap. XVIII delle presenti

          Istruzioni. In entrambi i casi, copia  dell'informativa  va
          presentata  anche  alla  Banca  d'Italia  - Amministrazione
          Centrale - Roma, Servizio Normativa e  Affari  Generali  di
          Vigilanza.
   (1)  La  domanda  va  presentata alla Filiale della Banca d'Italia
della provincia ove ha sede  la  direzione  generale  della  banca  o
capogruppo  cui  si  riferisce  la  partecipazione.  Nel  caso in cui
l'acquirente sia una banca o capogruppo, la richiesta  va  presentata
alla  Filiale  della  Banca  d'Italia  della  provincia  dove  ha  la
direzione generale l'acquirente, secondo la  procedura  prevista  nel
Cap. XVIII delle presenti Istruzioni.
   (2)  L'autorizzazione  deve  essere  richiesta anche da coloro che
abbiano  acquisito  direttamente  o  indirettamente,  anche  in   via
temporanea,  una  partecipazione  al  capitale  di banche cooperative
superiore alle soglie stabilite nel par. 1 della presente Sezione.

   (3) Della sospensione e della riapertura dei  termini  viene  data
comunicazione agli interessati.
   (1) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (norma transitoria) per i
soggetti  che  partecipavano  al  capitale  di una banca alla data di
entrata in vigore del Regolamento,  la  mancanza  dei  requisiti  non
previsti  dalla  normativa  previgente  non  rileva,  se verificatasi
antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla  partecipazione
gia'  detenuta.  Il  Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  109  del  13  maggio
1998, e' entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
   (1)  Si  rammenta  che le soglie autorizzative rilevanti sono: 5%,
10%,  15%,  20%,  33%,   50%   e   in   ogni   caso   il   controllo,
indipendentemente  dall'entita'  della  partecipazione (cfr. Sez. II,
par. 1, del presente Capitolo).
   (1) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo
di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale
si e' conclusa. Tale termine coincide per le societa' per azioni  con
l'iscrizione    nel    registro   delle   imprese   dell'attestazione
dell'avvenuta variazione.
   (2) Il modello puo'  essere  richiesto  all'Associazione  Bancaria
Italiana.
   (3)  Il  modello  va  utilizzato  anche nel caso di assunzione del
controllo di una societa' che gia' detiene partecipazioni  (superiori
al 5% o di controllo) nel capitale di una banca o capogruppo.
   (4)  La documentazione da allegare al modello puo' essere prodotta
in unica copia.
   (5) Nel caso in cui la sede legale non coesista con  la  direzione
generale,  la  comunicazione  va  presentata alla Filiale della Banca
d'Italia ove e' insediata quest'ultima. Le  banche  e  le  capogruppo
inoltrano  il  mod.  287  alla  Filiale  della  Banca  d'Italia della
provincia in cui le medesime hanno la sede legale ovvero la direzione
generale  nonche',  per  conoscenza,  a   quella   nel   cui   ambito
territoriale  ha  sede  legale,  ovvero  direzione generale, la banca
partecipata.
   (6) Ai  fini  del  presente  paragrafo,  le  societa'  finanziarie
capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche.
   (1)  La  comunicazione  va  presentata  alla  Filiale  della Banca
d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca cui si riferisce

l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la
direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della
Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima.   La  comunicazione  va
altresi'  presentata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale -
Roma, Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza.
   (1) E' ad es. il caso di un soggetto che, autorizzato a  possedere
una  partecipazione superiore al 5%, ad esempio del 7%, incrementi la
medesima sino al 14%. Il soggetto che non  richieda  l'autorizzazione
(necessaria  in  quanto  l'operazione  comporta  il superamento della
soglia  del  10%),  puo'  esercitare   solo   i   diritti   di   voto
corrispondenti alla partecipazione del 10%.
   (1) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto piu' agevole,
anche   da  apposita  comunicazione  del  presidente  da  trasmettere
contestualmente al verbale.
   (1) Ai fini  della  definizione  di  societa'  controllata  si  fa
riferimento al disposto dell'art. 23 T.U.
   XLVII. 22
   XLVII. 47