Allegato C DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1) AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2) SINDACI (3) REQUISITI DI ONORABILITA' o' certificato generale del casellario giudiziale o' certificati dei carichi pendenti o' certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 o' certificato generale del casellario giudiziale o' certificati dei carichi pendenti o' certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 REQUISITI DI PROFESSIONALITA' o' "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato o' dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza o' statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza o' certificazioni di enti universitari/attestazioni di attivita' di insegnamento o' certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili SITUAZIONI IMPEDITIVE o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 (1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti della nuova banca. (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente. (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti. (4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati. (2) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. (3) Resta ferma la facolta' della Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. (1) Fino al 31.12.2001, l'ammontare del fondo di dotazione puo' essere versato anche in lire, applicando il tasso ufficiale di conversione. (2) In conformita' ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9 agosto 1993. (3) Nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC non si tiene conto della condizione di reciprocita'. (1) Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) le banche extracomunitarie possono prestare in Italia i servizi di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Nell'ipotesi in cui la domanda per lo svolgimento dei servizi in questione sia presentata congiuntamente alla domanda di autorizzazione per lo stabilimento della prima succursale, la Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni all'atto della trasmissione dell'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (1) I documenti sono: per i soggetti di nazionalita' italiana: certificato generale del casellario giudiziale; certificati dei carichi pendenti; certificato della prefettura, attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (ove non sia possibile produrre detti certificati, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interssati); dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98; dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98. per i soggetti di nazionalita' estera: la documentazione in uso nel Paese di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani. (1) Nel caso in cui sia richiesta anche l'autorizzazione per la prestazione dei servizi di investimento di cui al d.lgs. 58/98, va altresi' prodotta la documentazione richiesta nel Cap. LI delle presenti Istruzioni. (1) In tali casi, gli amministratori inviano alla competente Filiale della Banca d'Italia (cfr. Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata. 2 31 IX.27 ORGANI SOCIALI (1) SEZIONE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ONORABILITA' DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' FINANZIARIE CAPOGRUPPO 1. Premessa Al fine di assicurare la sana e prudente gestione il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari debbano possedere requisiti di professionalita' e di onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica e' demandata ad un Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In una logica imprenditoriale e di mercato, il Regolamento attribuisce rilievo al rapporto fiduciario tra proprieta' e manage- ment e alle esperienze formative di professionalita' effettivamente idonee a gestire le opportunita' operative offerte dall'ordinamento bancario. Una specifica esperienza manageriale in posizione di elevata responsabilita' e' richiesta per il direttore generale e per l'amministratore delegato, atteso il ruolo fondamentale da essi svolto nella gestione della societa'. Per questi stessi esponenti e per il presidente, a differenza dei semplici consiglieri, il consiglio di amministrazione deve motivare le scelte effettuate sulla base della qualita' delle esperienze pregresse in relazione alle specifiche esigenze gestionali e operative della banca. In conformita' alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle banche siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Per quanto riguarda l'onorabilita', la disciplina attribuisce maggiore rilievo ai reati bancari e finanziari rispetto alle fattispecie di diritto comune; l'esponente aziendale perde l'onorabilita' anche a seguito dell'applicazione di una pena "su richiesta delle parti" (c.d. patteggiamento) superiore a un anno di detenzione. La sospensione dalle cariche e' prevista per le condanne non de- finitive, per l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, per i casi di esponenti aziendali sottoposti a misure cautelari di tipo personale. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 26, che disciplina i requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti bancari; art. 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche; art. 62, che disciplina i requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti delle societa' capogruppo di un gruppo bancario; art. 159, sulle competenze delle regioni a statuto speciale, che, al comma 3, recita: "Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli ... 26 ... Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26"; e inoltre: dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, sui requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti bancari (1). Si rammenta, inoltre, l'art. 144, comma 1, del T.U., che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'art. 26, commi 2 e 3. 3. Destinatari della disciplina (2) Il Regolamento si applica agli amministratori, al direttore generale e ai sindaci delle banche costituite in forma di societa' per azioni, banche popolari e societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari; al presidente del consiglio di amministrazione, al direttore generale e ai sindaci delle banche di credito cooperativo. 4. Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Si riporta di seguito il testo del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, (1): Art. 1 Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari 1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di societa' per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della banca; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate. Art. 2 Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo 1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno: a) le attivita' o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma 1; b) attivita' di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico. 2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente e' richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio. 3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate. Art. 3 Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili (1). Art. 4 Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa. Art. 5 Requisiti di onorabilita' 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. Art. 6 Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. 5. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia. Entro trenta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione della banca o della societa' finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive. A titolo di collaborazione, si riporta nell'All. A del presente Capitolo la documentazione minimale acquisibile. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. Il consiglio decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine e' interrotto. Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate negli artt. 4 e 5 del Regolamento, il consiglio, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il consiglio dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e da' comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta. In caso di inerzia la sospensione e' pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, il consiglio provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal Regolamento. Il consiglio di amministrazione ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia. SEZIONE II ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI 1. Premessa La Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico degli organi sociali delle banche e delle societa' finanziarie appartenenti a gruppi bancari. Esso ha carattere "storico". L'archivio deve essere tempestivamente aggiornato in occasione di modifiche nella composizione degli organi sociali. La tempestivita' delle segnalazioni e' assicurata da una procedura informatica, predisposta dalla Banca d'Italia, che utilizza supporti magnetici per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 51, ove e' previsto che le banche inviano alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto; - art. 66, ove e' previsto che la Banca d'Italia richiede ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 T.U. la trasmissione di situazioni, dati e ogni altra informazione utile. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche", le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.; - "capogruppo", la societa' capogruppo di un gruppo bancario, cosi' come definita nel Cap. LII, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni; - "gruppo bancario", il gruppo come definito nel Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni; - "organi sociali", il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e la direzione (limitatamente al direttore generale, al condirettore generale, ai vice direttori generali, ai direttori centrali) (1); per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, i due principali esponenti della prima succursale. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni sono indirizzate: - alle banche italiane e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie; - alle societa' capogruppo di gruppi bancari. 5. Disciplina Le informazioni per l'aggiornamento dell'archivio elettronico degli organi sociali sono comunicate alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio. Le segnalazioni sono effettuate: - dalle banche non appartenenti a un gruppo bancario, con riferimento ai propri organi sociali; - dalle capogruppo di gruppi bancari, con riferimento agli organi sociali propri e delle societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo. 6. Termini e modalita' d'invio delle comunicazioni Le variazioni nella composizione degli organi sociali delle banche non appartenenti a gruppi sono comunicate alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla modifica. Per le capogruppo di gruppi bancari, il termine per l'invio delle informazioni richieste e' di 15 giorni. Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia secondo le modalita' previste nel "Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO". I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto segnalante che in tal modo attesta la veridicita' delle informazioni. Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non segnalano con supporto magnetico; la variazione dei responsabili come sopra individuati delle succursali e' comunicata con una lettera che riporta i dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, eventuale codice fiscale) e le date di inizio e di scadenza del mandato. Allegato A DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1) AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2) SINDACI (3) REQUISITI DI ONORABILITA' o' certificato generale del casellario giudiziale o' certificati dei carichi pendenti o' certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 o' certificato generale del casellario giudiziale o' certificati dei carichi pendenti o' certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 REQUISITI DI PROFESSIONALITA' o' "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato o' dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza o' statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza o' certificazioni di enti universitari/attestazioni di attivita' di insegnamento o' certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili SITUAZIONI IMPEDITIVE o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 o' dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 (1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti della banca. (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente. (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti. (4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati. (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998. (2) Il Regolamento, salvi gli artt. 2 e 3, si applica anche alle banche pubbliche residue indicate nell'art. 151 del T.U. (1) Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del Regolamento (15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6, non contemplati dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa. (1) Secondo l'art. 7 del Regolamento (norme transitorie), le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'art. 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo (15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). (1) Le realta' aziendali di minori dimensioni, che non presentano un'articolata struttura direzionale, segnalano soltanto le informazioni relative al capo dell'esecutivo. IX. 13 PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' FINANZIARIE CAPOGRUPPO (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo. L'intervento della Banca d'Italia persegue in via generale l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i poteri loro riconosciuti dall'ordinamento in pregiudizio della gestione sana e prudente della banca o della capogruppo. Resta fermo il principio fissato direttamente dalla legge in base al quale i soggetti che svolgono "in misura rilevante" attivita' di impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale di una banca o capogruppo o, comunque, il controllo delle stesse (separatezza banca- industria). La Banca d'Italia valuta la qualita' dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle banche o capogruppo sulla base di criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilita' della situazione finanziaria di tali soggetti. Il T.U. richiede, inoltre, che i soggetti che possono influire sulla gestione delle banche, in virtu' del possesso di quote significative del capitale sociale, debbano possedere requisiti di onorabilita'. Le fattispecie rilevanti sono stabilite da un Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La perdita dell'onorabilita' e' prevista in caso di condanna per reati di particolare gravita' ovvero per reati bancari e finanziari indipendentemente dall'entita' della pena. Rileva altresi' l'applicazione di una pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), qualora superiore a un anno di detenzione. Il T.U. prevede, infine, l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia di ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in banche o capogruppo, o in una societa' che le controlla. La tutela del valore della sana e prudente gestione in relazione agli assetti proprietari delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e' altresi' affidata a meccanismi sanzionatori (artt. 139 e 140 del T.U.). 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del T.U.: - Titolo II, Capo III, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche; - art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti; - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo; e inoltre: - dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 19 aprile 1993 (1); - dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (2). 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche ", le banche italiane, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), del T.U.; - "capogruppo", le societa' finanziarie capogruppo di un gruppo bancario, come definite nel Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni; - "controllo", il controllo come definito dall'art. 23 del T.U.; - "gruppo bancario", il gruppo bancario come definito nel Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni; - "partecipazione", il possesso da parte di un soggetto di azioni o quote di una banca; - "partecipazione indiretta", ai sensi dell'art. 22 T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; - "societa' finanziaria", la societa' che esercita in via esclusiva o prevalente una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonche' altre attivita' finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarieta'. Rientrano tra le societa' finanziarie le "societa' di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonche' quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo e' di "merchant banking" e, quindi, si caratterizza per l'attivita' di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa. Le "societa' di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attivita' delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria"; - "soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.; le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.; le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.; le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi dei d.lgs. 17 marzo 1995, nn. 174 e 175; le imprese di investimento, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. o), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le SICAV, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; i f 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni in una banca italiana o in una societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario. SEZIONE II DISCIPLINA AUTORIZZATIVA 1. Partecipazioni rilevanti Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di banche e capogruppo che, tenuto conto di quelle gia' possedute, diano luogo: - a una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale; - al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione. Una volta perfezionata l'operazione sono, inoltre, previsti obblighi informativi (cfr. Sez. III, par. 1, del presente Capitolo). Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) nel capitale di banche o capogruppo. E' invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni susseguente alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative. Per cio' che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalita' di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo. 2. Soggetti esenti Non e' tenuto a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia il Ministero del tesoro. La domanda di autorizzazione non deve essere inoltre presentata dai soggetti che controllano banche o capogruppo nei casi in cui queste ultime intendano acquisire o incrementare la partecipazione nel capitale di un'altra banca. In tal caso, la domanda di autorizzazione e' presentata esclusivamente dalla banca o capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione diretta. 3. Informativa preventiva 3.1 Progetti di acquisizione Al fine di rendere possibile una prima verifica dell'esistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, colui che intende acquisire una partecipazione rilevante informa la Banca d'Italia, contestualmente all'avvio dei contatti con la controparte, in merito alle operazioni che comporterebbero l'acquisizione del controllo della banca o della capogruppo. L'informativa preventiva e' effettuata dal soggetto interessato, secondo le modalita' che lo stesso ritiene piu' opportune (1). Essa contiene informazioni concernenti: a) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di finanziamento) nonche' gli altri collegamenti che il soggetto ha in essere con: - la banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari; - i partecipanti al capitale della banca o della capogruppo; b) le fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione. 3.2 Progetti di dismissione E' opportuno che i soggetti che intendano cedere la propria partecipazione di controllo nel capitale di una banca o capogruppo informino preventivamente la Banca d'Italia in ordine al progetto di dismissione, indicando i termini e le modalita' nonche' le possibili controparti dell'operazione. Tale informativa non fa venir meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la domanda di autorizzazione. 4. Richiesta dell'autorizzazione L'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni deve essere richiesta alla Banca d'Italia (1) prima del perfezionamento dell'operazione. I contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina vanno, pertanto, subordinati alla condizione che la Banca d'Italia rilasci l'autorizzazione prevista (2). La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalita' dell'operazione, deve contenere i seguenti elementi informativi: - le generalita' dei soggetti richiedenti; - l'indicazione della banca o capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente gia' possedute e di quelle che si intendono acquisire; - le informazioni indicate nei parr. 5.1 e 5.2 nonche', ove necessario, quelle indicate nel par. 6 della presente Sezione. La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta. Il termine e' sospeso nel caso in cui ai soggetti interessati siano richiesti ulteriori elementi informativi. Il termine e' altresi' sospeso nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere (3). Copia del provvedimento di autorizzazione e' trasmessa anche alla banca o alla capogruppo cui si riferisce la partecipazione. Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalita' o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. Ove l'acquisizione della partecipazione configuri una operazione di concentrazione rilevante ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la stessa e' oggetto di una specifica e separata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del T.U., se alle operazioni indi- cate al par. 1 della presente Sezione partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro. Su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione. Nel caso in cui il soggetto che intende acquisire il controllo di una banca o capogruppo sia una banca comunitaria, l'impresa madre di una banca comunitaria, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una banca comunitaria, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorita' competenti dello Stato in cui ha sede la banca acquirente (artt. 7 e 11, par. 2, della direttiva 89/646/CEE). In questo caso il termine e' sospeso in attesa del parere dell'autorita' estera. Le societa' finanziarie che intendano acquisire una partecipazione di controllo in una banca, all'atto della domanda di autorizzazione devono verificare il possesso delle condizioni previste dal Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario. 4.1 Aumenti di capitale Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale, l'autorizzazione puo' essere richiesta anche al termine dell'operazione; in tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie e' sospeso sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione. 4.2 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio I soggetti che intendono acquistare azioni di banche o capogruppo che comportino il superamento delle soglie autorizzative - attraverso la promozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o attraverso la partecipazione a operazioni da cui derivino per gli stessi analoghi impegni - non possono procedere se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia. 5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che: - il partecipante al capitale della banca sia in possesso dei requisiti di onorabilita'; - ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca o della capogruppo. 5.1 Requisiti di onorabilita' Secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, chiunque partecipi in una banca in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente dalla partecipazione posseduta controlli la banca, non puo' esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora (1): a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno. Al fine di determinare la quota di capitale posseduta si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. I requisiti di onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 del T.U. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. La documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti e' indicata nell'Allegato A.1 del presente Capitolo. 5.1.1 Partecipanti persone giuridiche Qualora il partecipante sia una societa' o un ente, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della societa' o ente richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. A tal fine, il consiglio di amministrazione fa riferimento alla documentazione minimale indicata nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo. La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'. In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della banca, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative. La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti. 5.1.2 Soggetti esenti Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: - banche autorizzate in Italia; - banche comunitarie; - banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorita' di vigilanza locale; - enti o societa' ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es., societa' di intermediazione mobiliare, societa' iscritte all'elenco di cui all'art. 106 T.U., imprese di assicurazione, gli enti conferenti di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, ecc.); - enti pubblici, anche economici. 5.1.3 Soggetti esteri Per i soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle societa' o enti partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi per i nominativi interessati l'inesistenza di situazioni ostative sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal Regolamento del 18 marzo 1998, n. 144. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui al par. 5.1.1 della presente Sezione in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalita' per la verifica dei requisiti. 5.2 Principio della sana e prudente gestione Con delibera del CICR del 19 aprile 1993 sono stati stabiliti i criteri che presiedono ai controlli sugli assetti proprietari a fini di sana e prudente gestione. Essi mirano a tutelare l'impresa bancaria o la capogruppo da possibili condotte dannose dei soggetti partecipanti al capitale. In tale ottica assume rilevanza la qualita' dei soggetti partecipanti anche in connessione con specifiche situazioni aziendali della banca o della capogruppo. Rilevano, pertanto, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilita' della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o asso Assumono altresi' rilevanza i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con la banca o con la capogruppo in cui intenda acquisire la partecipazione. Sotto tale profilo, l'esposizione delle banche e delle capogruppo nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione non puo' eccedere i limiti previsti dalla disciplina di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Cap. XXIV delle presenti Istruzioni). Qualora la banca entri a far parte di un gruppo non avente la qualifica di gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza. La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca o della societa' capogruppo. 5.2.1 Elementi informativi Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi concernenti: a) la situazione economico-patrimoniale della societa' che intende acquisire la partecipazione e delle societa' dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona fisica, le informazioni andranno rese con riferimento all'attivita' di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di societa' controllate; b) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di indebitamento) nonche' gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con: - la banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari; - i partecipanti al capitale della banca o capogruppo; c) le fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione. Nella parte A.2 dell'All. A del presente Capitolo e' indicata a titolo esemplificativo la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione. La documentazione non e' richiesta: - alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie; - alle capogruppo; - agli enti pubblici, anche economici. 6. Partecipazioni superiori al 15% o di controllo Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche o delle capogruppo (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attivita' di impresa in settori non bancari ne' finanziari. In conformita' dei criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attivita' svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attivita' svolte direttamente. Per le attivita' finanziarie va fatto riferimento alle attivita' indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), del T.U.; ad esse e' assimilata l'attivita' assicurativa. Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre societa', deve essere, inoltre, rispettata la condizione che la somma degli attivi delle societa' non bancarie ne' finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le societa' da esso controllate. Le modalita' per il calcolo delle percentuali sopra indicate nonche' la documentazione richiesta ai soggetti interessati sono specificate, rispettivamente, nella Sez. IV, par. 1, e negli All. A (parte A.3) e B del presente Capitolo. Tale documentazione non e' richiesta ai soggetti vigilati. Il T.U. prevede che la Banca d'Italia possa negare o revocare l'autorizzazione a soggetti non operanti in settori creditizio e finanziario che, grazie ad un accordo, conseguano una concentrazione di potere, rilevante e durevole, per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca o della capogruppo, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente. Sono altresi' presi in considerazione i rapporti che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha in essere con altri partecipanti al capitale della banca o della capogruppo. I rapporti non devono essere tali da compromettere il principio di separatezza banca-industria. 7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione In conformita' dei criteri fissati dal CICR con la delibera del 19 aprile 1993, la Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima e' stata rilasciata. La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato. Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, l'assunzione di ripetuti comportamenti volti a eludere la presente normativa, la trasmissione di informazioni o dati non corrispondenti al vero. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e alla banca o capogruppo partecipate. SEZIONE III OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti 1.1 Partecipazioni rilevanti I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale delle banche e delle capogruppo sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia - e al soggetto partecipato - l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi: a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata (1); b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25%, 40%, 45% e 55% del capitale sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5% (60%, 65% ... 95%) o raggiungimento del 100%; c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di fissare soglie percentuali inferiori a quelle stabilite ai punti b) e c) nel caso in cui il capitale delle banche o capogruppo sia caratterizzato da un elevato frazionamento. L'elenco di tali soggetti e le soglie di rilevanza sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per cio' che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalita' di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo. Non e' tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le partecipazioni detenute indirettamente. 1.2 Termini La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di banche di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo delle banche (1). 1.3 Modalita' di invio della comunicazione La comunicazione va effettuata con il mod. 287 (cfr. All. C del presente Capitolo) (2). Tale modello, da utilizzare anche per le partecipazioni nelle capogruppo, va compilato secondo le modalita' riportate nelle istruzioni allegate al modello stesso (3). Il modello e' inviato in duplice copia (4) alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto partecipato (5), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti possono fornire ulteriori dati e informazioni relativi all'operazione. Copia del modello e' trasmessa anche alla banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione. 2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto (6) 2.1 Presupposti L'art. 20, comma 2, del T.U, prevede l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regola o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca o in una societa' che la controlla. Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione puo' richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolativita' e stabilita'. Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali della banca. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della societa' - possano alterare la funzionalita' dei processi decisionali della banca. La sospensione del voto puo' riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della societa'. 2.2 Modalita' di invio delle comunicazioni Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia (1) dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve, inoltre, indicare: - il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta; - la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci; - l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativo a ogni partecipante; - l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti; - le eventuali intese, tra uno o piu' aderenti all'accordo, rela- tive a future operazioni della societa' partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti. Nel caso di accordi di tipo associativo, la comunicazione dovra' indicare il numero dei partecipanti e la quota di capitale con diritto di voto dagli stessi complessivamente posseduta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci. Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia. SEZIONE IV DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE 1. Modalita' per il calcolo delle percentuali rilevanti Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita': - al numeratore si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.); - al denominatore si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio. 2. Separazione tra proprieta' e diritto di voto Per le operazioni che comportano la separazione tra proprieta' delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio). 3. Partecipazioni indirette Allorche' la partecipazione e' acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione o la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni del capitale della banca. Sono ricomprese le societa' fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi. I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un unico modello 287 nel quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della banca. SEZIONE V ADEMPIMENTI DELLE BANCHE E DELLE CAPOGRUPPO 1. Adempimenti E' opportuno che le banche e le capogruppo provvedano a una costante opera di sensibilizzazione dei soggetti tenuti agli adempimenti connessi alla partecipazione al capitale, in ordine alle modalita' e ai termini delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni e alle sanzioni previste per le diverse ipotesi di violazione delle norme. Le banche e le capogruppo forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati; cio', in particolare, in occasione di complesse operazioni quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero delle azioni che compongono il proprio capitale. Si invitano le banche e le capogruppo a fornire agli interessati i modelli 287 gia' compilati nella parte del "quadro B" riguardante i dati delle stesse. L'art. 24, comma 1, del T.U. prevede che in assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni il diritto di voto inerente alle azioni o quote non possa essere esercitato. L'esclusione dall'esercizio del diritto di voto riguarda le azioni comunque possedute in eccedenza ai limiti fissati nella normativa. In particolare, il soggetto che non abbia mai ricevuto l'autorizzazione potra' esercitare i diritti di voto fino al limite del 5% del capitale della banca o capogruppo partecipata. I soggetti gia' autorizzati a detenere partecipazioni potranno esercitare il diritto di voto per le azioni autorizzate e per quelle detenibili senza ulteriore richiesta di autorizzazione o comunicazione (1). Per i soci di banche costituite in forma di societa' cooperativa l'assenza di autorizzazione comporta l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto. Con specifico riguardo alle comunicazioni, il divieto di esercizio del voto riguarda le comunicazioni omesse alla data di svolgimento dell'assemblea, non anche quelle che alla stessa data risultino effettuate in ritardo. I soggetti, per i quali il termine per eseguire la comunicazione scada oltre la data fissata per l'assemblea vanno, invitati ad effettuare la comunicazione prima di tale data. L'art. 25 T.U. stabilisce che in mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale di banche non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il limite del 5%. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione. In caso di inosservanza dei divieti di cui agli artt. 24 e 25 del T.U., la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, qualora la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione. In particolare, dai verbali assembleari deve risultare: a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea e' stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto; c) l'indicazione (1) per le singole delibere: - dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni; - dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione, ovviamente, delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto. La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; in relazione a cio' le banche e le capogruppo conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalita' di formazione della volonta' assembleare. 2. Informativa sulla compagine sociale Le capogruppo e le banche, ad eccezione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, comunicano annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dalla data sopra indicata, deve riportare per ciascun socio: - il numero delle azioni con diritto di voto possedute; - la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto; - il codice fiscale. Allegato A A.1 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILIA' (1) a) per le persone fisiche: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e succes- sive modifiche e integrazioni) (2) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98; - certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni (2). b) per le persone giuridiche: - verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' o ente partecipante. (1) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani. (2) In alternativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni. segue Allegato A A.2 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili: a) per le persone fisiche: - le attestazioni relative all'esercizio di attivita' professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza; - le attestazioni rilasciate da Autorita' di vigilanza degli enti o delle societa' di provenienza; b) per le societa' e gli enti nazionali: - il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza; - le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale rela- tive all'ultimo esercizio; - l'eventuale certificazione della societa' di revisione; - le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale; c) per le societa' estere: - la documentazione analoga a quella indicata sub b); - le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine. segue Allegato A A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO a) per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attivita' commerciale in forma individuale - lo schema (All. B del presente Capitolo) riguardante l'attivita' imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se ed in quale misura l'attivita' di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio); - l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalita' del quadro II dell'All. B del presente Capitolo; b) per le persone giuridiche o le societa' di persone - l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%; - una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.; - una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attivita' svolta; in particolare va precisato, secondo le modalita' di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e in quale misura, l'attivita' di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio); - l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalita' di cui all'All. B del presente Capitolo. Allegato B Schema per la verifica della natura dell'attivita' di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca Dati al: in di lire (1) SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, societa' o enti di diversa natura) TOTALE DELLE ATTIVITA' (2) SVOLTE DIRETTAMENTE DI CUI: ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA % SOCIETA' CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITA' DIVERSA DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale) Codice attivita' (3) ATTIVO (2) DIRETTAMENTE: INDIRETTAMENTE: INDIRETTAMENTE: INDIRETTAMENTE: segue Allegato B Dati al: in di lire (1) SOCIETA' CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITA' BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale) Codice attivita' (3) ATTIVO (2) DIRETTAMENTE: INDIRETTAMENTE: INDIRETTAMENTE: INDIRETTAMENTE: % Addi' FIRMA DEL PARTECIPANTE (1) Gli importi possono essere segnalati anche in migliaia/milioni di euro. (2) Andra' riportato: - per le banche e per le societa' finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine; - per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; - per le societa' industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. 10 BANCHE 20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE 30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING 31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO 32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO 33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE (3) CODICI ATTIVITA' 40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO 42 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE 50 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO 60 ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE 70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA 71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO 72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA 80 SOCIETA' STRUMENTALI 90 IMPRESE NON FINANZIARIE PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO Mod. 287 Alla BANCA D'ITALIA Filiale di Alla Banca Protocollo Banca d'Italia DICHIARANTE quadro A Se persona fisica Se persona giuridica o societa' di persone cognome denominazione sociale nome eventuale sigla sociale luogo di nascita specie data di nascita codice fiscale G G M M A A codice fiscale comune sede legale o residenza via sigla provincia stato Causale della dichiarazione Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA quadro B denominazione codice ABI capitale sociale n. azioni con diritto di voto valore nominale unitario di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE quadro C N. azioni possedute N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante titolo del possesso proprieta' riportato riportatore pegno usufrutto deposito o altro 1 2 3 4 5 6 1 2 3 di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA quadro D N. azioni possedute N. azioni per le quali le societa' controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto N. azioni con diritto di voto in capo a societa' controllate, fiduciarie e interposte persone titolo del possesso proprieta' riportato riportatore pegno usufrutto deposito o altro 1 2 3 4 5 6 1 2 3 di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO quadro E N. azioni possedute N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante N. fiducianti % di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria 1 1 2 2 RIEPILOGO N. azioni totali possedute , % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto N. azioni con diritto di voto possedute , % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto N. azioni in sindacato di voto , % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto nell'assemblea ordinaria Azioni possedute alla data del precedente mod. 287 (rapporto percentuale) , % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto di cui con diritto di voto (rapporto percentuale) , % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto Eventuali osservazioni firma del dichiarante o del legale rappresentante data della dichiarazione indirizzo CAP Distinta delle societa' controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se e' stato riempito il quadro D) Mod. 287 Foglio n. SOCIETA' CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI quadro F Se persona fisica Se persona giuridica o societa' di persone cognome denominazione sociale nome luogo di nascita specie data di nascita G G M M A A codice fiscale codice fiscale firma del legale rappresentante comune sede legale o residenza fiduciario via rapporto con il soggetto dichiarante diretto tramite il , % del capitale sigla provincia stato di controllo ed indiretto tramite il , con diritto di voto % tramite patto di sindacato tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi N. azioni possedute N. azioni possedute per le quali il soggetto e' privato del diritto di voto N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto titolo del possesso proprieta' riportato riportatore pegno usufrutto deposito 1 2 3 4 5 6 1 2 3 di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti Se persona giuridica o societa' di persone Quadro F1 denominazione sociale fiduciario sede legale rapporto con il soggetto dichiarante diretto tramite il , % del capitale (o con il soggetto di cui al quadro della di controllo ed indiretto tramite il , con diritto di voto % specie pagina precedente) tramite patto di sindacato codice fiscale tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi Se persona giuridica o societa' di persone Quadro F2 denominazione sociale fiduciario sede legale rapporto con il soggetto dichiarante diretto tramite il , % del capitale (o con il soggetto di cui al quadro della di controllo ed indiretto tramite il , con diritto di voto % specie pagina precedente) tramite patto di sindacato codice fiscale tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi Se persona giuridica o societa' di persone Quadro F3 denominazione sociale fiduciario sede legale rapporto con il soggetto dichiarante diretto tramite il , % del capitale (o con il soggetto di cui al quadro della di controllo ed indiretto tramite il , con diritto di voto % specie pagina precedente) tramite patto di sindacato codice fiscale tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi Se persona giuridica o societa' di persone Quadro F4 denominazione sociale fiduciario sede legale rapporto con il soggetto dichiarante diretto tramite il , % del capitale (o con il soggetto di cui al quadro della di controllo ed indiretto tramite il , con diritto di voto % specie pagina precedente) tramite patto di sindacato codice fiscale tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi Se persona giuridica o societa' di persone Quadro F5 denominazione sociale fiduciario sede legale rapporto con il soggetto dichiarante diretto tramite il , % del capitale (o con il soggetto di cui al quadro della di controllo ed indiretto tramite il , con diritto di voto % specie pagina precedente) tramite patto di sindacato codice fiscale tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi segue Allegato C PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO Istruzioni per la compilazione del mod. 287 Sono tenuti alla compilazione del modello: - le persone fisiche; - le persone giuridiche, le societa' di persone e gli enti di diversa natura; - le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi e le societa' di gestione del risparmio. In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, l'obbligo di comunicazione e' assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che possiede direttamente le azioni del capitale della banca. In tal caso e' possibile inviare un unico modello sottoscritto da entrambi con l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (quadri F1, F2, F3, ecc.). Il modello va compilato per le partecipazioni che comportano: 1) il superamento della soglia del 5% e dei multipli di esso, nonche' quella del 33%, ovvero l'assunzione del controllo della banca indipendentemente dall'entita' della partecipazione; 2) riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto 1); 3) modifica della catena partecipativa dei soggetti interposti secondo le istruzioni ai quadri F1 e seguenti. Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita': - al numeratore si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.); - al denominatore si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio. Per la determinazione dell'ammontare della partecipazione in banche costituite in forma di societa' cooperativa, si fa riferimento: al numeratore, al totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare; al denominatore, al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Quadro A: DICHIARANTE Per le persone fisiche, vanno indicate le generalita' e il codice fiscale del dichiarante. Per le persone giuridiche, per le societa' di persone e gli enti di diversa natura, vanno indicate la ragione o denominazione sociale e l'eventuale sigla sociale. Va inoltre indicata la "specie", riempiendo la relativa casella con uno dei seguenti codici: segue Allegato C specie 01 Banca 02 Societa' finanziaria 03 Societa' assicurativa 04 Societa' industriale 05 Stato 06 Fondazione 07 Ente territoriale - Causale della dichiarazione: va indicato nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento alle seguenti ipotesi: 1 comunicazione successiva per partecipazioni soggette ad autorizzazione; 2 comunicazione di incremento; 3 comunicazione di decremento; 4 altre comunicazioni.. - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: deve essere specificata la data di perfezionamento dell'operazione secondo la relativa disciplina civilistica. Quadro B: BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA Vanno indicati negli appositi spazi: - la denominazione della banca partecipata; - il numero delle azioni rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modificazioni, escluse le azioni di risparmio; - il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per le banche sotto forma di societa' cooperative, si fa riferimento al capitale dell'ultimo bilancio approvato. I soggetti interessati possono rivolgersi alle banche cui si riferisce la partecipazione per richiedere ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del capitale delle banche stesse. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Banca d'Italia. Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE - N. azioni possedute: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute, suddivise per il titolo del possesso. Per le azioni in proprieta' o oggetto di contratto di riporto, il riquadro e' compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. Si rammenta che nel caso di azioni in usufrutto, pegno, ecc. non vanno indicate quelle azioni per le quali il soggetto non sia titolare del diritto di voto. segue Allegato C - N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: questo riquadro e' compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto. In esso e' indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. - N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: e' indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante sia titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da acquisire e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA - N. azioni possedute: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per il tramite di societa' controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per il titolo del possesso. - N. azioni per le quali le societa' controllate, fiduciarie e le interposte persone siano private del diritto di voto: questo riquadro e' compilato solo per le azioni possedute in proprieta' ovvero per le azioni oggetto di contratto di riporto, per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto. - N. azioni con diritto di voto in capo alle societa' controllate, fiduciarie e interposte persone: e' indicato il numero complessivo di azioni per le quali i soggetti interposti siano titolari del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO Il quadro va compilato dalle societa' fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi. - N. azioni possedute: la societa' fiduciaria dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per conto di altri soggetti. - N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: e' indicato il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria. segue Allegato C - N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali la societa' fiduciaria sia privata del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. N. dei fiducianti: va indicato il numero dei fiducianti come segue: - caselle 1: va indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nell'altra casella 1 la percentuale posseduta da tale soggetto; - caselle 2: va indicato il numero dei fiducianti con partecipazioni superiori al 5% e fino al 50%, specificando nell'altra casella 2 la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi. Il quadro va altresi' compilato dalle societa' di gestione del risparmio. Esse indicano l'ammontare complessivo delle azioni possedute/da acquisire dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare. RIEPILOGO Va riportato il numero complessivo delle azioni possedute a qualsiasi titolo, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Va, inoltre,indicato il rapporto percentuale sul numero delle azioni rappresentanti il capitale della banca. Nel caso di partecipazione ad un patto di sindacato di voto relativo al capitale della banca, va altresi' indicato il numero delle azioni che sono vincolate nel patto (N.B. Copia di ogni patto di sindacato di voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla data di stipulazione). Il dichiarante che abbia in precedenza prodotto una comunicazione attraverso il mod. 287 indica, infine, la percentuale della partecipazione posseduta alla data di preenazione del precedente mod. 287. Foglio allegato al mod. 287 DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE (da compilare esclusivamente qualora sia stato riempito il quadro D) Tali quadri riportano l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possieda o intenda acquisire azioni di banche. segue Allegato C Quadro F: SOCIETA' CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una pluralita' di soggetti, va riempito un altro foglio "Distinta delle societa' controllate, fiduciarie e delle interposte persone" per ciascuno dei soggetti che siano partecipanti diretti nel capitale della banca. Vanno indicate le azioni possedute suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D). N.B. Il quadro F va sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della banca qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza. Vanno indicati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti. Quadri F1 e seguenti: SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno indicati i soggetti interposti nella catena partecipativa tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni della banca. Se tra il dichiarante e il titolare delle azioni si frappongono piu' societa' controllate e' segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto della societa' che nell'ambito del gruppo detenga il maggior numero di azioni. Se il titolare detiene il controllo del titolare diretto delle azioni mediante piu' societa', deve indicare solo quella che, fra queste ultime, possieda il maggior numero di azioni. Non vanno comunque segnalate le altre modifiche riguardanti i dati dei quadri F1 e seguenti, quali ad esempio: - l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta; - il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto (ad es. passaggio da una situazione relativa alla casella D a quella relativa alla casella E). (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 21 maggio 1993. (2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998. (1) L'informativa va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, l'informativa va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima. Nel caso in cui l'acquirente sia una banca o capogruppo, l'informativa va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia dove ha sede legale l'acquirente, secondo la procedura prevista nel Cap. XVIII delle presenti Istruzioni. In entrambi i casi, copia dell'informativa va presentata anche alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Roma, Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza. (1) La domanda va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede la direzione generale della banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione. Nel caso in cui l'acquirente sia una banca o capogruppo, la richiesta va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia dove ha la direzione generale l'acquirente, secondo la procedura prevista nel Cap. XVIII delle presenti Istruzioni. (2) L'autorizzazione deve essere richiesta anche da coloro che abbiano acquisito direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, una partecipazione al capitale di banche cooperative superiore alle soglie stabilite nel par. 1 della presente Sezione. (3) Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati. (1) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (norma transitoria) per i soggetti che partecipavano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del Regolamento, la mancanza dei requisiti non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta. Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998, e' entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. (1) Si rammenta che le soglie autorizzative rilevanti sono: 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% e in ogni caso il controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione (cfr. Sez. II, par. 1, del presente Capitolo). (1) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa. Tale termine coincide per le societa' per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione. (2) Il modello puo' essere richiesto all'Associazione Bancaria Italiana. (3) Il modello va utilizzato anche nel caso di assunzione del controllo di una societa' che gia' detiene partecipazioni (superiori al 5% o di controllo) nel capitale di una banca o capogruppo. (4) La documentazione da allegare al modello puo' essere prodotta in unica copia. (5) Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima. Le banche e le capogruppo inoltrano il mod. 287 alla Filiale della Banca d'Italia della provincia in cui le medesime hanno la sede legale ovvero la direzione generale nonche', per conoscenza, a quella nel cui ambito territoriale ha sede legale, ovvero direzione generale, la banca partecipata. (6) Ai fini del presente paragrafo, le societa' finanziarie capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche. (1) La comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima. La comunicazione va altresi' presentata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Roma, Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza. (1) E' ad es. il caso di un soggetto che, autorizzato a possedere una partecipazione superiore al 5%, ad esempio del 7%, incrementi la medesima sino al 14%. Il soggetto che non richieda l'autorizzazione (necessaria in quanto l'operazione comporta il superamento della soglia del 10%), puo' esercitare solo i diritti di voto corrispondenti alla partecipazione del 10%. (1) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto piu' agevole, anche da apposita comunicazione del presidente da trasmettere contestualmente al verbale. (1) Ai fini della definizione di societa' controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 23 T.U. XLVII. 22 XLVII. 47