Art. 5.
  E'  approvato il  tipo della  suddetta moneta  d'oro conforme  alle
descrizioni tecniche ed artistiche  indicate agli articoli precedenti
ed  all'allegata riproduzione  che fa  parte integrante  del presente
decreto.
  Le impronte,  eseguite in conformita' delle  anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo  e depositate presso l'Archivio centrale
dello Stato.
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
per  la registrazione  e  sara' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 novembre 1999
                                        Il direttore generale: Draghi